<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T-702/15</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62015TO0702</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2017:834">EU:T:2017:834</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>6</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>6</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Ordinanza del <DATE ISO="20171120">20. 11. 2017</DATE> – Causa T‑702/15</HT></P><P><HT TYPE="SC">BikeWorld / Commissione</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Prima Sezione)</P><P><DATE ISO="20171120">20 novembre 2017</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: il tedesco.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Ricorso di annullamento</KEYWORD><KEYWORD>Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo</KEYWORD><KEYWORD>Irricevibilità</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Nella causa T‑702/15,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">BikeWorld GmbH</HT>, con sede a Sankt Ingbert (Germania), rappresentata da J. Jovy, avvocato,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione europea</HT>, rappresentata da L. Flynn, B. Stromsky e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2016/151 della Commissione, del <DATE ISO="20141001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 2014</DATE>, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="034" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2016">GU 2016, L 34, pag. 1</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE (Prima Sezione),</P><P>composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,</P><P>cancelliere: E. Coulon</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>ha emesso la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordinanza</HT></P></TI></TITLE></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Fatti</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>Il Nürburgring è un circuito di corse automobilistiche del Land tedesco della Renania-Palatinato che, tra il 2002 e il 2012, ha beneficiato di varie misure di aiuto consistenti, in sostanza, in conferimenti di capitale, prestiti, garanzie pubbliche, lettere d’intenti, subordinazione di debiti, un canone di affitto inferiore al canone di mercato, il pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi e il versamento di sovvenzioni.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Tali misure vertevano su spese relative alla costruzione e alla gestione di strutture direttamente connesse al circuito automobilistico, principalmente tribune, alla costruzione e alla gestione di strutture volte a promuovere il turismo (attività ricreative, alloggi, manifestazioni, negozi, ristorazione e giochi) nonché all’organizzazione di gare di Formula 1.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Esse sono state concesse principalmente dal Land tedesco della Renania‑Palatinato e da enti pubblici controllati da quest’ultimo, detentori delle varie strutture del complesso del Nürburgring, vale a dire la Nürburgring GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>NG<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>), la Motorsport Resort Nürburgring GmbH e la Congress‑und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20120321">21 marzo 2012</DATE> la Commissione europea ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale nei confronti della Repubblica federale di Germania in merito agli aiuti concessi al Nürburgring, compresi alcuni prestiti concessi dalla NG alle sue controllate, tra le quali figuravano la ricorrente BikeWorld GmbH, già BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>BWNB<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>), poi BikeWorld Nürburgring GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>BWN2<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>), o alcuni predecessori giuridici di quest’ultima, quali la Bike World Nürburgring GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>BWN1<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’oggetto sociale della BWN1 consisteva nel commercio di motociclette nuove e usate nonché nella promozione del turismo motociclistico nella regione tedesca dell’Eifel. La BWN1 è stata assorbita, nell’ambito di una fusione, dalla BWNB con effetto dal <DATE ISO="20050906">6 settembre 2005</DATE>. La BWNB ha in seguito modificato la propria denominazione in BWN2.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>La NG ha partecipato, successivamente o simultaneamente, al capitale della BWNB e della BWN1, poi della BWN2 e della ricorrente. Essa ha concesso prestiti alle proprie controllate BWN1, BWNB e BWN2 (in prosieguo: i <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>prestiti controversi<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20070515">15 maggio 2007</DATE> la NG ha ceduto la propria partecipazione del 49% nel capitale della BWN2 ai sigg. Norbert Brückner e Jörg Jovy. Nell’ambito di tale cessione, il valore dei crediti corrispondenti ai prestiti controversi sarebbe stato stimato, secondo la ricorrente, in EUR 0.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>Nel 2008 la BWN2 ha cessato le proprie attività commerciali presso il Nürburgring.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>La BWN2 ha successivamente modificato la propria denominazione in quella della ricorrente e la sua sede legale è stata trasferita a Sankt Ingbert (Germania).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>A seguito della concessione di ulteriori aiuti da parte della Repubblica federale di Germania, la Commissione ha esteso il procedimento d’indagine con decisione del <DATE ISO="20120807">7 agosto 2012</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20141001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 2014</DATE> la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2016/151, relativa al regime di aiuti di Stato SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del Nürburgring (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="034" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2016">GU 2016, L 34, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>decisione impugnata<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Nella decisione impugnata, la Commissione ha stabilito che i prestiti controversi avevano dato luogo al versamento di aiuti di Stato illegittimi e incompatibili con il mercato interno, che dovevano essere rimborsati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Al considerando 226 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che la ricorrente era tenuta a rimborsare aiuti di Stato che essa, con le sue denominazioni anteriori, o i suoi predecessori giuridici avevano percepito nell’ambito dei prestiti controversi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20150505">5 maggio 2015</DATE> la NG ha richiesto alla ricorrente il rimborso di un importo totale di EUR <FT TYPE="DECIMAL">4902275,29</FT>. Dal <DATE ISO="20150810">10 agosto 2015</DATE> essa ha chiesto al Landgericht Saarbrücken (tribunale del Land di Saarbrücken, Germania) la condanna della ricorrente al rimborso della somma di EUR <FT TYPE="NUMBER">250000</FT><?PAGE NO="3"?