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27.1.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/138 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2017
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raclette de Savoie (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Raclette de Savoie» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che era stato concesso un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, fino al 31 dicembre 2017, a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno legalmente commercializzato «Raclette de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, hanno presentato, rispettivamente, un'opposizione relativa all'intervallo del rapporto «grasso sulla sostanza secca» nel formaggio e alla percentuale minima della razione di base delle vacche da latte che doveva provenire da foraggi verdi. Gli operatori interessati sono: SCA des producteurs de Reblochon de la vallée de Thônes, Route d'Annecy BP 38, 74230 Thones e GAEC Le Seysselan, Vallod, 74190 Seyssel. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Raclette de Savoie» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Raclette de Savoie» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 non pregiudica il periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'omologazione del disciplinare relativo alla denominazione «Raclette de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 261 del 19.7.2016, pag. 16.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).