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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/1788 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0317
Strumento per le emergenze nel mercato unico
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (COM(2022)0459 — C9-0315/2022 — 2022/0278(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2024/1788)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Proposta di |
Proposta di |
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO |
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che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
che istituisce un quadro di misure di emergenza e resilienza nel mercato interno (atto legislativo per le emergenze e la resilienza nel mercato interno) e modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio |
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(Testo rilevante ai fini del SEE) |
(Testo rilevante ai fini del SEE) |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 16
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 17
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 21
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 24
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 25
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 26
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 27
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 28
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 34
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 35
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 41
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 41 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 41 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 41 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 41 sexies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 41 septies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 41 octies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 41 nonies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 41 decies
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 41 undecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 41 duodecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 41 terdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 10 quaterdecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 41 quindecies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presente regolamento istituisce un quadro di misure atte ad anticipare gli impatti delle crisi sul mercato unico nonché a prepararsi e a rispondere a tali impatti, al fine di salvaguardare la libera circolazione di merci , servizi e persone e di garantire la disponibilità nel mercato unico di beni e servizi di importanza strategica nonché di beni e servizi di rilevanza per le crisi . |
1. Il presente regolamento mira a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno istituendo un quadro di norme armonizzate per rafforzarne la resilienza , anticipare efficacemente le crisi garantendo una risposta adeguata alle stesse e agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone . |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono: |
soppresso |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri scambiano periodicamente tra loro e con la Commissione informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. La Commissione può acquisire qualsiasi conoscenza specialistica e/o scientifica pertinente, necessaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento. |
soppresso |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 2 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ambito di applicazione |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento . |
1. Le misure di cui al presente regolamento si applicano in relazione agli impatti significativi di una crisi sul funzionamento del mercato interno, fatti salvi i diritti fondamentali, tra cui la libertà d'impresa, sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea . |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e l'articolo 41 del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere. |
3. In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c), gli articoli da 16 a 20 e gli articoli da 41 a 41 quater si applicano ai prodotti di cui a tali lettere. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. Il presente regolamento non pregiudica i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio. |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza (articoli da 101 a 109 TFUE e regolamenti di esecuzione) , ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. |
5. Il presente regolamento non pregiudica le norme dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 6 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà della Commissione di: |
6. Il presente regolamento non pregiudica il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 6 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 6 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 6 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
6 bis. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto di sciopero o il diritto di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità al diritto e alle prassi nazionali. Non dovrebbe pregiudicare neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle pratiche nazionali. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Qualsiasi azione nel quadro del presente regolamento è coerente con gli obblighi dell'Unione nel quadro del diritto internazionale. |
soppresso |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8. Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. |
soppresso |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 4 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gruppo consultivo |
Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. È istituito un gruppo consultivo . |
1. È istituito un comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno (il comitato) . |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il gruppo consultivo è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. |
2. Il comitato è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di un esperto nominato dal Parlamento europeo . Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La Commissione presiede il gruppo consultivo e ne assicura il segretariato. La Commissione può invitare un rappresentante del Parlamento europeo, i rappresentanti degli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (49) , i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi, delle parti sociali e gli esperti a partecipare alle riunioni del gruppo consultivo in qualità di osservatori . La Commissione invita i rappresentanti di altri organi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione a partecipare in qualità di osservatori alle riunioni pertinenti del gruppo consultivo. |
