17.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2010

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «l'accordo»).

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo.

(3)

Come nel 2009, la Russia ha notificato all'Unione europea l'intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2010.

(4)

L'articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi di ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %.

(5)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi per l'anno 2010 indicati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

I limiti quantitativi per l'anno 2011 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono indicati nell'allegato 2 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 300 del 17.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 300 del 17.11.2007, pag. 52.


ALLEGATO I

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2010

(in tonnellate)

Prodotti

Anno 2010

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

1 117 305

SA2. Lamiera pesante

310 167

SA3. Altri prodotti laminati piatti

670 709

SA4. Prodotti legati

118 360

SA5. Lamiere quarto legate

28 196

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

123 999

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

62 018

SB2. Vergella

365 262

SB3. Altri prodotti lunghi

574 233

Nota:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.


ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2011

(in tonnellate)

Prodotti

Anno 2011

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

1 114 582

SA2. Lamiera pesante

296 145

SA3. Altri prodotti laminati piatti

640 750

SA4. Prodotti legati

113 074

SA5. Lamiere quarto legate

26 922

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

118 458

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

59 229

SB2. Vergella

348 913

SB3. Altri prodotti lunghi

545 984

Nota:

SA e SB sono categorie di prodotti.

SA1-SA6 e SB1-SB3 sono gruppi di prodotti.