32000D0237

2000/237/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa al regime di aiuti messo in esecuzione dalla Spagna a favore delle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale in Estremadura per la campagna 1997/1998 [notificata con il numero C(1999) 5207] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 24/03/2000 pag. 0054 - 0058


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 1999

relativa al regime di aiuti messo in esecuzione dalla Spagna a favore delle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale in Estremadura per la campagna 1997/1998

[notificata con il numero C(1999) 5207]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2000/237/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2),

avendo invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo succitato(3),

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

(1) L'ordinanza dell'8 luglio 1998 della Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (Diario Oficial) dell'Estremadura(4), istituisce aiuti alle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1997/1998.

(2) Non avendo ricevuto notifica dell'aiuto di Stato da parte delle autorità spagnole la Commissione, a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ha inviato a queste ultime una lettera in data 8 febbraio 1999 in cui sollecitava conferma dell'esistenza e dell'entrata in vigore di tali aiuti.

(3) Con lettera del 26 febbraio 1999 la Rappresentanza permanente di Spagna presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni da questa sollecitate nella lettera dell'8 febbraio 1999.

(4) Con lettera del 14 giugno 1999 la Commissione ha informato la Spagna della propria decisione di avviare la procedura dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti del suddetto regime di aiuti. Nella stessa lettera la Commissione ha invitato la Spagna a presentarle le proprie osservazioni.

(5) La decisione della Commissione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(5). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro informazioni sul regime di aiuti in questione.

(6) La Spagna ha presentato le sue osservazioni con lettera del 19 luglio 1999.

(7) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati e le ha trasmesse alla Spagna con lettera del 17 novembre 1999, offrendole la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto commenti in materia.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(8) L'ordinanza dell'8 luglio 1998 istituisce aiuti a favore delle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1997/1998.

(9) Beneficiari degli aiuti sono i produttori di ortofrutticoli destinati alla trasformazione industriale dell'Estremadura che hanno sottoscritto contratti con le industrie destinatarie della produzione orticola della regione nel corso della campagna 1997-1998. L'aiuto massimo per singolo agricoltore non potrà superare le 500000 ESP.

(10) Gli agricoltori inseriti in associazioni di produttori possono sottoscrivere il contratto in forma collettiva. In tal caso l'associazione potrà ricevere una sovvenzione complementare equivalente all'1 % del valore della produzione dei soci, con un massimo di un milione di ESP per associazione.

(11) I prodotti ammissibili all'aiuto, e i relativi importi, sono i seguenti:

- peperoni destinati alla fabbricazione di paprika (denominazione di origine): 5 ESP per chilogrammo.

- peperoni destinati alla fabbricazione di paprika: 1,5 ESP per chilogrammo.

- peperoni ad uso industriale macinati: 1,5 ESP per chilogrammo.

- cetriolini ad uso industriale: 5 ESP per chilogrammo.

- cavoli per disidratazione: 1,5 ESP per chilogrammo.

- cipolle per disidratazione/congelamento: 1,5 ESP per chilogrammo.

- broccoli per disidratazione/congelamento: 1,5 ESP per chilogrammo.

- cavolfiore per disidratazione/scongelamento: 1,5 ESP per chilogrammo.

- spinaci per congelamento: 1,5 ESP per chilogrammo.

- porri per disidratazione: 1,5 ESP per chilogrammo.

- fave per congelamento: 1,5 ESP per chilogrammo.

- patate per congelamento: 1,5 ESP per chilogrammo.

(12) Le produzioni massime ammissibili all'aiuto sono le seguenti:

- 9500 tonnellate per i peperoni destinati alla fabbricazione di paprika (denominazione d'origine "Pimentón de la Vera"),

- 4000 tonnellate per i peperoni destinati alla fabbricazione di paprika e i peperoni per uso industriale,

- 250 tonnellate per i cetriolini ad uso industriale e

- 15000 tonnellate per gli altri prodotti.

Se il volume totale supera tali limiti la produzione ammissibile agli aiuti per i singoli agricoltori sarà modificata con l'applicazione di un coefficiente.

(13) L'ordinanza dell'8 luglio 1998 si iscrive nel quadro del decreto 84/1993 del 6 luglio della Junta de Extremadura, che istituisce un sistema di aiuti per le produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale(6). Tale decreto prevede che, per ogni campagna, le specie orticole beneficiarie dell'aiuto, l'importo del premio e il volume totale massimo di produzione ammissibile agli aiuti siano fissati mediante ordinanza.

(14) Nella sua lettera del 14 giugno 1999 la Commissione ha comunicato alla Spagna che tale regime di aiuti ai prodotti orticoli, in cui l'importo dell'aiuto è in funzione dei quantitativi prodotti e che potrebbe costituire un'infrazione degli articoli 28 e 29 del trattato, non sembrava soddisfare i requisiti per beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

Nel caso degli aiuti alle patate la Commissione, nella stessa lettera, ne raccomandava la soppressione al governo spagnolo.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(15) L'Unione europea delle industrie di trasformazione della patata ha presentato osservazioni sul regime di aiuti con lettera del 6 settembre 1999. Questa organizzazione condivide la valutazione formulata dalla Commissione, che raccomanda al governo spagnolo la soppressione degli aiuti alle patate.