3. La Commissione presiede il comitato e provvede al suo segretariato. La Commissione può , ove opportuno, istituire sottogruppi permanenti o temporanei del comitato allo scopo di esaminare questioni specifiche . |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 bis. La Commissione invita rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni del comitato, nonché rappresentanti di paesi terzi o organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi bilaterali o internazionali. Se del caso, la Commissione invita anche le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, delle organizzazioni dei portatori di interessi e delle parti sociali, a partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori. La Commissione può inoltre invitare ad hoc a partecipare alle attività del comitato esperti con una competenza specifica in una materia di rilevanza per le crisi. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
3 ter. Il comitato può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni, che sono resi pubblici, fatti salvi i dati personali o i segreti commerciali. La Commissione tiene nella massima considerazione i pareri, le raccomandazioni o le relazioni del comitato in modo trasparente. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il gruppo consultivo fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: |
4. Per rafforzare la resilienza del mercato interno, ai fini della pianificazione di emergenza di cui agli articoli da 6 a 8, il comitato fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti: |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b quater (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b quinquies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b sexies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 4 — lettera b septies (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
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Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato unico di cui all'articolo 9, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
5. Ai fini della modalità di vigilanza del mercato interno di cui all'articolo 9, il comitato assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
(Non concerne la versione italiana) . |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 5 — lettera f
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato unico di cui all'articolo 14, il gruppo consultivo assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
6. Ai fini della modalità di emergenza nel mercato interno di cui all'articolo 14, il comitato assiste la Commissione nei compiti seguenti: |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 6 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. La Commissione garantisce la partecipazione di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. Il gruppo consultivo attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) o il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE. Il gruppo consultivo garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. |
7. La Commissione garantisce la partecipazione del Parlamento europeo e di tutti gli organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione. In particolare, la Commissione garantisce parità di accesso a tutte le informazioni, in modo che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti simultaneamente. Il comitato attua una cooperazione e un coordinamento stretti, ove opportuno, con altri organismi pertinenti connessi alle crisi a livello dell'Unione. La Commissione garantisce il coordinamento con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione, quali il meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), il quadro di sicurezza sanitaria dell'UE o il meccanismo previsto dalla normativa sui chip . Il comitato garantisce lo scambio di informazioni con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze nel quadro dell'UCPM. |
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8. Il gruppo consultivo si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e d'intesa con quest'ultima, il gruppo consultivo adotta il suo regolamento interno. |
8. Il comitato si riunisce almeno tre volte l'anno. In occasione della sua prima riunione, il comitato adotta il suo regolamento interno. |
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 8 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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8 bis. Il comitato, in cooperazione con la Commissione, adotta annualmente la sua relazione di attività e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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9. Il gruppo consultivo può adottare pareri, raccomandazioni o relazioni nel contesto dei suoi compiti di cui ai paragrafi da 4 a 6. |
soppresso |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 4 bis |
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Dialogo in materia di emergenza e resilienza |
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1. Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il suo esperto designato e la Commissione a discutere i seguenti aspetti: |
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2. Il Parlamento europeo può invitare i rappresentanti degli Stati membri a partecipare al dialogo di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti. |
1. Gli Stati membri designano gli uffici centrali di collegamento responsabili dei contatti, del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri e l'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione a norma del presente regolamento. Tali uffici di collegamento coordinano e raccolgono i contributi delle pertinenti autorità nazionali competenti , tra cui, se del caso, a livello regionale e locale . Tali uffici di collegamento trasmettono inoltre tutte le informazioni di rilevanza per le crisi ai punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 21, ove possibile in tempo reale. |
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento. L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico. |
2. La Commissione designa un ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione per i contatti con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri durante le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato unico nel quadro del presente regolamento e, ove applicabile, con gli altri organismi a livello dell'Unione che sono pertinenti per la crisi in questione . L'ufficio centrale di collegamento a livello dell'Unione garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento degli Stati membri per la gestione delle modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno, anche con riferimento alle informazioni pertinenti per le crisi da rendere disponibili al pubblico a norma dell'articolo 41 . |
Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Tenendo conto del parere del gruppo consultivo e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro che definisce i protocolli di crisi riguardanti la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato unico e di emergenza nel mercato unico , in particolare per quanto riguarda: |
1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con un quadro generale che definisce i protocolli di crisi riguardanti la preparazione alle crisi, la cooperazione in materia di crisi, lo scambio di informazioni e la comunicazione in merito alle crisi per le modalità di vigilanza del mercato interno e di emergenza nel mercato interno , in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti : |
Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. La Commissione, tenendo in considerazione il parere del comitato, può avviare, incoraggiare e agevolare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici al fine di affrontare le emergenze nel mercato interno, in misura rigorosamente limitata a circostanze straordinarie. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi volontari. I protocolli di crisi volontari stabiliscono: |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Al fine di garantire il funzionamento del quadro di cui al paragrafo 1, la Commissione può svolgere test di resistenza, simulazioni nonché revisioni durante e dopo il completamento delle azioni con gli Stati membri e proporre ove necessario agli organismi pertinenti a livello dell'Unione e agli Stati membri di aggiornare il quadro. |
soppresso |
Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione organizza la formazione sul coordinamento, sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni riguardanti le crisi di cui all'articolo 6 per il personale degli uffici centrali di collegamento designati. La Commissione organizza simulazioni che coinvolgono il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri sulla base di potenziali scenari di emergenze nel mercato unico . |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 bis |
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Test di resistenza |
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1. Al fine di garantire la libera circolazione e la disponibilità di beni e servizi di importanza critica, nonché di prevedere le perturbazioni nel mercato interno e prepararsi alle stesse, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato, effettua e coordina test di resistenza, comprese simulazioni e verifiche tra pari, in particolare per i settori critici identificati dalla Commissione. |
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In particolare, la Commissione invita il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri a partecipare alle simulazioni e svolge le seguenti attività: |
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2. La Commissione conduce test di resistenza regolarmente e almeno una volta ogni due anni, che comprendano test di resistenza globali a livello dell'Unione o specifiche aree geografiche o regioni frontaliere. |
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3. La Commissione comunica i risultati dei test di resistenza al comitato consultivo e pubblica una relazione in merito. |
Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 7 ter |
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Mappatura dei settori critici |
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1. Tenendo debitamente conto del parere del comitato e dei contributi degli organismi pertinenti a livello dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione degli Stati membri, un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento con la formulazione di una metodologia relativa a un esercizio di mappatura per individuare i settori critici. |
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2. Ai fini della metodologia di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli aspetti seguenti: |
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3. La Commissione, utilizzando la metodologia di cui al paragrafo 1 e tenendo conto del parere del comitato, effettua periodicamente il suo esercizio di mappatura per individuare i settori critici. Tali esercizi di mappatura si basano esclusivamente sui dati disponibili al pubblico o in commercio e su informazioni pertinenti e non riservate fornite dalle imprese. |
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4. La Commissione pubblica i risultati di tale esercizio di mappatura. |
Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica senza indebito ritardo alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che perturba in modo significativo o può perturbare in modo significativo il funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento (incidenti significativi) . |
1. L'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica immediatamente alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente che si tradurrà probabilmente in un'emergenza nel mercato interno . |
Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente trattano le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati. |
2. Conformemente al diritto dell'Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell'Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità nazionale competente adottano tutte le misure necessarie per trattare le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati. |
Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Per determinare se la perturbazione o la potenziale perturbazione del funzionamento del mercato unico e delle relative catene di approvvigionamento di beni e servizi sia significativa e debba essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue: |
3. Per determinare se gli incidenti di cui al paragrafo 1 debbano essere oggetto di una segnalazione, l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue: |
Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Riserve strategiche |
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1. Gli Stati membri si adoperano al meglio per costituire riserve strategiche di beni di importanza critica. La Commissione assiste gli Stati membri nel coordinamento e nell'ottimizzazione dei loro sforzi. In particolare, la Commissione assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni e promuove la solidarietà tra le autorità nazionali pertinenti relativamente alla carenza di beni o servizi di rilevanza per le crisi o alla costituzione di riserve strategiche per beni di importanza critica. Le risorse che fanno parte della riserva rescEU conformemente all'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE sono escluse dall'applicazione del presente articolo. |
