14.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria in Germania nel 2007

[notificata con il numero C(2008) 2345]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2008/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai costi di certe misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(2)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3 della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri compensabili con il contributo finanziario della Comunità.

(3)

Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), non copre più l’influenza aviaria, a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE del Consiglio (3). È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario alla Germania è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da detto regolamento.

(4)

Nel 2007 in Germania sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai la Germania ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.

(5)

La Germania ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(6)

Il 30 agosto 2007 essa ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario dalla Comunità alla Germania

1.   La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

2.   Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, l’articolo 7, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Viene corrisposta una prima quota di 320 000 EUR nel quadro della partecipazione finanziaria di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.

(3)   GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.