> percepita, il <DATE ISO="20070404">4 aprile 2007</DATE>, sotto forma di prestito, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Oltre alla somma chiesta in tale procedimento, la NG le richiede, per motivi analoghi, la somma di EUR <FT TYPE="NUMBER">4652200</FT>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procedimento e conclusioni delle parti</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20151203">3 dicembre 2015</DATE>, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. La causa è stata assegnata all’Ottava Sezione del Tribunale ed è stato designato un giudice relatore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160407">7 aprile 2016</DATE> la Commissione ha depositato un controricorso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160513">13 maggio 2016</DATE> nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la ricorrente a chiarire i rapporti che intratteneva con il suo rappresentante, sig. Jörg Jovy, e a pronunciarsi sulla ricevibilità del ricorso alla luce dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160530">30 maggio 2016</DATE> la ricorrente ha risposto che il sig. Jovy era uno dei suoi due soci e che egli deteneva il 10% del suo capitale, ma che, tuttavia, il medesimo non esercitava alcun ruolo nella sua gestione amministrativa e finanziaria.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160719">19 luglio 2016</DATE> la ricorrente ha depositato una replica, nella quale ha informato il Tribunale dell’avvio di una procedura di liquidazione nei suoi confronti e, dopo aver reiterato le conclusioni dell’atto introduttivo volte ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, ha chiesto la sospensione del procedimento nella presente causa per un periodo di nove mesi.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160722">22 luglio 2016</DATE> la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla domanda di sospensione, concludendo che il procedimento non doveva essere sospeso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20160729">29 luglio 2016</DATE> il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160902">2 settembre 2016</DATE> la Commissione ha depositato una controreplica.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20160916">16 settembre 2016</DATE> la Commissione ha comunicato di non voler essere ascoltata nel corso di un’udienza di discussione. La ricorrente non ha depositato domanda di essere ascoltata nel corso di un’udienza, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale, entro il termine impartito.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>Con decisione del presidente del Tribunale, del <DATE ISO="20161012">12 ottobre 2016</DATE>, la presente causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, appartenente alla Prima Sezione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>annullare la decisione impugnata, nella parte in cui la riguarda;</P></ITEM><ITEM><P>sospendere, nei suoi confronti, l’esecuzione della decisione impugnata, fino a quando il Tribunale non abbia statuito sul presente ricorso.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>La Commissione chiede che il Tribunale voglia:</TXT><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>in via principale, respingere il ricorso in quanto irricevibile;</P></ITEM><?PAGE NO="4"?><ITEM><P>in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">In diritto</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire con ordinanza motivata sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico, tra i quali rientrano le condizioni di ricevibilità di un ricorso (v. ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170327">27 marzo 2017</DATE>, <NAME.CASE>Frank/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑603/15</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2017:228">EU:T:2017:228</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e dalle spiegazioni fornite dalle parti nel corso della fase scritta del procedimento e decide, di conseguenza, di statuire senza proseguire il procedimento.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la Commissione ha invocato, nel controricorso e nella controreplica, un motivo di irricevibilità vertente, in sostanza, sul fatto che il presente ricorso non rispondesse ai requisiti di cui agli articoli 19 e 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto l’avvocato che rappresentava la ricorrente, il sig. Jovy, era uno dei suoi due soci e, pertanto, non era indipendente da quest’ultima.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>La ricorrente ha potuto prendere posizione su tale motivo di irricevibilità, nella propria risposta alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale (v. supra, punto 17) e nella replica. A tale riguardo, essa ha affermato, in sostanza, che il proprio rappresentante, al momento della presentazione del ricorso, aveva un rapporto con la società soltanto per il fatto di detenere il 10% del suo capitale, ma non disponeva di alcun ruolo nella sua gestione amministrativa e finanziaria e la rappresentava soltanto in qualità di avvocato e non di socio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Secondo costante giurisprudenza, dall’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 21, primo comma, di detto Statuto, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e, in particolare, dall’uso del termine <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>rappresentate<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> all’articolo 19, terzo comma, di detto Statuto, risulta che, per proporre