ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
11 marzo 2021 (*)
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni –– FES – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»
Nella causa T‑426/20,
Techniplan Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata da R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da D. Bianchi e J. Estrada de Solà, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, per quanto appare, all’annullamento del messaggio di posta elettronica della Commissione del 28 maggio 2020 e della nota di debito che l’accompagna e, dall’altro, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, R. Barents e T. Pynnä, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1 La ricorrente, Techniplan Srl, è una società di ingegneria con sede in Roma (Italia) che svolge le proprie attività, in particolare, in esecuzione di contratti stipulati nell’ambito dei vari periodi di programmazione del Fondo europeo di sviluppo (FES).
2 La ricorrente si aggiudicava il contratto di servizio n. FED/2011/261-985, intitolato «Préparation et suivi des équipements et travaux d’infrastructure (PSIE) dans le cadre du Projet d’appui au plan national de développement sanitaire n° 261985 (PA PNDS)», stipulato con l’Ordinatore nazionale della Repubblica democratica del Congo.
3 Nel 2017 la società KPMG veniva incaricata dalla Commissione europea di svolgere un audit finanziario sull’esecuzione del predetto contratto. Il rapporto finale relativo a tale audit, che evidenziava diverse irregolarità, veniva presentato alla Commissione il 6 dicembre 2018 e trasmesso poi da quest’ultima alla ricorrente, la quale comunicava le sue osservazioni in risposta.
4 In seguito a tale audit, la Delegazione dell’Unione europea presso la Repubblica democratica del Congo inviava alla ricorrente, il 24 febbraio 2020, una lettera di «pre-informazione» che annunciava l’emissione di un ordine di recupero per un importo pari a EUR 107 505,66. La ricorrente rispondeva a tale lettera formulando osservazioni il 5 marzo 2020.
5 Il 7 maggio 2020 la ricorrente inviava alla Commissione una «lettera di formale messa in mora e diffida ex articolo 265 TFUE» (in prosieguo: la «lettera di messa in mora del 7 maggio 2020»), in cui denunciava un comportamento irregolare da parte di quest’ultima e annunciava l’intenzione di proporre un ricorso in carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
6 Con messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 il contabile della Commissione, agendo su delega dell’Ordinatore nazionale della Repubblica democratica del Congo, informava la ricorrente che avrebbe compensato una parte del credito vantato dalla Commissione nei suoi confronti con un credito che essa vantava nei confronti della Commissione. In tale messaggio l’agente della Commissione constatava altresì l’esistenza di un credito residuo a favore della Commissione di importo pari a EUR 107 505,66, per il quale veniva emessa una nota di debito (in prosieguo: la «nota di debito del 28 maggio 2020») allegata allo stesso messaggio.
Procedimento e conclusioni delle parti
7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2020 la ricorrente ha proposto il presente ricorso nell’ambito del quale ha chiesto al Tribunale di voler:
– accertare e dichiarare la violazione dell’articolo 263 TFUE della Commissione europea, in violazione delle forme sostanziali previste nell’emanazione di un atto che incida direttamente e individualmente, non avendo quest’ultima tenuto conto delle sue osservazioni del 5 marzo 2020 né della formale lettera di messa in mora del 7 maggio 2020 ex articolo 265 TFUE;
– condannare la Commissione a versarle una somma a titolo di risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dall’esecuzione;
– condannare la Commissione alle spese.
8 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2020 la Commissione ha sollevato, in forza dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un’eccezione di irricevibilità con la quale chiede al Tribunale di voler:
– dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
9 Il 10 novembre 2020 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, nelle quali chiede al Tribunale di voler, contrariis reiectis,
– accertare e dichiarare la violazione dell’articolo 263 TFUE della Commissione, in violazione delle forme sostanziali previste nell’emanazione di un atto che incida direttamente e individualmente, nel caso di specie sulla ricorrente, non avendo la Commissione tenuto conto delle sue osservazioni del 5 marzo 2020 né della sua formale lettera di messa in mora del 7 maggio 2020 ex articolo 265 TFUE, oltre che per abuso di potere, avendo essa richiesto il pagamento di somme peraltro non previste dall’audit preso a sostegno della nota di debito del 28 maggio 2020;
– condannare la Commissione al versamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dall’esecuzione;
– condannare la Commissione alle spese.
10 Con decisione del 27 gennaio 2021 il presidente del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha designato un nuovo giudice relatore, assegnando la causa all’Ottava Sezione.
In diritto
11 Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito.
12 Nel caso di specie, la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità e il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto sulla base degli atti contenuti nel fascicolo, decide di statuire con ordinanza senza proseguire il procedimento.
13 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, la Commissione asserisce che il ricorso è manifestamente irricevibile per diversi motivi vertenti sull’inosservanza da parte della ricorrente del dettato dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. Tale ricorso sarebbe incomprensibile, palesemente contraddittorio, del tutto immotivato e, infine, privo di qualunque fondamento giuridico.
14 A tal riguardo, la Commissione afferma che non è possibile determinare l’oggetto reale della controversia e delle conclusioni contenute nell’atto introduttivo del ricorso. Mentre quest’ultimo apparirebbe strutturato come volto all’annullamento della nota di debito del 28 maggio 2020, gli argomenti che esso contiene e il tenore del primo capo delle sue conclusioni sembrerebbero piuttosto contestare alla Commissione una mancata risposta alla lettera di messa in mora del 7 maggio 2020.
15 Inoltre, l’atto di ricorso si baserebbe su un motivo unico vertente su una violazione dell’articolo 263 TFUE, cosicché la ricorrente contesterebbe alla Commissione di aver violato quella stessa disposizione che essa utilizzerebbe per fondare la propria azione giudiziaria.
16 La Commissione rileva poi che la domanda di risarcimento, presentata esclusivamente nelle conclusioni del ricorso, è formulata in modo «discutibile» e non è suffragata da alcun elemento che dimostri la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento ad essa contestato e il danno asseritamente subìto dalla ricorrente.
17 Infine, la Commissione è dell’avviso che, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, il ricorso proposto dalla ricorrente sia, in ogni caso, privo di fondamento, vuoi perché una nota di debito costituisce, secondo giurisprudenza costante, un atto meramente preparatorio e informativo, vuoi perché essa, con il suo messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020, ha preso chiara e inequivocabile posizione sul contenuto della lettera di messa in mora del 7 maggio 2020.
18 Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente osserva che il ricorso da essa proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE è chiaramente volto all’annullamento della nota di debito del 28 maggio 2020 per il motivo che il processo che ha portato alla sua adozione è stato avviato in violazione di tale medesima disposizione. Precisa che, oltre ad aver violato le forme sostanziali, la Commissione avrebbe altresì abusato del proprio potere nei suoi confronti.
19 Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, dello Statuto medesimo, e dell’articolo 76, lettere d), del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano in modo coerente e comprensibile dal testo dell’atto introduttivo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). L’atto introduttivo deve pertanto chiarire il motivo sul quale il ricorso si basa, cosicché la semplice enunciazione astratta dei motivi non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo (v. sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T‑538/11, EU:T:2015:188, punto 131 e giurisprudenza ivi citata; ordinanza del 27 novembre 2020, PL/Commissione, T‑728/19, non pubblicata, EU:T:2020:575, punto 64).
20 Ne consegue che la parte ricorrente deve esporre in modo sufficientemente sistematico gli sviluppi di ciascun motivo che essa presenta, senza che il Tribunale possa essere tenuto, a causa di una mancanza di struttura dell’atto introduttivo o di rigore di tale parte, a ricostruire l’articolazione giuridica che si presume sostenga un motivo raccogliendo diversi elementi sparsi del ricorso, con il rischio di ricostruire tale motivo attribuendogli una portata che non aveva per detta parte. Decidere diversamente sarebbe contrario, al contempo, ad una buona amministrazione della giustizia, al principio dispositivo nonché ai diritti della difesa della parte convenuta (sentenza del 2 aprile 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, non pubblicata, EU:T:2019:211, punto 44).