IV. COMMENTI DELLA SPAGNA

(16) Nei suoi commenti la Spagna osserva che la costituzione e la salvaguardia dell'industria agroalimentare, realizzati istituendo un nesso tra la produzione e la trasformazione sotto forma di relazioni contrattuali, garantiscono un prezzo minimo e la fornitura di materie prime di qualità. Tale nesso costituisce inoltre un fattore di localizzazione della produzione e di stabilizzazione della popolazione rurale.

(17) Lo sviluppo e la coltivazione di produzioni ortofrutticole autunnali e invernali nelle zone di irrigazione dell'Estremadura costituiscono un'alternativa socioeconomica molto importante per lo sviluppo delle zone rurali, che ha permesso di salvaguardare l'equilibrio tra le produzioni destinate al mercato dei prodotti freschi e quelle destinate alla trasformazione, grazie all'esistenza di quantitativi massimi garantiti che hanno limitato efficacemente le possibilità di produzione e commercializzazione.

(18) Gli aiuti non hanno comportato vantaggi per i soggetti economici. Di fatto essi sono stati limitati in funzione dell'obiettivo strutturale perseguito e, una volta realizzato quest'ultimo, il regime è stato sospeso e non ne è prevista l'ulteriore applicazione.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 87, paragrafo 1, del trattato

(19) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede che gli articoli 87 e 88 del trattato si applichino alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(20) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(21) La produzione spagnola di ortofrutticoli è pari a 115451000 tonnellate. Si tratta di prodotti oggetto di un volume significativo di scambi commerciali tra la Comunità e la Spagna; ad esempio, nel 1998 la Spagna ha importato dagli altri Stati membri 2579000 tonnellate di ortofrutticoli e vi ha esportato 28782000 tonnellate(7).

(22) Pertanto le misure in questione possono incidere sugli scambi di prodotti ortofrutticoli fra Stati membri, giacché tali scambi risultano pregiudicati dall'esistenza di aiuti che favoriscono operatori attivi in uno Stato membro rispetto agli altri. Tali misure hanno effetto diretto e immediato sui costi di produzione delle imprese di produzione e trasformazione di ortofrutticoli in Spagna e, pertanto, offrono a tali imprese un vantaggio economico rispetto alle aziende che non hanno accesso ad aiuti paragonabili in altri Stati membri. Di conseguenza, esse falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

(23) Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti in questione vanno considerati come aiuti di Stato che soddisfano i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1.

Deroghe possibili nel quadro dell'articolo 87 del trattato

(24) Il principio di incompatibilità fissato dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ammette tuttavia alcune eccezioni.

(25) Nel caso in esame è manifesto che non sono applicabili le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, che peraltro non sono state invocate dalle autorità spagnole.

(26) Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato vanno interpretate in senso restrittivo all'atto dell'esame di un programma di aiuti a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso individuale di applicazione di regimi generali di aiuto. In particolare, il beneficio di tali deroghe può essere concesso unicamente se la Commissione conclude che l'aiuto è necessario per realizzare uno degli obiettivi da esse perseguiti. Accettare di concedere il beneficio delle deroghe ad aiuti che non comportano siffatta contropartita equivarrebbe a permettere che si porti pregiudizio al commercio fra Stati membri e si falsi la concorrenza senza che ciò sia giustificato dall'interesse comunitario, e che gli operatori di determinati Stati membri ottengano vantaggi indebiti.

(27) A giudizio della Commissione, gli aiuti in questione non sono stati concepiti né come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro, né per compensare in forma orizzontale svantaggi infrastrutturali di cui risentirebbe l'insieme delle imprese della regione, bensì come aiuti al funzionamento per il settore agricolo. Si tratta di conseguenza di aiuti di carattere eminentemente settoriale che debbono essere valutati alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

(28) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), prevede che possano essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(29) Il regime di aiuti deve essere valutato particolarmente alla luce di quest'ultima disposizione.

(30) Nel caso degli aiuti alle patate, prodotto dell'allegato 1 del trattato non soggetto all'organizzazione comune di mercato, sono di applicazione le disposizioni del regolamento n. 26 del Consiglio relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli(8), modificato dal regolamento n. 49(9). Sono applicabili unicamente le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 1 e paragrafo 3, prima frase, e pertanto la Commissione non può che formulare osservazioni. Nella sua lettera del 14 giugno 1999 essa aveva raccomandato al governo spagnolo di sopprimere gli aiuti in oggetto.

(31) Conformemente alla prassi costantemente seguita dalla Commissione in materia di applicazione degli articoli da 87 a 89 del trattato, tutti gli aiuti il cui importo dipende dai quantitativi prodotti devono essere considerati aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune(10).

(32) Tali aiuti non hanno effetti duraturi sullo sviluppo del settore interessato, poiché il loro effetto immediato viene meno con lo scadere della misura stessa. D'altra parte, essi hanno come conseguenza diretta il miglioramento delle possibilità di produzione e commercializzazione dei prodotti da parte degli operatori di cui trattasi rispetto ad altri che non beneficiano di aiuti paragonabili (sia sul territorio nazionale che negli altri Stati membri). [cfr. sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dell'8 giugno 1995, nella causa T-459/93, Siemens SA contro Commissione(11)].

(33) Va inoltre tenuto presente che tali aiuti (ad eccezione degli aiuti alle patate) riguardano prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato e che gli Stati membri dispongono di poteri limitati di intervento nel funzionamento di queste organizzazioni, che sono di competenza esclusiva della Comunità. Conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia [cfr. fra l'altro la sentenza del 26 giugno 1979 nella causa 177/78, Pigs and Bacon contro Mc Carren(12)], le organizzazioni comuni di mercato sono da considerarsi come sistemi compiuti ed in sé conchiusi, che non consentono agli Stati membri né di derogarvi, né di prendere misure atte a recarvi pregiudizio.

(34) Inoltre i beneficiari del regime di aiuti sono i produttori dell'Estremadura di ortofrutticoli destinati alla trasformazione industriale che hanno sottoscritto contratti di fornitura con industrie della regione.

(35) Tale requisito costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci tra Stati membri e un'infrazione dell'articolo 29 del trattato, poiché, per poter ricevere gli aiuti, i produttori sono costretti a vendere la propria produzione ad industrie della regione. Tale requisito costituisce una restrizione all'invio di tali prodotti in altri Stati membri.

Conclusione

(36) Sulla base di quanto esposto in precedenza, e alla luce delle norme comunitarie in vigore, la Commissione ritiene che per quanto riguarda le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), per gli aiuti destinati a favorire o agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, gli aiuti in questione possano alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(37) Gli aiuti in questione (ad eccezione degli aiuti alle patate) devono pertanto essere considerati come infrazioni alla normativa comunitaria. Pertanto essi non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

VI. CONCLUSIONI

(38) Gli aiuti oggetto della presente decisione non sono stati notificati alla Commissione conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, e pertanto sono stati concessi illegalmente, ossia senza attendere che la Commissione si pronunciasse in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.

(39) Inoltre, per i motivi esposti in precedenza, essi sono incompatibili con il mercato comune (ad eccezione degli aiuti alle patate) in quanto rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato senza poter usufruire di nessuna delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(40) In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune la Commissione ha l'obbligo di ricorrere alla facoltà conferitale dalla sentenza della Corte di Giustizia del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, Commissione contro Germania(13), confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85, Deufil contro Commissione(14) e del 20 settembre 1990 nella causa C-5/89, Commissione contro Germania(15), ed obbligare lo Stato membro a recuperare dai beneficiari l'importo di tutti gli aiuti corrisposti illegalmente. Tale recupero è imposto altresì dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato (CE)(16) (attuale articolo 88). Il rimborso è necessario per ripristinare la situazione precedente sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'aiuto illegalmente concesso avevano usufruito indebitamente a partire dalla data della sua concessione.

(41) Gli aiuti concessi (ad eccezione degli aiuti alla patata) devono essere rimborsati integralmente.

(42) Gli aiuti devono essere rimborsati secondo le procedure previste dal diritto spagnolo. Gli importi da recuperare maturano interessi che iniziano a decorrere dalla data di concessione degli aiuti fino al loro effettivo recupero. Tali interessi sono calcolati in base al tasso commerciale, in riferimento al tasso utilizzato per calcolare l'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale(17).

(43) La presente decisione lascia impregiudicate le misure che la Commissione deciderà eventualmente di mettere in atto sul piano del finanziamento della politica agricola comune nel quadro del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti statali attuato dalla Spagna mediante ordinanza dell'8 luglio 1998 della Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, che istituisce aiuti alle produzioni orticole destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1997/1998, ad eccezione degli aiuti alle patate, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1 già illegalmente erogati.

2. Il recupero è effettuato immediatamente, conformemente alle norme di diritto nazionale, purché esse permettano l'esecuzione effettiva ed immediata della presente decisione. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi decorrenti dalla data alla quale sono stati messi a disposizione dei beneficiari, fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU C 233 del 14.8.1999, pag. 37.

(4) Diario Oficial de Extremadura n. 84 del 23.7.1998, pag. 5807.

(5) Cfr. nota 3.

(6) Diario Oficial de Extremadura n. 82 del 13 luglio 1993, pag. 2071.

(7) Fonte:

Eurostat 1998.

(8) GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.

(9) GU 53 dell'1.7.1962, pag. 1571/62.

(10) Precedenti: aiuti N 51/92, N 741/94, N 623/92, N 214/91 e NN 24/93.

(11) Rec. 1995, pag. II-1675.

(12) Rec. 1979, pag. 2161.

(13) Rec. 1973, pag. 813.

(14) Rec. 1987, pag. 901.

(15) Rec. 1990, pag. I-3437.

(16) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(17) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.