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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/970 |
23.5.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/970 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2025
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’IPBC è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento fino al 30 giugno 2020 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 20 dicembre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»). |
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(3) |
L’11 aprile 2019 l’autorità di valutazione competente della Danimarca ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
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(4) |
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
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(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(6) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione (3) ha posticipato la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. |
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(7) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1485 della Commissione (4) ha posticipato ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 luglio 2025 considerata la necessità dell’autorità di valutazione competente di valutare i dati supplementari richiesti al richiedente in relazione ai criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per gli organismi non bersaglio. |
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(8) |
L’autorità di valutazione competente ha presentato all’Agenzia la relazione di valutazione del rinnovo il 5 luglio 2024. L’Agenzia prevede di trasmettere alla Commissione un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo nel primo trimestre del 2025. |
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(9) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare ulteriormente la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2026. |
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(10) |
Dopo l’ulteriore posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’IPBC rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/1485 è posticipata al 31 luglio 2026.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/8/oj).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1969 della Commissione, del 26 novembre 2019, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 307 del 28.11.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1969/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1485 della Commissione, del 7 settembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’IPBC ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 233 dell’8.9.2022, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1485/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/970/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)