21 Nel caso di specie, occorre rilevare che l’atto introduttivo del ricorso si articola in due parti.
22 Nella prima parte, intitolata «Fatto», la ricorrente ha riferito i fatti che l’hanno portata a proporre ricorso.
23 Nella seconda parte, intitolata «Diritto», la ricorrente ha articolato la sua argomentazione in due sottoparti.
24 Nella prima sottoparte, intitolata «Violazione dell’articolo 263 TFUE», essa precisa di essere «costretta a denunciare gli organi competenti della Commissione (…) che hanno agito in spregio ai principi della certezza del diritto e della trasparenza». A tal riguardo, la Commissione avrebbe violato le forme sostanziali bloccando di fatto, senza addurre motivazioni specifiche, pagamenti di importi che dovevano essere versati alla ricorrente. La ricorrente contesta poi alla Commissione il fatto che la Delegazione dell’Unione presso la Repubblica democratica del Congo non ha risolto i problemi e le contestazioni formulati nelle sue varie missive, non ha preso posizione sul contenuto della lettera di messa in mora del 7 maggio 2020 né ha emesso l’atto che essa richiedeva perché cessasse la sua situazione di incertezza. Detta delegazione avrebbe semplicemente inviato il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020. Orbene, secondo la ricorrente, tale messaggio di posta elettronica, che non risolve i problemi e le contestazioni, non costituisce una presa di posizione che pone fine alla carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
25 Nella seconda sottoparte della seconda parte dell’atto introduttivo del ricorso, intitolata «Legittimazione attiva di Techniplan», quest’ultima fa valere che i ricorsi di annullamento e in carenza costituiscono «espressione di uno stesso rimedio giuridico» e che «una persona fisica o giuridica può adire il giudice [dell’Unione] al fine di far constatare che una delle istituzioni ha omesso, in violazione del Trattato, di adottare un atto (...) di cui essa sia il potenziale destinatario o ch’essa potrebbe impugnare mediante ricorso di annullamento». Infine, la ricorrente precisa di poter legittimamente proporre ricorso ex articolo 263 TFUE in quanto destinataria di un atto formale che la riguarda direttamente ed individualmente.
26 Orbene, occorre constatare che, come sostiene la Commissione, un siffatto atto introduttivo è incomprensibile e non soddisfa quindi manifestamente le prescrizioni dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
27 In primo luogo, l’atto introduttivo non definisce chiaramente l’oggetto della controversia.
28 A tal riguardo, si deve ricordare che le conclusioni delle parti definiscono l’oggetto della controversia sottoposta ai giudici dell’Unione e, di conseguenza, devono essere formulate in modo inequivoco al fine di evitare che il giudice dell’Unione statuisca ultra petita oppure ometta di pronunciarsi su una censura (v. ordinanza del 19 novembre 2020, Comune di Stintino/Commissione, T‑174/20, non pubblicata, EU:T:2020:551, punto 45 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, quando si tratta di un ricorso di annullamento, è necessario che l’atto di cui si chiede l’annullamento sia chiaramente indicato (v., in tal senso, ordinanza del 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
29 Orbene, il primo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo, il cui testo è riportato al precedente punto 7, non può essere inteso come se chiedesse inequivocabilmente l’annullamento di un atto dell’Unione, tanto più che tale capo non ne considera espressamente nessuno.
30 Inoltre, né l’atto introduttivo nel suo complesso né le osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità consentono di identificare con più precisione l’atto o gli atti di cui quest’ultima potrebbe volere l’annullamento, dal momento che tali memorie si riferiscono a volte al messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 e alla nota di debito dello stesso giorno, considerati congiuntamente, altre volte solo a detta nota.
31 Parimenti, la formulazione del secondo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo, verosimilmente diretto a ottenere il risarcimento di un danno, risulta imprecisa, se non oscura. Tale capo, infatti, non solo non menziona la natura del danno lamentato dalla ricorrente, ma si rivela anche criptico a causa dell’impiego dei termini «per ogni giorno di ritardo dall’esecuzione».
32 In secondo luogo, i motivi e gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso non raggiungono il livello di chiarezza, precisione, coerenza e intelligibilità richiesto ai fini dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
33 Per quanto riguarda il primo capo delle conclusioni dell’atto introduttivo, occorre rilevare che la ricorrente fa valere, nell’ambito del suo motivo unico, la violazione da parte della Commissione dell’articolo 263 TFUE con l’argomento che quest’ultima avrebbe agito in spregio dei principi di certezza del diritto e di trasparenza e violato le forme sostanziali.