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2. Lo scambio di informazioni e buone pratiche di cui al paragrafo 1 può riguardare in particolare: |
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Lo scambio di tali informazioni e buone pratiche avviene attraverso un canale di comunicazione sicuro. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Parte III — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Vigilanza del mercato unico |
Modalità di vigilanza del mercato interno |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , ritiene che sussista la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue: |
1. Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato, nonché dei criteri enunciati all'articolo 8, paragrafo 3 , ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione attiva la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Qualora si trovi in disaccordo con il parere del comitato, la Commissione fornisce una giustificazione motivata. Tale atto di esecuzione contiene quanto segue: |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. |
1. Se ritiene che i motivi alla base dell'attivazione della modalità di vigilanza a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato , la Commissione può prorogare la modalità di vigilanza per un periodo massimo di sei mesi mediante un atto di esecuzione. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di vigilanza, il comitato può adottare un parere a tal fine e comunicarlo alla Commissione. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , ritiene che non sussiste più la minaccia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni e i servizi o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. |
2. Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato , ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in relazione a tutte le misure di vigilanza o a una loro parte oppure per tutti i beni, i servizi e le categorie di lavoratori o per una loro parte, la Commissione disattiva completamente o parzialmente la modalità di vigilanza mediante un atto di esecuzione. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. |
1. Quando è stata attivata la modalità di vigilanza conformemente all'articolo 9, le autorità nazionali competenti monitorano le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza e la libera circolazione delle categorie di lavoratori di importanza critica individuate nel medesimo atto . |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione prevede mezzi sicuri e standardizzati per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1 con mezzi elettronici. Fatta salva la legislazione nazionale secondo cui le informazioni raccolte che contengono segreti commerciali devono rimanere riservate, è assicurata la riservatezza con riferimento alle informazioni sensibili sul piano commerciale e alle informazioni riguardanti la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. |
(Non concerne la versione italiana) . . |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli Stati membri istituiscono e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. |
3. Ove possibile, gli Stati membri istituiscono , aggiornano e mantengono un inventario degli operatori economici di maggiore rilevanza stabiliti sul rispettivo territorio nazionale che operano lungo le catene di approvvigionamento dei beni, dei servizi e delle categorie di lavoratori di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione che attiva la modalità di vigilanza. Il contenuto dell'inventario rimane sempre confidenziale. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. In base all'inventario istituito a norma dell'articolo 6 , le autorità nazionali competenti trasmettono richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 nonché ad altri portatori di interessi pertinenti stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza strategica individuati. Ciascun operatore economico /portatore di interessi che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al gruppo consultivo attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento. |
4. In base all'inventario istituito a norma del paragrafo 3 , le autorità nazionali competenti trasmettono , ove necessario, richieste di comunicazione di informazioni su base volontaria agli operatori di maggiore rilevanza lungo le catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica individuati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9 stabiliti nel rispettivo territorio nazionale. Tali richieste indicano, in particolare, quali sono le informazioni da fornire riguardo ai fattori che incidono sulla disponibilità dei beni e dei servizi di importanza critica individuati. Ciascun operatore economico che fornisce informazioni su base volontaria lo fa a titolo individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Le autorità nazionali competenti trasmettono senza indebito ritardo le risultanze pertinenti alla Commissione e al comitato attraverso il rispettivo ufficio centrale di collegamento. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni e garantiscono che sia mantenuto a un livello minimo. |
5. Le autorità nazionali competenti tengono in debita considerazione l'onere amministrativo per gli operatori economici, e segnatamente le PMI, che può essere associato alle richieste di informazioni, e garantiscono che tale onere amministrativo sia mantenuto a un livello minimo e che venga rispettata la riservatezza delle informazioni . |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. La Commissione può chiedere al gruppo consultivo di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza strategica . |
6. La Commissione può chiedere al comitato di discutere le conclusioni e le prospettive di sviluppo sulla base del monitoraggio delle catene di approvvigionamento dei beni e dei servizi di importanza critica . |
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 11– paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione può fornire una relazione sulle conclusioni aggregate. |
7. In base alle informazioni raccolte attraverso le attività svolte conformemente al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni aggregate. |
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 7 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. La Commissione può chiedere, mediante atti di esecuzione, che gli Stati membri forniscano le seguenti informazioni sui beni di importanza critica di cui a un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1: |
