31983D0487

83/487/CEE: Decisione della Commissione del 27 luglio 1983 concernente un progetto di aiuto del governo del Regno Unito a favore di un investimento volto ad incrementare le capacità produttive di film poliestere (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 30/09/1983 pag. 0051 - 0052


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1983

concernente un progetto di aiuto del governo del Regno Unito a favore di un investimento volto ad incrementare le capacità produttive di film poliestere

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(83/487/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, ai sensi delle disposizioni del suddetto articolo, gli interessati a presentare le loro osservazioni ed averne preso atto,

considerando che in data 1o febbraio 1983 il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione un progetto di aiuto in applicazione dell'articolo 8 dell'Industrial Development Act 1982, consistente in una sovvenzione di 7,2 milioni di sterline a favore di un progetto di investimento valutato a 35 milioni di sterline, finalizzato ad un incremento della capacità produttiva di film poliestere a Dumfries, Scozia;

considerando che il progetto di investimento ha lo scopo di ammodernare l'attuale unità produttiva che fabbrica film sottili poliestere, accrescendone la capacità da 17 000 a 26 000 tonnellate all'anno;

considerando che il 16 marzo 1983 la Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, ritenendo che l'aiuto poteva alterare le condizioni degli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune e che esso non era necessario per ottenere da parte dell'impresa interessata un comportamento che potesse consentire alla Commissione di applicare una delle disposizioni di deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune;

considerando che nel quadro della summenzionata procedura il governo britannico ha comunicato le proprie osservazioni il 3 maggio 1983 ed il 7 giugno 1983; che in esse si sottolinea che l'aiuto era necessario perché senza di esso non sarebbe stato possibile realizzare il progetto di investimento, data l'inadeguatezza delle risorse finanziarie di cui dispone l'impresa in oggetto; che la realizzazione del progetto sarebbe di interesse comune, in quanto consentirebbe di rafforzare la posizione dell'industria comunitaria in questo settore nei confronti della concorrenza delle imprese dei paesi terzi; che il previsto aumento di capacità non è tale da produre distorsioni della concorrenza nei confronti degli altri produttori della Comunità di film poliestere; che il progetto consentirebbe di creare 95 nuovi posti di lavoro nella regione di Dumfries;

considerando che i governi di due Stati membri, un'organizzazione di categoria del settore interessato nonché un'impresa concorrente hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione per quanto concerne le distorsioni della concorrenza che possono derivare dal progetto di aiuto del governo britannico;

considerando che il progetto di aiuto del governo britannico nella fattispecie è tale da incidere sugli scambi fra Stati membri e minaccia di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa in questione e la produzione di film poliestere;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE prevede l'incompatibilità di massima con il mercato comune degli aiuti che presentano le caratteristiche da esso enunciate; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, precisano obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del solo beneficiario dell'aiuto; che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo allorché si esamini un qualsiasi programma di aiuti a finalità regionale o settoriale, o un qualsiasi caso individuale di applicazione dei regimi di aiuti generali, ed in particolare che tali deroghe sono applicabili solo qualora la Commissione sia in grado di accertare che senza l'aiuto il gioco delle forze del mercato non consentirebbe da solo alle imprese beneficiarie di adottare un comportamento idoneo a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi che tali deroghe perseguono;

considerando che concedere il beneficio delle suddette deroghe ad aiuti che non implichino una contropartita di questo tipo equivarrebbe a tollerare il prodursi di un pregiudizio per gli scambi fra gli Stati membri ed un'alterazione della concorrenza, senza che ciò sia in alcun modo giustificato dall'interesse comunitario, accordando nel contempo indebiti vantaggi ad alcuni Stati membri; considerando che, nell'applicare i principi sopra citati all'esame di casi di aiuti, la Commissione deve verificare che esista, da parte dell'impresa beneficiaria, una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, ossia che quest'ultimo sia necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, laddove ciò non possa essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa in questione;

considerando che, nella fattispecie, non può configurarsi l'esistenza di tale contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto;

considerando infatti che il governo britannico non ha potuto fornire e la Commissione non ha potuto accertare alcuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione ottempera alle condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE, le uniche applicabili nel caso di specie;

considerando che per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato CEE, relative agli aiuti destinati a favorire o facilitare lo sviluppo di talune regioni, è opportuno tener presente che la zona di Dumfries non è una regione in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o nella quale si registri una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga prevista dalla lettera a); che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il progetto di aiuto del governo britannico non presenta le caratteristiche necessarie per contribuire allo sviluppo di talune regioni economiche, come previsto da tale disposizione;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE l'aiuto in questione non possiede caratteristiche peculiari tali da poter essere qualificato come un progetto di comune interesse europeo o un progetto destinato a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro la cui promozione giustifichi una deroga, a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, all'incompatibilità degli aiuti prevista dall'articolo 92, paragrafo 1, dello stesso trattato CEE; che la regione di Dumfries fa parte delle regioni centrali della Comunità, ossia delle regioni che, in un contesto comunitario, non sono fra quelle più gravemente colpite da problemi sociali ed economici, mentre invece in esse il rischio di una spirale nella concessione degli aiuti è tra i più diretti e più che altrove qualsiasi aiuto potrebbe pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri; che, d'altra parte, dalle informazioni socio-economiche disponibili sul Regno Unito non emergono elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento dell'economia, secondo quanto previsto dal trattato; che l'intervento del governo britannico non ha la finalità di far fronte ad una situazione di questo tipo;

considerando da ultimo che, per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune attività economiche, l'evoluzione del settore del film poliestere porta a concludere che l'ammodernamento e l'incremento delle capacità produttive per mezzo di aiuti di Stato è contrario all'interesse comune a causa delle distorsioni di concorrenza che possono derivare dai progetti di aiuti per gli altri produttori di film sottili poliestere nella Comunità; che tale constatazione resta valida anche nell'ipotesi in cui i nuovi impianti comportino un certo miglioramento delle tecniche produttive;

considerando che, tenuto conto di quanto sopra, il progetto di aiuto del governo britannico non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo del Regno Unito non può realizzare il progetto di aiuto a favore di un'impresa del settore chimico, destinato ad ammodernare ed a potenziare l'unità produttiva di film poliestere, notificato alla Commissione il 1o febbraio 1983.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione