31997F0011

97/11/GAI: Azione comune del 16 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 10/01/1997 pag. 0001 - 0004
C 193 19/06/1998 P. 0001


AZIONE COMUNE del 16 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (97/11/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

considerando che l'articolo K.1, paragrafo 3 del trattato stabilisce che la politica d'immigrazione e la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei paesi terzi sono una questione di interesse comune;

considerando che è auspicabile armonizzare il modello dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dei paesi terzi;

considerando che è indispensabile che il modello uniforme per i permessi di soggiorno contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, che sia idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presenti caratteristiche di sicurezza universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo;

considerando che la presente azione comune stabilisce solo le caratteristiche del modello che non sono segrete; che tali caratteristiche vanno integrate da altre che devono restare segrete per evitare contraffazioni e falsificazioni e che queste ultime non possono comprendere dati personali né riferimenti ad essi; che il Consiglio deve stabilire queste caratteristiche supplementari;

considerando che, per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è altresì indispensabile che ogni Stato membro attribuisca a un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme per i permessi di soggiorno, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo; che, per motivi di sicurezza, ogni Stato membro deve comunicare il nome dell'organismo in questione al Consiglio e alla Commissione;

considerando che, per quanto riguarda i dati personali da includere nel modello uniforme di permessi di soggiorno a norma dell'allegato del presente regolamento, si dovrebbe garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei dati personali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

I permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri a cittadini di paesi terzi hanno un modello uniforme e comprendono uno spazio riservato alle informazioni indicate nell'allegato.

Il modello uniforme può utilizzato come autoadesivo o documento separato.

Ciascuno Stato membro può aggiungere nello spazio del modello uniforme riservato a tal fine informazioni importanti riguardanti la natura del permesso e la persona interessata, comprese informazioni su un eventuale permesso di lavoro della persona in questione.

Articolo 2

1. Il Consiglio adotta senza indugio le prescrizioni tecniche volte all'inserimento nel modello uniforme di permesso di soggiorno delle informazioni indicate nell'allegato.

Il Consiglio adotta senza indugio anche ulteriori prescrizioni tecniche miranti a impedire la contraffazione o la falsificazione del permesso di soggiorno. Tali prescrizioni sono segrete e non sono pubblicate. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi permessi di soggiorno. Esso comunica il nome di tale organismo al Consiglio e alla Commissione. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa il Consiglio e la Commissione.

3. Ciascuno Stato membro comunica al Consiglio e alla Commissione il nome dell'autorità o delle autorità competenti per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni più ampie applicabili in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

2. Il modello uniforme per i permessi di soggiorno non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti 10/11 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

Articolo 4

Ai fini della presente azione comune, per «permesso di soggiorno» si intende un'autorizzazione rilasciata dall'autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio, fatta eccezione per:

- visti;

- permessi rilasciati per soggiorni la cui durata, stabilita dalla normativa nazionale, non può superare i sei mesi;

- permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo.

Articolo 5

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di permesso di soggiorno per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 4, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4.

Articolo 6

La presente azione comune sia applica ai permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi fatta eccezione per:

- familiari di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto alla libera circolazione;

- cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

Articolo 7

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Gli Stati membri applicano l'articolo 1 non oltre cinque anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1. L'introduzione del modello uniforme per i permessi di soggiorno non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni concesse con documenti rilasciati in precedenza, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. D. HIGGINS

ALLEGATO

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Descrizione

Il presente documento verrà prodotto sotto forma di autoadesivo, se possibile di formato ID 2, ovvero come documento separato.

1. In questa zona figura - nella o nelle lingue dello Stato membro di rilascio - la denominazione: permesso di soggiorno.

2. In questa zona figura - con una speciale protezione di sicurezza - il numero del documento preceduto da una lettera di identificazione.

La zona da completare si compone di 9 sottosezioni

3. Prima sottosezione

Nella sottosezione «Cognome e nome» vanno inseriti cognome, nome/nomi in quest'ordine.

4. Seconda sottosezione

Nella sottosezione «valido fino a» va iscritta la corrispondente data di validità o, se del caso, un'espressione che ne precisa la validità illimitata.

5. Terza sottosezione

Nella sottosezione «Luogo/data del rilascio» vanno iscritti luogo e data del rilascio del permesso di soggiorno.

6. Quarta sottosezione

Nella sottosezione «tipo di permesso» va iscritto il tipo specifico di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al cittadino straniero.

7. Quinta-nona sottosezione

Sottosezione «annotazioni»: nella sottosezione 5 e nelle sottostanti 6, 7, 8 e 9 gli Stati membri possono inserire dati nazionali e indicazioni necessari in base al diritto nazionale sui cittadini di paesi terzi, (ad es. dati relativi al permesso di lavoro).

8. Nella sottosezione «Data/Firma/Autorizzazioni» possono essere inseriti - se necessario - la firma e il sigillo dell'autorità emittente e/o del titolare del documento.

9. In questa zona figura - immagine impressa - l'emblema dello Stato membro per distinguere i permessi di soggiorno e a garanzia dell'origine nazionale.

10. Questa casella è riservata allo spazio per la lettura ottica da utilizzare in base alle direttive ICAO.

11. Nello spazio di questa casella è riportato esclusivamente il nome del corrispondente Stato membro. L'impressione meccanica di tale scritta non deve danneggiare lo spazio per la lettura ottica.

12. In questa zona figura un effetto di immagine latente metallizzata con il corrispondente codice alfabetico dello Stato membro.

13. In questa zona figura un OVD (cinegramma o segno analogo).

14. Se il permesso di soggiorno è costituito da un documento separato, in questa casella viene apposta la fotografia da assicurare con una pellicola OVD (cinepellicola o altra pellicola di sicurezza).

15. Se si tratta di un documento separato la parte posteriore deve prevedere delle caselle per le seguenti informazioni aggiuntive:

- data/luogo di nascita

- cittadinanza

- sesso

- annotazioni

Può essere altresì indicato l'indirizzo del titolare del permesso.

Modello uniforme per i permessi di soggiorno (98/C 193/01)

Le immagini riportate in appresso costituiscono il risultato della decisione del Consiglio del 18 dicembre 1997 sulle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune del 16 dicembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (97/11/GAI) (1).

Si tratta, per ora, di fac-simile pubblicati a titolo d'esempio: fac-simile dell'Austria per la versione targhetta autoadesiva (immagine n. 1) e fac-simile dei Paesi Bassi per la versione documento separato del formato ID1 (immagine n. 2) e ID2 (immagine n. 3).

I fac-simile degli altri Stati membri saranno pubblicati successivamente non appena scaduto il termine previsto all'articolo 1 dell'azione comune, del 16 dicembre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno (97/11/GAI).

IMMAGINE N. 1

>RIFERIMENTO A UN FILM>

IMMAGINE N. 2

>RIFERIMENTO A UN FILM>

IMMAGINE N. 3

>RIFERIMENTO A UN FILM>

(1) GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1.