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Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 7 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 ter. Prima di adottare l'atto di esecuzione, la Commissione: |
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Qualora si trovi in disaccordo con il parere del comitato, la Commissione fornisce anche una giustificazione motivata. |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 7 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
7 quater. L'atto di esecuzione specifica i beni per cui devono essere fornite le informazioni. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 7 quinquies (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
7 quinquies. La richiesta di informazioni non può superare un periodo di sei mesi e non può essere rinnovata. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 12
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Parte IV — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emergenza nel mercato unico |
Emergenza nel mercato interno |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato unico si configuri come un'emergenza nel mercato unico , la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti: |
1. In sede di valutazione della gravità di una perturbazione al fine di stabilire se l'impatto di una crisi sul mercato interno si configuri come un'emergenza nel mercato interno , la Commissione, sulla base di prove concrete e affidabili, tiene conto almeno degli indicatori seguenti: |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera e
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — lettera i bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La modalità di emergenza nel mercato unico può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato unico in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente. |
1. La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata senza la previa attivazione della modalità di vigilanza del mercato interno in relazione ai medesimi servizi o beni. Se è stata precedentemente attivata la modalità di vigilanza, la modalità di emergenza può sostituirla parzialmente o completamente. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , ritiene che sussista un'emergenza nel mercato unico , la Commissione propone al Consiglio di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico . |
2. Se, tenendo debitamente conto del parere del comitato , ritiene che sussista un'emergenza nel mercato interno , la Commissione adotta una proposta legislativa per attivare la modalità di emergenza nel mercato interno . |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il Consiglio può attivare la modalità di emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio . Il periodo di attivazione è specificato nell'atto di esecuzione ed è al massimo pari a sei mesi. |
3. La modalità di emergenza nel mercato interno può essere attivata mediante un atto legislativo adottato sulla base della proposta legislativa di cui al paragrafo 2 . Il periodo di attivazione è specificato in tale atto legislativo ed è limitato a un massimo di sei mesi. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato unico per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui agli articoli 11 e 12 in relazione ai medesimi servizi e beni. |
4. L'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno per determinati servizi e beni non impedisce l'attivazione o il proseguimento dell'applicazione della modalità di vigilanza né l'attuazione delle misure di cui all'articolo 8 bis in relazione ai medesimi servizi e beni. |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Non appena è attivata la modalità di emergenza nel mercato unico , la Commissione adotta senza indugio un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi mediante un atto di esecuzione. L'elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione. |
5. Nel proporre l'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno , la Commissione presenta un elenco di beni e servizi di rilevanza per le crisi . Non appena la modalità di emergenza nel mercato interno è attivata mediante l'atto legislativo di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta senza indugio tale elenco mediante un atto di esecuzione. Tale elenco può essere modificato mediante atti di esecuzione. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. L'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico , la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
6. L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato interno , la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato unico , la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico . In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico. Il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato unico al massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione . |
1. Se, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato e sulla base dei motivi di cui all'articolo 14, paragrafo 2 , ritiene necessaria una proroga della modalità di emergenza nel mercato interno , la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno . In caso di cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera in tal senso al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno . |
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La modalità di emergenza nel mercato interno può essere prorogata mediante un atto legislativo adottato sulla base della proposta legislativa di cui al primo comma. Il periodo di proroga è specificato in tale atto legislativo ed è limitato a un massimo di sei mesi. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare l'emergenza nel mercato unico , il gruppo consultivo può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato unico , la Commissione propone senza indugio al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico . |
2. Se dispone di prove concrete e affidabili sull'opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno , il comitato può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal comitato , ritiene che non sussista più un'emergenza nel mercato interno , la Commissione propone senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno . |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 e a norma delle procedure di emergenza introdotte nei rispettivi quadri giuridici dell'Unione mediante le modifiche alle normative settoriali relative ai prodotti di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico nonché alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato unico . La Commissione presenta al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato unico entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11. |
