26.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1607 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2018 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (2) («l'accordo del 2018»). Esso è stato approvato a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2018/760 del Consiglio (3).

(2)

L'allegato IV dell'accordo del 2018 prevede nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia nonché l'incremento del volume del contingente tariffario del codice NC 2005 20 20 di cui al regolamento (CE) n. 992/95. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare dette disposizioni.

(3)

Il regolamento (CE) n. 992/95 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione (4) stabiliscono contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia che rientrano rispettivamente nelle voci 0210 e 0204. L'allegato IV dell'accordo del 2018 contempla il consolidamento di tali contingenti tariffari in un unico contingente tariffario. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare il consolidamento in un nuovo contingente tariffario e disporre la transizione verso tale nuovo contingente tariffario. Si dovrebbe inoltre sopprimere dal regolamento (CE) n. 992/95 il contingente tariffario corrispondente alla voce 0210. La soppressione contemporanea dei contingenti tariffari corrispondenti alla voce 0204 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è contemplata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione (5).

(4)

Il regolamento (CE) n. 992/95 disciplina la gestione dei contingenti tariffari che riguardano prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC connessi al pesce o altri prodotti agricoli dei capitoli 2, 6, 7, 8, 16, 20 e 23 della NC. Il suo articolo 1, paragrafo 3, dispone che le norme di origine applicabili siano quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (6).

(5)

L'accordo del 2018 stabilisce tuttavia che, al fine di beneficiare delle concessioni di cui al suo allegato IV, i prodotti dovrebbero essere conformi alle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo (7) («l'accordo del 1992»). Esso dispone inoltre che, relativamente al concetto di trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, si applichi l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europea anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992 (8) (9).

(6)

I contingenti tariffari stabiliti nel regolamento (CE) n. 992/95 che riguardano prodotti diversi dai prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC sono stabiliti nell'accordo del 1992 o nell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europea (10) o nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (11). Tutti i predetti accordi disciplinano l'applicazione delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992 ai pertinenti contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto dell'applicabilità delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992.

(7)

Al fine di tenere conto di un numero cospicuo di modifiche minori dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 (12) del Consiglio e delle sottodivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. Per motivi di chiarezza, i contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbero essere divisi in due allegati distinti secondo le norme di origine stabilite dagli accordi che disciplinano i rispettivi contingenti tariffari per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli.

(8)

I contingenti tariffari di cui all'allegato IV dell'accordo del 2018 sono espressi in quantitativi annuali; le importazioni dovrebbero quindi essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l'accordo del 2018 entra in vigore solo il 1o ottobre 2018, i quantitativi supplementari per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente nonché i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti a norma dell'allegato IV dell'accordo del 2018.

(9)

I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in conformità delle norme per la gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (13).

(10)

Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

L'accordo del 2018 entra in vigore il 1o ottobre 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*1).

3 bis.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo (*2) («l'accordo del 1992»).

Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (*3) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 (*4).

(*1)  Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63)."

(*2)   GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47."

(*3)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3."

(*4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).»;"

2)

l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1.

(2)   GU L 129 del 25.5.2018, pag. 3.

(3)  Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 36).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda (GU L 231 del 14.9.2018, pag. 13).

(6)  Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63).

(7)   GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

(8)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(9)  Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).

(10)   GU L 156 del 25.6.2003, pag. 49.

(11)   GU L 327 del 9.12.2011, pag. 2.

(12)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 58).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0701

ex

1504 20 10

90

Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg

Dall'1.1 al 31.12

1 000

8.5

ex

1504 30 10

99

09.0702

 

0303 19 00

 

Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

2 000

0

ex

0303 99 00

35

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

3 000

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

3 000

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

3 000

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

3 000

09.0703

ex

0305 51 90

10

20

Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie Gadus macrocephalus

Dall'1.4 al 31.12

13 250

0

ex

0305 53 10

90

Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie Boreogadus saida

09.0710

 

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

26 500

0

ex

0303 99 00

75

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

39 750

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

39 750

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

39 750

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

39 750

09.0711

 

 

 

Preparazioni e conserve di pesci:

Dall'1.1 al 31.12

400

3

ex

1604 13 90

91

92

99

Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati

 

1604 17 00

 

Anguille

 

1604 18 00

 

Pinne di squalo

 

1604 19 92

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

ex

1604 19 93

90

Merluzzi carbonari (Pollachius virens), esclusi i merluzzi carbonari affumicati

 

1604 19 94

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

1604 19 95

 

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

 

1604 19 97

 

Altro

ex

1604 20 90

30

35

50

60

90

Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati

ex

1604 20 90

40

Preparazioni e conserve di sgombri (Scomber australasicus)

