8.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/51


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2005

relativa all’assegnazione alla Danimarca e al Regno Unito di una giornata supplementare fuori dal porto conformemente all’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 1657]

(I testi in lingua danese e inglese sono i soli facenti fede)

(2005/425/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 6, lettera e), dell’allegato IV bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 6, lettera a), dell’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 precisa il numero di giorni in cui certi pescherecci comunitari possono trovarsi fuori dal porto nelle zone geografiche di cui al punto 2 del medesimo allegato nel periodo dal 1o febbraio 2005 al 31 dicembre 2005.

(2)

Il punto 6, lettera e), del citato allegato permette alla Commissione di assegnare un giorno aggiuntivo nel quale la nave può essere fuori dal porto se detiene a bordo attrezzi di pesca indicati al punto 4, lettera a), aventi maglie di dimensioni superiori a 120 mm, a richiesta di uno Stato membro e a condizione che tale Stato abbia elaborato un sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni.

(3)

La Danimarca e il Regno Unito hanno presentato tale richiesta e hanno fornito informazioni relative al loro sistema di sospensione automatica delle licenze di pesca in caso di infrazioni da parte dei pescherecci che detengono a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione superiore a 120 mm, ad eccezione delle sfogliare.

(4)

Alla luce delle informazioni trasmesse è opportuno assegnare alla Danimarca e al Regno Unito una giornata supplementare per i pescherecci che detengono a bordo attrezzi di pesca indicati al punto 4, lettera a), dell’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 con maglie di dimensioni superiori a 120 mm,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai pescherecci della Danimarca e del Regno Unito che detengono a bordo reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione superiore a 120 mm, ad eccezione delle sfogliare, oltre ai giorni previsti dal punto 6, lettera a), dell’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005 è assegnata una giornata supplementare al mese.

Articolo 2

I pescherecci a cui è stata assegnata una giornata supplementare a norma dell’articolo 1 possono trasferirla ad altri pescherecci soltanto a condizione che:

a)

il peschereccio che ne beneficia faccia sempre uso di attrezzi di pesca con maglie di dimensione superiore a 120 mm; e

b)

siano rispettate le condizioni di cui al punto 10 dell’allegato IV bis del regolamento (CE) n. 27/2005.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)   GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1.