3. Le misure adottate conformemente agli articoli da 24 a 33 cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno . La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione sull'efficacia delle misure adottate per affrontare l'emergenza nel mercato interno entro tre mesi dalla scadenza delle misure, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 11. |
Emendamento 176
Proposta di regolamento
Parte IV — titolo II — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Libera circolazione durante le emergenze nel mercato unico |
Libera circolazione durante le emergenze nel mercato interno |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Parte IV — titolo II — capo I — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Misure per ripristinare e agevolare la libera circolazione |
Misure per agevolare la libera circolazione |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 16 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Prescrizioni generali per le misure che limitano la libera circolazione per far fronte a un'emergenza nel mercato unico |
Restrizioni alla libera circolazione vietate durante un'emergenza nel mercato interno |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nell'adottare e applicare misure nazionali in risposta a un'emergenza nel mercato unico e alla crisi che vi soggiace, gli Stati membri garantiscono che le loro azioni siano pienamente conformi al trattato e al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni di cui al presente articolo . |
1. Sono vietate le restrizioni alla libera circolazione di merci, servizi e persone imposte dagli Stati membri in risposta a un'emergenza nel mercato interno, a meno che non siano giustificate da obiettivi legittimi di interesse pubblico, quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica, e siano conformi ai principi di proporzionalità e non discriminazione . |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Eventuali restrizioni sono limitate nel tempo e abrogate non appena la situazione lo consente. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere . |
2. Eventuali restrizioni di questo tipo sono limitate nel tempo e immediatamente abrogate non appena la modalità di emergenza nel mercato interno è disattivata o precedentemente, nel caso in cui la restrizione non sia più giustificata o proporzionata . |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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|
2 bis. Qualsiasi restrizione dovrebbe inoltre tenere conto della situazione delle regioni frontaliere e ultraperiferiche, in particolare per i lavoratori transfrontalieri. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e alle imprese non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. |
3. Qualsiasi obbligo imposto ai cittadini e agli operatori economici non crea oneri amministrativi indebiti o inutili. Gli Stati membri adottano tutte le misure disponibili per limitare e ridurre gli oneri amministrativi. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli Stati membri non adottano nessuno dei seguenti provvedimenti: |
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Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico la Commissione può prevedere misure di sostegno per rafforzare la libera circolazione delle persone di cui all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 , mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 422, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
1. Durante la modalità di emergenza nel mercato interno la Commissione può prevedere misure di sostegno per facilitare la libera circolazione delle persone, mediante atti di esecuzione. |
Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato unico , se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato unico , la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 6 , in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato unico . |
2. Durante la modalità di emergenza nel mercato interno , se stabilisce che gli Stati membri hanno predisposto dei modelli per attestare che la persona o l'operatore economico è un prestatore di servizi che fornisce servizi di rilevanza per le crisi, un rappresentante d'impresa o un lavoratore coinvolto nella produzione di beni di rilevanza per le crisi o nella prestazione di servizi di rilevanza per le crisi o un operatore della protezione civile, e ritiene che l'uso di modelli diversi da parte di ciascuno Stato membro sia un ostacolo alla libera circolazione durante un periodo di emergenza nel mercato interno , la Commissione può, mediante atti di esecuzione, rilasciare dei modelli per attestare che tali persone soddisfano i criteri pertinenti per l'applicazione dell'articolo 16 , in tutti gli Stati membri, se lo ritiene necessario per sostenere la libera circolazione di tali categorie di persone e delle loro attrezzature durante l'emergenza in corso nel mercato interno . |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico , la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
3. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato interno , la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 19 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Notifiche |
Notifiche e informazioni |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Durante l' emergenza nel mercato unico gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura di rilevanza per le crisi che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le restrizioni di rilevanza per le crisi alla libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure. |
Durante la modalità di vigilanza del mercato interno o la modalità di emergenza nel mercato interno, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi progetto di misura legata alla crisi e che limiti la libera circolazione delle merci e la libera prestazione dei servizi, nonché le misure adottate che limitano la libera circolazione delle persone, compresi i lavoratori, indicando le ragioni di tali misure. |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione con le ragioni per cui l'adozione di tale misura è giustificata e proporzionata , qualora tali ragioni non siano già state chiarite nella misura notificata . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da essa . |
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una dichiarazione che dimostri che l'adozione di tali misure è non discriminatoria , giustificata e proporzionata e, ove possibile, accompagnata da prove concrete . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo integrale delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che contengono la misura o sono modificate da tale misura . |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il gruppo consultivo . |