10

09.0712

 

0303 54 10

 

Sgombri delle specie Scomber scombrus o Scomber japonicus, congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

25 000

0

ex

0303 99 00

40

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

37 500

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

37 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

37 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

37 500

09.0713

 

 

 

Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

2 200

0

 

0303 55 30

 

Sugarelli inca o del Pacifico (Trachurus murphyi)

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

3 300

ex

0303 55 90

90

Altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus, Trachurus murphyi e i suri (Caranx trachurus)

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

3 300

 

0303 56 00

 

Cobia (Rachycentron canadum)

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

3 300

 

0303 59 90

0303 69 90

0303 89 90

 

Altri pesci

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

3 300

 

0303 82 00

 

Razze (Rajidae)

 

0303 89 55

 

Orate (Sparus aurata)

ex

0303 99 00

85

09.0714

 

0304 86 00

 

Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

55 600

0

ex

0304 99 23

10

20

30

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati (2)

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

83 400

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

83 400

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

83 400

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

83 400

09.0715

 

0302 11

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

500

0

ex

0302 99 00

11

19

 

0303 14

 

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

ex

0303 99 00

30

09.0716

 

0302 13 00

0302 14 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

6 100

0

ex

0302 99 00

30

40

09.0717

 

 

 

Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

Dall'1.1 al 31.12

580

0

 

0303 11 00

 

Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

ex

0303 99 00

10

 

0303 12 00

 

Altri salmoni del Pacifico (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytsha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus)

ex

0303 99 00

15

ex

ex

0303 13 00

0303 99 00

10

20

Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)

09.0718

 

0304 41 00

0304 81 00

 

Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Dall'1.1 al 31.12

610

0

09.0719

 

0302 19 00

 

Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

670

0

ex

0302 99 00

45

 

0303 19 00

 

Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

09.0720

 

0302 59 40

 

Molva (Molva spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

370

0

09.0721

 

 

 

Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

Dall'1.1 al 31.12

250

0

 

0302 22 00

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex

0302 99 00

79

 

0302 23 00

 

Sogliole (Solea spp.)

 

0302 24 00

 

Rombo chiodato (Psetta maxima)

 

0302 29

 

Rombi gialli (Lepidorhombus spp.) e altri pesci di forma appiattita

 

0302 45

 

Suri e sugarelli (Trachurus spp.)

 

0302 46 00

 

Cobia (Rachycentron canadum)

 

0302 47 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0302 49 90

 

Altro

 

0302 54

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

ex

0302 99 00

60

ex

0302 56 00

20

Melù australe (Micromesistius australis)

 

0302 59 90

 

Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae

 

0302 82 00

 

Razze (Rajidae)

 

0302 83 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

0302 84

 

Spigole (Dicentrarchus spp.)

 

0302 85 30

 

Orate (Sparus aurata)

 

0302 85 90

 

Orate (Sparidae) escluse le specie Dentex dentex o Pagellus spp

 

0302 89 50

 

Rane pescatrici (Lophius spp.)

 

0302 89 60

 

Abadeci (Genypterus blacodes)

 

0302 89 90

 

Altri pesci

ex

0302 99 00

71

Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

 

 

 

Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

 

0303 34 00

 

Rombo chiodato (Psetta maxima)

 

0303 39 10

 

Passere pianuzze (Platichtys flesus)

 

0303 39 30

 

Pesci del genere Rhombosolea

 

0303 39 85

 

Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere Rhombosolea e pesci della specie Pelotreis flavilatus o Peltorhamphus novaezelandiae

09.0722

 

 

 

Carne congelata di:

Dall'1.1 al 31.12

500

0

 

0304 91 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0304 94 90

 

Merluzzi d'Alaska (Theragra chalcogramma), esclusi i surimi

 

0304 95 21

0304 95 25

0304 95 29

0304 95 30

0304 95 40

0304 95 50

0304 95 60

0304 95 90

 

Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi dell'Alaska (Theraga chalcogramma), esclusi i surimi della sottovoce 0304 95 10

 

0304 96

 

Squali

 

0304 97 00

 

Razze (Rajidae)

ex

0304 99 99

20

25

40

50

65

69

70

90

Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

09.0723

 

0302 41 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dal 16.6 al 14.2

800

0

ex

0302 99 00

0303 51 00

55

ex

0303 99 00

75

09.0724

 

0302 44 00

 

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dal 16.6 al 14.2

260

0

ex

0302 99 00

20

09.0725

 

0303 54 10

 

Sgombri (Scomber scombrus, Scomber japonicus), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dal 16.6 al 14.2

30 600

0

ex

0303 99 00

40

09.0726

 

0302 89 31

0302 89 39

 

Scorfani (Sebastes spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

130

0

ex

0302 99 00

0303 89 31

0303 89 39

50

ex

0303 99 00

80

09.0727

 

 

 

Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di:

Dall'1.1 al 31.12

110

0

 

0304 31 00

0304 61 00

 

Tilapia (Oreochromis spp.)

