Bruxelles, 25.9.2025

COM(2025) 532 final

2025/0294(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di tre organi dell'accordo di partenariato economico (APE) UE-Kenya, ossia il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE, in riferimento alla prevista adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE.

Contesto della proposta

1.1.L'accordo di partenariato economico UE-Kenya

Obiettivo dell'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale (EAC), dall'altra ("accordo") è attuare bilateralmente l'APE UE-EAC, concluso nel 2014 e mai entrato in vigore in quanto non tutti gli Stati membri dell'EAC lo hanno firmato e ratificato. L'APE UE-Kenya prevede una liberalizzazione asimmetrica degli scambi di merci e disposizioni in materia di sviluppo sostenibile e cooperazione allo sviluppo. L'accordo è entrato in vigore il 1º luglio 2024.

1.2.Il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE

L'articolo 104 dell'accordo ha istituito un Consiglio APE (il più alto organo) e l'articolo 105, paragrafo 3, dispone che le sue funzioni comprendono l'adozione del proprio regolamento interno. A norma dell'articolo 105, paragrafo 3, e dell'articolo 120 dell'accordo, il Consiglio APE adotta il regolamento interno per la risoluzione delle controversie e il codice di condotta per gli arbitri e i mediatori. I due atti sono stati adottati dal Consiglio il 6 maggio 2025.

Il comitato degli alti funzionari è istituito dall'articolo 106 dell'accordo per assistere il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, e l'articolo 107, paragrafo 3, stabilisce che le sue funzioni comprendono l'adozione del "proprio regolamento interno"; anche quest'ultimo è stato adottato dal Consiglio il 6 maggio 2025.

Il comitato consultivo APE è istituito dall'articolo 108 dell'accordo ed è incaricato di assistere il comitato degli alti funzionari nella promozione del dialogo e della cooperazione tra i rappresentanti del settore privato, delle organizzazioni della società civile, compresi gli ambienti accademici, e delle parti economiche e sociali su tutte le questioni contemplate dall'accordo. A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, la partecipazione al comitato consultivo APE è decisa dal Consiglio APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari, in modo da garantire un'ampia rappresentanza di tutte le parti interessate. A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE "adotta il proprio regolamento interno [...] di concerto con il comitato degli alti funzionari".

1.3.Gli atti previsti del Consiglio APE, del comitato degli alti funzionari e del comitato consultivo APE

Il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE saranno chiamati ad adottare le decisioni e la raccomandazione seguenti:

1.la raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE;

2.la decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE;

3.la decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE;

4.la decisione del comitato consultivo APE recante adozione del proprio regolamento interno.

2.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La presente proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo, in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE.

Le parti dell'accordo hanno discusso tale regolamento interno e i suddetti progetti di decisioni e di raccomandazione del Consiglio APE e del comitato degli alti funzionari e hanno convenuto che, fatte salve le procedure decisionali delle parti, essi dovrebbero essere adottati celermente per consentire un'agevole attuazione dell'accordo.

Il contenuto del regolamento interno accluso è simile a quello dei regolamenti interni di altri accordi di partenariato economico o di altri accordi commerciali. L'acclusa raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e la decisione del Consiglio APE al riguardo sono prescritte dall'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo. L'acclusa decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE è prescritta dall'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo.

Il regolamento interno del comitato consultivo APE è essenziale per completare il quadro istituzionale dell'accordo e quindi per garantirne un'agevole attuazione. La decisione sulla partecipazione al comitato consultivo APE e la decisione che approva l'adozione del regolamento interno di tale comitato sono fondamentali per garantirne il funzionamento.

3.Base giuridica

3.1.Base giuridica procedurale

3.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 1 . Infine, la nozione di "atti che hanno effetti giuridici" comprende anche gli atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dell'organo, ad esempio se un organo con poteri decisionali adotta o modifica il proprio regolamento interno.

3.1.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE sono organi istituiti da un accordo, ossia dall'APE UE-Kenya.

I rispettivi progetti di atti che i tre comitati sono chiamati ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici in quanto atti di natura organizzativa che influenzano il modo in cui le decisioni sono adottate all'interno dei pertinenti organi. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 104, 105, 107 e 108 dell'accordo.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

3.2.Base giuridica sostanziale

3.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

3.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto degli atti previsti riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

3.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.Pubblicazione degli atti previsti

Gli atti del Consiglio APE, del comitato degli alti funzionari e del comitato consultivo APE adotteranno la raccomandazione del comitato degli alti funzionari e la decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, la decisione che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE e il regolamento interno del comitato consultivo APE e devono pertanto essere pubblicati, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2025/0294 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio APE, di comitato degli alti funzionari e di comitato consultivo APE, istituiti dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di partenariato economico (APE) tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra ("accordo") è entrato in vigore il 1º luglio 2024 2 .

(2)A norma rispettivamente degli articoli 104, 106 e 108 dell'accordo, il Consiglio APE, il comitato degli alti funzionari e il comitato consultivo APE sono stati istituiti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

(3)A norma dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio APE deve decidere la partecipazione al comitato consultivo APE, su raccomandazione del comitato degli alti funzionari.

(4)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato degli alti funzionari deve approvare l'adozione del regolamento interno da parte del comitato consultivo APE.

(5)A norma dell'articolo 108, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato consultivo APE deve stabilire il proprio regolamento interno.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di questi tre comitati, poiché la decisione che stabilisce il regolamento interno del comitato consultivo APE, la raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, la decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e la decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE avranno effetti giuridici nell'Unione.

(7)La posizione dell'Unione in sede di questi tre comitati per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE, della raccomandazione del comitato degli alti funzionari al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE, della decisione del Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE e della decisione del comitato degli alti funzionari che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE si dovrebbe basare sui rispettivi progetti di atti dei tre comitati acclusi alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento alla raccomandazione al Consiglio APE sulla partecipazione al comitato consultivo APE si basa sul progetto di raccomandazione del comitato degli alti funzionari accluso alla presente decisione (allegato 1).

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio APE, istituito a norma dell'articolo 104 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento alla decisione sulla partecipazione al comitato consultivo APE si basa sul progetto di decisione del Consiglio APE accluso alla presente decisione (allegato 2).

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato degli alti funzionari, istituito a norma dell'articolo 106 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento alla decisione che approva l'adozione del regolamento interno del comitato consultivo APE si basa sul progetto di decisione del comitato degli alti funzionari accluso alla presente decisione (allegato 3).

Articolo 4

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato consultivo APE, istituito a norma dell'articolo 108 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra, in riferimento al regolamento interno di tale comitato si basa sul progetto di decisione del comitato consultivo APE accluso alla presente decisione (allegato 4).

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(2)    Accordo di partenariato economico tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kenya, membro della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra (GU L 2024/1648, 1.7.2024).