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17.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1040/2010 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2010
che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio per quanto riguarda i limiti quantitativi per le importazioni di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1342/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa (1), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 26 ottobre 2007 la Comunità europea e la Federazione russa hanno firmato un accordo relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio (2) (di seguito «l'accordo»). |
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(2) |
L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo dispone che i quantitativi non utilizzati in un dato anno possono essere riportati all'anno successivo fino a un massimo del 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato II dell'accordo. |
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(3) |
Come nel 2009, la Russia ha notificato all'Unione europea l'intenzione di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, entro i termini stabiliti dall'accordo. In seguito alla richiesta della Russia è opportuno apportare le necessarie modifiche ai limiti quantitativi per il 2010. |
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(4) |
L'articolo 10 dispone che ad ogni rinnovo annuale i quantitativi di ciascun gruppo di prodotti sono aumentati del 2,5 %. |
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(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I limiti quantitativi per l'anno 2010 indicati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1342/2007 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato 1 del presente regolamento.
Articolo 2
I limiti quantitativi per l'anno 2011 risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo del 2007 tra la Comunità europea e la Federazione russa relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio sono indicati nell'allegato 2 del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO I
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2010
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(in tonnellate) |
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Prodotti |
Anno 2010 |
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SA. Prodotti laminati piatti |
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SA1. Arrotolati |
1 117 305 |
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SA2. Lamiera pesante |
310 167 |
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SA3. Altri prodotti laminati piatti |
670 709 |
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SA4. Prodotti legati |
118 360 |
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SA5. Lamiere quarto legate |
28 196 |
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SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
123 999 |
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SB. Prodotti lunghi |
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SB1. Barre |
62 018 |
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SB2. Vergella |
365 262 |
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SB3. Altri prodotti lunghi |
574 233 |
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ALLEGATO II
LIMITI QUANTITATIVI PER IL 2011
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(in tonnellate) |
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Prodotti |
Anno 2011 |
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SA. Prodotti laminati piatti |
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SA1. Arrotolati |
1 114 582 |
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SA2. Lamiera pesante |
296 145 |
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SA3. Altri prodotti laminati piatti |
640 750 |
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SA4. Prodotti legati |
113 074 |
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SA5. Lamiere quarto legate |
26 922 |
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SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati |
118 458 |
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SB. Prodotti lunghi |
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SB1. Barre |
59 229 |
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SB2. Vergella |
348 913 |
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SB3. Altri prodotti lunghi |
545 984 |
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