 

0304 32 00

0304 62 00

 

Pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

 

0304 33 00

0304 63 00

 

Persico africano (Lates niloticus)

 

0304 39 00

0304 69 00

 

Carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

 

0304 42 50

0304 82 50

 

Trote delle specie Oncorhynchus apache o Oncorhynchus chrysogaster

 

0304 49 10

0304 89 10

 

Altri pesci di acqua dolce

09.0728

 

 

 

Filetti, freschi o refrigerati, di:

Dall'1.1 al 31.12

180

0

 

0304 44 30

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

 

0304 45 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0304 46 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

0304 47

 

Squali

 

0304 48 00

 

Razze (Rajidae)

 

0304 49 50

 

Scorfani (Sebastes spp.)

 

0304 49 90

 

Altri pesci

09.0729

 

0304 53 00

0304 56

0304 57 00

0304 59 90

 

Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce

Dall'1.1 al 31.12

130

0

 

0304 59 50

 

Lati di aringhe, freschi o refrigerati (3)

09.0730

 

 

 

Filetti congelati di:

Dall'1.1 al 31.12

9 000

0

 

0304 71

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

0304 72 00

 

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

 

0304 73 00

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

 

0304 74

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

0304 75 00

 

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

 

0304 79 10

 

Pesci della specie Boreogadus saida

 

0304 79 50

 

Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

 

0304 79 90

 

Altri pesci

 

0304 83 10

 

Passere di mare (Pleuronectes platessa)

ex

0304 83 90

11

19

90

Altri pesci di forma appiattita, esclusi Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra

 

0304 84 00

 

Pesci spada (Xiphias gladius)

 

0304 85 00

 

Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

 

0304 88 90

 

Razze (Rajidae)

 

0304 89 21

0304 89 29

 

Scorfani (Sebastes spp.)

 

0304 89 60

 

Rane pescatrici (Lophius spp.)

ex

0304 89 90

10

30

40

50

60

90

Altri pesci, esclusi i pesci castagna (Brama spp.)

09.0731

ex

0305 20 00

11

18

19

21

30

73

75

77

79

99

Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

Dall'1.1 al 31.12

1 900

0

09.0732

 

0305 41 00

 

Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

Dall'1.1 al 31.12

450

0

09.0733

 

0305 42 00

0305 43 00

0305 44

0305 49

 

Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

Dall'1.1 al 31.12

140

0

ex

0305 71 00

10

Pinne di squalo affumicate

09.0734

 

 

 

Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:

Dall'1.1 al 31.12

250

0

 

0305 64 00

 

Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)

ex

0305 69 80

20

25

30

40

50

61

64

65

67

90

Altri pesci, esclusi ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

ex

0305 71 00

90

Pinne di squalo non affumicate

09.0735

 

0305 61 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili

Dall'1.1 al 31.12

1 440

0

09.0736

 

0306 15 00

 

Scampi (Nephrops norvegicus) congelati

Dall'1.1 al 31.12

950

0

 

0306 16 99

0306 17 93

 

Gamberetti rosa congelati, non affumicati

09.0737

ex

0306 95 20

10

Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo

Dall'1.1 al 31.12

800

0

ex

0306 95 30

10

09.0738

 

0306 34 00

0306 94 00

 

Scampi (Nephrops norvegicus) non congelati

Dall'1.1 al 31.12

900

0

ex

0306 35 90

12

14

20

92

93

96

Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (4)

ex

0306 36 10

11

91

ex

0306 95 20

21

29

ex

0306 95 30

21 ,

29

09.0739

 

1604 11 00

 

Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

170

0

09.0740

 

1604 12 91

1604 12 99

 

Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate

Dall'1.1 al 31.12

3 000

0

09.0741

 

1604 13 90

 

Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

180

0

09.0742

 

1604 15 11

1604 15 19

 

Preparazioni o conserve di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, interi o in pezzi, ma non tritati

Dall'1.1 al 31.12

130

0

09.0743

 

 

 

Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

Dall'1.1 al 31.12

5 500

0

 

1604 17 00

 

Anguille

 

1604 18 00

 

Pinne di squalo

 

1604 19 92

 

Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

1604 19 93

 

Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

 

1604 19 94

 

Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

1604 19 95

 

Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

 

1604 19 97

 

Altro

 

1604 20 90

 

Preparazioni o conserve di carne di altri pesci

09.0744

 