un ricorso dinanzi al Tribunale, le parti diverse dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione europea, dagli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) diversi dagli Stati membri e dall’Autorità di vigilanza EFTA prevista da detto accordo non sono autorizzate ad agire in prima persona, ma devono ricorrere ai servizi di un terzo, il quale dev’essere abilitato al patrocinio dinanzi a un giudice di uno Stato membro o di uno Stato aderente all’accordo SEE (v. ordinanze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19961205">5 dicembre 1996</DATE>, <NAME.CASE>Lopes/Corte di giustizia</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑174/96 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1996:473">EU:C:1996:473</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0011">11</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150916">16 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Calestep/ECHA</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑89/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:711">EU:T:2015:711</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Tale requisito del ricorso ai servizi di un terzo fa riscontro alla concezione della funzione dell’avvocato nell’ordinamento giuridico dell’Unione sulla quale si fonda l’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, che è quella di un soggetto che svolge un’attività di collaborazione con l’amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno (v. ordinanze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130905">5 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Consiglio</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑573/11 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:564">EU:C:2013:564</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0011">11</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150916">16 settembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Calestep/ECHA</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑89/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:711">EU:T:2015:711</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, detta concezione diviene oggetto, nell’ambito delle controversie deferite dinanzi ai giudici dell’Unione, di un’attuazione oggettiva, necessariamente indipendente dagli ordinamenti<?PAGE NO="5"?> giuridici nazionali (v. ordinanze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091119">19 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>EREF/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑40/08</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2009:455">EU:T:2009:455</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150518">18 maggio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Izsák e Dabis/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑529/13</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:325">EU:T:2015:325</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Secondo la Corte, tale requisito di rappresentanza da parte di un terzo ha lo scopo, da un lato, di impedire che le parti private agiscano in giudizio in prima persona senza ricorrere ad un intermediario e, dall’altro, di assicurare che le persone giuridiche siano difese da un rappresentante sufficientemente distaccato dalla persona giuridica che rappresenta (ordinanze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130905">5 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Consiglio</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑573/11 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:564">EU:C:2013:564</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0014">14</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141204">4 dicembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>ADR Center/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑259/14 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2417">EU:C:2014:2417</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>; v., inoltre, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170406">6 aprile 2017</DATE>, <NAME.CASE>PITEE/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑464/16 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:291">EU:C:2017:291</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> e giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Quando ha sancito il criterio di un’assistenza legale fornita <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>in piena indipendenza<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/> per definire l’ambito di applicazione personale della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19820518">18 maggio 1982</DATE>, <NAME.CASE>AM &amp; S Europe/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>155/79</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1982:157">EU:C:1982:157</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Corte ha identificato una tale assistenza con quella fornita da un avvocato che sia, strutturalmente, gerarchicamente e funzionalmente, terzo rispetto alla persona che beneficia di detta assistenza (sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070917">17 settembre 2007</DATE>, <NAME.CASE>Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑125/03 e T‑253/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2007:287">EU:T:2007:287</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0168">168</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), ove tale identificazione è parimenti pertinente nell’ambito della rappresentanza dinanzi ai giudici dell’Unione [v., in tal senso, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111109">9 novembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Glaxo Group/UAMI – Farmodiética (ADVANCE)</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑243/11</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:649">EU:T:2011:649</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0016">16</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>]. Inoltre, è stato statuito che l’avvocato di una parte ai sensi dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, o parte non privilegiata, non deve avere legami personali con la causa di cui trattasi o di dipendenza con il proprio cliente di natura tale che egli rischi di non essere in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata (v., in tal senso, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20081030">30 