34 Orbene, è giocoforza constatare che è impossibile comprendere il ragionamento sotteso al motivo unico dedotto dalla ricorrente. Infatti, da un lato, in assenza di indicazioni sufficientemente chiare e precise, il Tribunale non è in grado di cogliere in quale misura la Commissione, nell’ambito dei fatti esposti e delle azioni che le imputa la ricorrente, avrebbe violato l’articolo 263 TFUE, il quale inquadra l’oggetto e le condizioni dei ricorsi di annullamento dinanzi ai giudici dell’Unione. Dall’altro lato, la ricorrente non spiega in che modo le asserite violazioni dei principi di certezza del diritto e di trasparenza nonché delle forme sostanziali suffraghino la sua conclusione relativa all’inosservanza di detto articolo.
35 L’insufficiente intelligibilità di tale motivo è poi accentuata dagli sviluppi, nell’atto introduttivo, dell’addebito mosso alla delegazione dell’Unione presso la Repubblica democratica del Congo di non aver preso posizione a seguito dell’invio da parte della ricorrente della lettera di messa in mora del 7 maggio 2020.
36 Oltre al fatto che tale censura è contraddetta dalla stessa ricorrente, che afferma, nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, che, con il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 o la nota di debito dello stesso giorno, la Commissione ha «evidentemente» preso posizione sulla lettera di messa in mora del 7 maggio 2020, tali sviluppi, che costituiscono almeno la metà dell’argomentazione avanzata dalla ricorrente a sostegno del suo motivo unico, nell’ambito del quale essa sembra contestare la carenza della Commissione affermando al contempo di essere legittimata a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, fanno dubitare dell’obiettivo perseguito dalla ricorrente nell’ambito di tale motivo e, di conseguenza, dell’oggetto stesso del primo capo delle sue conclusioni che, peraltro, non emerge chiaramente dalla formulazione del primo trattino del petitum dell’atto introduttivo.
37 Infine, la ricorrente non fornisce alcun elemento atto a dimostrare che il messaggio di posta elettronica del 28 maggio 2020 o la nota di debito del medesimo giorno costituiscono atti impugnabili sul fondamento dell’articolo 263 TFUE menzionato all’inizio dell’atto introduttivo, nonostante il fatto che, secondo giurisprudenza costante, una nota di debito non possiede carattere esecutivo, ma costituisce un mero atto preparatorio che precede l’adozione di una decisione della Commissione di dar corso o meno alla procedura di recupero, avviando un procedimento contenzioso ovvero adottando una decisione che costituisce titolo esecutivo (v. ordinanza del 19 novembre 2020, Comune di Stintino/Commissione, T‑174/20, non pubblicata, EU:T:2020:551, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
38 Nella misura, poi, in cui la ricorrente lamenta un abuso di potere da parte della Commissione nei suoi confronti, è sufficiente constatare che, non essendo stata dedotta nell’atto introduttivo, tale allegazione, dedotta per la prima volta nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, costituisce un motivo nuovo presentato in corso di causa e, pertanto, un motivo irricevibile conformemente all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Tale allegazione non può neppure essere considerata un ampliamento del motivo unico dedotto nell’atto introduttivo.
39 Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni, diretto verosimilmente a ottenere il risarcimento di un danno, si deve rilevare, come evidenziato dalla Commissione, che quest’ultimo è evocato esclusivamente nel petitum del ricorso e, di conseguenza, non è sostenuto da alcuna argomentazione nel testo dello stesso.
40 Orbene, secondo giurisprudenza costante, per essere conforme ai requisiti di cui ai precedenti punti 19 e 20, un ricorso inteso al risarcimento del danno asseritamente causato da un’istituzione dell’Unione deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subìto, nonché il carattere e l’entità di tale danno (v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2015, Accorinti e a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, punto 53, e ordinanza del 7 dicembre 2017, Techniplan/Commissione, T‑853/16, non pubblicata EU:T:2017:928, punto 44).
41 Alla luce di quanto precede, il presente ricorso non risponde ai requisiti di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.
42 Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deve essere accolta e il ricorso respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
43 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Techniplan Srl è condannata alle spese.
Lussemburgo, 11 marzo 2021
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Il cancelliere |
Il presidente |
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E. Coulon |
J. Svenningsen |
* Lingua processuale: l’italiano.