1604 20 10

 

Preparazioni o conserve di carne di salmone

Dall'1.1 al 31.12

300

0

09.0745

ex

1605 21 10

20

40

50

91

Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati

Dall'1.1 al 31.12

8 000

0

ex

1605 21 90

20

40

57

60

91

ex

1605 29 00

20

40

45

91

09.0746

ex

1605 21 10

30

96

99

Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati

Dall'1.1 al 31.12

1 000

0

ex

1605 21 90

30

45

49

55

58

62

65

96

99

ex

1605 29 00

30

50

55

60

96

99

09.0748

 

1605 10 00

 

Preparazioni o conserve di granchi

Dall'1.1 al 31.12

50

0

09.0749

ex

1605 21 10

20

40

50

91

Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

7 000

0

ex

1605 21 90

20

40

57

60

91

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

10 500

ex

1605 29 00

20

40

45

91

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

10 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

10 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

10 500

09.0750

ex

1604 12 91

11

91

Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato

0

ex

1604 12 99

11

19

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato

09.0752

 

0303 51 00

 

Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Dall'1.1 al 31.12

44 000

0

ex

0303 99 00

75

09.0756

 

0304 86 00

 

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

Dall'1.1 al 31.12

67 000

0

ex

0304 99 23

10

20

30

Lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

09.0776

 

1504 20 10

 

Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato

Dall'1.1 al 31.12

384

0

09.0818

ex

0304 89 49

10

20

Filetti di sgombri, congelati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

11 300

0

ex

0304 99 99

11

Lati di sgombri, congelati

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

16 950

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

16 950

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

16 950

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

16 950

09.0819

ex

0304 49 90

10

Filetti di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), freschi o refrigerati

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

9 000

0

 

0304 59 50

 

Lati di aringhe, freschi o refrigerati

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

13 500

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

13 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

13 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

13 500

09.0820

 

0305 10 00

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

Dall'1.9.2016 al 30.4.2017

1 000

0

Dall'1.5.2017 al 30.4.2018

1 500

Dall'1.5.2018 al 30.4.2019

1 500

Dall'1.5.2019 al 30.4.2020

1 500

Dall'1.5.2020 al 30.4.2021

1 500

ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

Dazio contingentale (%)

09.0751

ex

0704 10 00

90

Cavolfiori, freschi o refrigerati

Dall'1.8 al 31.10:

2 000

0

09.0757

 

0809 21 00

0809 29 00

 

Ciliege, fresche

Dal 16.7 al 15.9:

900

0 (5)

09.0759

 

0809 40 05

 

Prugne, fresche

Dall'1.9 al 15.10:

600

0 (5)

09.0761

 

0810 10 00

 

Fragole, fresche

Dal 9.6 al 31.7:

900

0

09.0762

 

0810 10 00

 

Fragole, fresche

Dall'1.8 al 15.9:

900

0

09.0783

 

0705 11 00

 

Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate

Dall'1.1 al 31.12:

300

0

09.0784

 

0705 19 00

 

Altre lattughe, fresche o refrigerate

Dall'1.1 al 31.12:

300

0

09.0786

 

0602 90 70

 

Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

Dall'1.1 al 31.12:

544 848  EUR

0

09.0787

 

1601

 

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

Dall'1.1 al 31.12:

300

0

09.0815

 

0810 20 10

 

Lamponi, freschi

Dall'1.1 al 31.12:

400

0

09.0816

 

2005 20 20

 

Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Dall'1.1.2018 al 31.12.2018:

200

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

350

09.0817

 

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

2309 10 90

 

Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

Dall'1.1 al 31.12:

13 000

0

09.0821

 

2005 20 20

 

Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

37.5

0

09.0822

 

0207 14 30

 

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

137.5

0

di galli o di galline, congelati

Pezzi non disossati, congelati

Ali intere, anche senza punta

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

550

09.0823

 

0207 14 70

 

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 :

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

37.5

0

di galli o di galline, congelati

Altri pezzi non disossati, congelati

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

150

09.0824

 

0204

 

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

200 (6)

0

0210

 

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

500

09.0825

 

0603 19 70

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli (Lilium spp.) gladioli e ranuncoli

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

125 000 EUR

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

500 000 EUR

09.0826

 

1602

 

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

75

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

300

09.0827

 

2309 90 96

 

Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali: altro

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

50

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

200

09.0828

 

3502 20

 

Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

—

Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:

125

0

Per ogni anno civile dall'1.1.2019:

500

»

(1)  Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.

(2)  Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(3)  Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 59 50 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.

(4)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(5)  Si applica il dazio specifico addizionale.

(6)  Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi assegnati nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.0782 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018.