ottobre 2008</DATE>, <NAME.CASE>Ortega Serrano/Commissione</NAME.CASE>, <NO.CASE>F‑48/08</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2008:131">EU:F:2008:131</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). In particolare, il Tribunale ha considerato che i rapporti economici o strutturali che il rappresentante intrattiene con il proprio cliente non devono essere tali da creare una confusione tra gli interessi propri del cliente e gli interessi personali del suo rappresentante (ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110906">6 settembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Consiglio</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑452/10</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:420">EU:T:2011:420</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Il requisito imposto dal diritto dell’Unione alle parti non privilegiate di essere rappresentate dinanzi al Tribunale da un terzo indipendente non può essere inteso come volto unicamente ad escludere una rappresentanza da parte di dipendenti del mandante o di persone economicamente dipendenti da quest’ultimo (v., in tal senso, ordinanza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130905">5 settembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Consiglio</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑573/11 P</NO.CASE>, non pubblicata, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:564">EU:C:2013:564</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0013">13</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Si tratta di un requisito più generale il cui rispetto dev’essere esaminato caso per caso.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Nella specie, occorre esaminare se i legami che il sig. Jovy intrattiene con la ricorrente e con la presente causa siano compatibili con i requisiti applicabili alla rappresentanza delle parti non privilegiate dinanzi ai giudici dell’Unione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>È pacifico che il sig. Jovy abbia acquisito, dalla NG, il 10% del capitale della ricorrente e che egli sia, a seguito di ciò, uno dei due unici soci di quest’ultima. Inoltre, dal punto 10 del ricorso risulta che, nell’ambito della transazione mediante la quale il sig. Jovy e l’altro socio della ricorrente sono entrati nel capitale di quest’ultima, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>[i crediti corrispondenti ai] prestiti [controversi era]no (…) stati valutati a zero e ceduti ad uno dei nuovi soci in mancanza di un’altra destinazione<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, mentre detto socio si dichiarava <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>disposto a retroceder[li] a chiunque<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>I legami personali che l’avvocato della ricorrente intratteneva così, al momento della proposizione del ricorso, con la ricorrente e con la presente causa erano tali da rischiare di non metterlo in grado di ricoprire il suo ruolo essenziale di ausiliario della giustizia nella maniera più appropriata.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>La ricorrente e il suo avvocato non hanno fornito alcun elemento, in risposta al motivo di irricevibilità sollevato dalla Commissione o alla misura di organizzazione del procedimento del Tribunale, che consentisse di escludere l’esistenza di un siffatto rischio nelle circostanze del caso di specie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Per contro, dai punti 8 e 12 del ricorso risulta che, nella presente causa, detto rischio si è realizzato, poiché il sig. Jovy è stato portato a confondere la propria posizione e i propri interessi personali, in quanto investitore e socio della ricorrente, con la posizione e gli interessi propri della sua cliente. Infatti, al fine di contestare il rimborso degli aiuti di Stato che la ricorrente avrebbe illegittimamente percepito nell’ambito dei prestiti controversi, quest’ultimo ha affermato, da una parte, che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>[g]li attuali soci della ricorrente non [aveva]no assolutamente nulla a che vedere con i soci o titolari di quote del periodo in cui i prestiti [era]no stati concessi<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>. Dall’altra parte, egli ha sostenuto che non vi era motivo, all’atto della vendita da parte della NG della sua partecipazione nel capitale della ricorrente, di indagare sulla regolarità della concessione di detti prestiti né sul rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, in quanto, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>nel contratto di cessione [concluso] con la NG, quest’ultima aveva ancora assicurato [ai cessionari] <QUOT.START CODE="201C" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>di non aver percepito sovvenzioni pubbliche<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="201D" ID="QE0013"/><QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>. Le eccezioni così invocate erano puramente personali e riguardavano solo il sig. Jovy e l’altro socio della ricorrente, in qualità di cessionari delle quote detenute dalla NG in quest’ultima, e non la ricorrente, le cui quote erano state cedute.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Occorre constatare, pertanto, che il sig. Jovy intratteneva, al momento della proposizione del ricorso, legami personali con la ricorrente e con la presente causa, per effetto dei quali egli non era sufficientemente distaccato dalla ricorrente, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 33, per poterla rappresentare in piena indipendenza.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>Da quanto precede, risulta che, poiché l’atto introduttivo del giudizio è stato firmato dal sig. Jovy, in qualità di avvocato della ricorrente, il presente ricorso non è stato proposto in modo conforme all’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di procedura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Prima Sezione),</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La BikeWorld GmbH è condannata alle spese.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20171120">20 novembre 2017</DATE></P><SIGNATORY><P>Il cancelliere</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Il presidente</P><P>I. Pelikánová</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>