4. La Commissione comunica senza indugio le misure notificate agli altri Stati membri e le condivide al contempo con il comitato . |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il gruppo consultivo lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte della Commissione della notifica relativa a tale misura . |
5. Se decide di esprimere un parere su una misura notificata, il comitato lo esprime entro quattro giorni lavorativi dalla data di ricezione della notifica. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo. |
6. La Commissione provvede affinché i cittadini e le imprese siano informati delle misure notificate, a meno che gli Stati membri non richiedano che le misure restino riservate conformemente al paragrafo 15 del presente articolo o la Commissione ritenga che la divulgazione di tali misure inciderebbe sulla sicurezza e sull'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri, nonché delle decisioni e delle osservazioni degli Stati membri adottate a norma del presente articolo. |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
8. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica la Commissione esamina la compatibilità di qualsiasi progetto di misura o di qualsiasi misura adottata con il diritto dell'Unione, compreso l'articolo 16 del presente regolamento, nonché con i principi di proporzionalità e di non discriminazione, e può formulare osservazioni sulla misura notificata qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che il progetto o la misura in questione non siano conformi al diritto dell'Unione. Lo Stato membro notificante tiene conto di tali osservazioni. La Commissione può prorogare il termine di dieci giorni in circostanze eccezionali, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga e fissa un nuovo termine , non superiore a 30 giorni. Essa informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 9
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9. Anche gli Stati membri possono trasmettere osservazioni allo Stato membro che ha notificato una misura e tale Stato membro tiene conto di tali osservazioni. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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10. Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse. |
10. Lo Stato membro notificante comunica alla Commissione le misure che intende adottare e una giustificazione sulle modalità per conformarsi alle osservazioni formulate a norma del paragrafo 8 entro dieci giorni dalla ricezione delle stesse. |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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11. Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato. |
11. Se ritiene che le misure comunicate dallo Stato membro notificante non siano ancora conformi al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 15 giorni dalla comunicazione, una decisione che impone a tale Stato membro di modificare o di astenersi dall'adottare il progetto di misura notificato. Lo Stato membro notificante comunica senza indugio alla Commissione il testo adottato di un progetto di misura notificato. |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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12. Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 30 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista. |
12. Se ritiene che una misura già adottata di cui ha ricevuto notifica non sia conforme al diritto dell'Unione, la Commissione può emettere, entro 15 giorni dalla notifica, una decisione che impone allo Stato membro di abolirla. Se modifica la misura adottata notificata, lo Stato membro notificante comunica senza indugio il testo della misura rivista. |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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13. Il periodo di 30 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
13. Il periodo di 15 giorni di cui ai paragrafi 11 e 12 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione per tenere conto di nuove circostanze, in particolare per ricevere pareri scientifici, prove o perizie tecniche nel contesto di una situazione in evoluzione. La Commissione illustra i motivi che giustificano tale proroga, fissa un nuovo termine e informa senza indugio gli Stati membri in merito al nuovo termine e ai motivi della proroga. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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14. Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compresi gli articoli 16 o 17 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE. |
14. Le decisioni della Commissione di cui ai paragrafi 11 e 12 si basano sulle informazioni disponibili e possono essere emesse qualora sussistano motivi immediatamente ovvi e gravi per ritenere che le misure notificate non siano conformi al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 16 del presente regolamento, al principio di proporzionalità o al principio di non discriminazione. L'adozione di tali decisioni non pregiudica la possibilità per la Commissione di adottare misure in una fase successiva, compreso l'avvio di una procedura di infrazione sulla base dell'articolo 258 TFUE. |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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15. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita . Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere relativa a un progetto di misura e debitamente motivata. |
15. Le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del presente articolo sono rese pubbliche . Gli Stati membri possono richiedere che le informazioni relative a un progetto di misura rimangano riservate. Tale richiesta è motivata. |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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16. La Commissione pubblica il testo delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato unico che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e sono state comunicate tramite le notifiche di cui al presente articolo e in altro modo. Il testo delle misure è pubblicato entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione . |
16. La Commissione pubblica qualsiasi informazione fornita ai sensi del presente articolo , ad eccezione delle informazioni considerate riservate ai sensi del paragrafo 15 . |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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16 bis. La Commissione pubblica le misure adottate dagli Stati membri nel contesto dell'emergenza nel mercato interno che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori, e che sono state comunicate. Tali misure sono pubblicate entro un giorno lavorativo dalla ricezione mediante una piattaforma elettronica gestita dalla Commissione. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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16 ter. Gli Stati membri informano i cittadini, i consumatori, le imprese, i lavoratori e i loro rappresentanti e tutti i portatori di interessi coinvolti, in modo chiaro e inequivocabile, in merito alle misure che incidono sulla libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i fornitori di servizi, prima della loro entrata in vigore, in particolare tramite i rispettivi punti di contatto unici nazionali di cui all'articolo 21. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi le parti sociali e i partner internazionali. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. |
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite i rispettivi punti di contatto unici, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Le informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. Gli Stati membri si adoperano al meglio per fornire tali informazioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, prestando particolare attenzione alla situazione e alle esigenze delle regioni frontaliere. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti l'assistenza seguente : |
2. Il punto di contatto unico a livello dell'Unione fornisce ai cittadini, ai consumatori, alle autorità locali e regionali, agli operatori economici, ai lavoratori e ai loro rappresentanti quanto segue : |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al punto di contatto unico a livello di Unione sono assegnate risorse umane e finanziarie sufficienti. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Parte III — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Misure di risposta alle emergenze nel mercato unico |
Misure di risposta alle emergenze nel mercato interno |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, primo comma, e all'articolo 27, paragrafo 2, e possono essere adottate solo dopo l'attivazione di un' emergenza nel mercato unico mediante un atto di esecuzione del Consiglio in conformità all'articolo 14. |
1. Le misure vincolanti incluse nel presente capo possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione solo se è stata attivata una modalità di emergenza nel mercato interno in conformità all'articolo 14. |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza. |
2. Un atto di esecuzione che introduce una misura inclusa nel presente capo elenca in modo chiaro e specifico i beni e i servizi di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, cui si applica tale misura. Tale misura si applica solo per la durata della modalità di emergenza. |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 23 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi all'impatto della crisi sul mercato interno, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare le organizzazioni rappresentative o gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, su base volontaria ed entro un termine stabilito , informazioni specifiche sulle capacità produttive e sulle eventuali scorte esistenti di beni di rilevanza per le crisi e di loro componenti negli impianti di produzione dell'Unione e negli impianti di paesi terzi che gestiscono , cui commissionano o da cui acquistano approvvigionamenti, nonché informazioni su eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento entro un determinato termine. |
1. Nei casi in cui si sono verificate gravi carenze connesse alle crisi, o ne sussiste la minaccia immediata, la Commissione può invitare gli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi a fornirle, conformemente al paragrafo 3 , informazioni specifiche pertinenti all'emergenza nel mercato interno , su base volontaria ed entro un termine ragionevole . |
Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione , imporre loro di trasmettere le informazioni, indicando nell'atto di esecuzione i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici. |
2. Se i destinatari non trasmettono le informazioni richieste conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito senza fornire una valida giustificazione in tal senso, la Commissione può, mediante una raccomandazione , chiedere loro di trasmettere le informazioni richieste , indicando i motivi per cui ciò è proporzionato e necessario, specificando i beni e i servizi di rilevanza per le crisi e i destinatari interessati dalla richiesta di informazioni nonché le informazioni richieste e fornendo, ove necessario, un modello con le domande che possono essere rivolte agli operatori economici. |
Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 3 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 possono riguardare: |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 3 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. In seguito all'attivazione delle richieste di informazioni obbligatorie agli operatori economici mediante un atto di esecuzione, la Commissione trasmette una decisione formale a ciascuna delle organizzazioni rappresentative o a ciascuno degli operatori economici delle catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi individuati nell'atto di esecuzione, invitandoli a fornire le informazioni specificate nell'atto di esecuzione. La Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri. |
4. Nell'invitare gli operatori economici a fornire le informazioni ai fini del presente articolo o nel richiedere che agiscano in tal senso, la Commissione si basa, ove possibile, sugli elenchi di contatti pertinenti e disponibili degli operatori economici attivi nelle catene di approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi selezionate, compilati dagli Stati membri. La Commissione può ottenere le informazioni necessarie sugli operatori economici pertinenti dagli Stati membri. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Le decisioni della Commissione contenenti richieste di informazioni individuali includono un riferimento all'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 su cui sono basate e alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza o per la compilazione di statistiche ufficiali pertinenti . La richiesta stabilisce un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico o l'organizzazione rappresentativa devono compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La decisione formale contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili contenute nella risposta a norma dell'articolo 25 e informazioni sulla possibilità di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in linea con il pertinente diritto dell'Unione, nonché le ammende previste all'articolo 28 in caso di inosservanza e il termine per la risposta . |
5. La raccomandazione della Commissione contenente richieste di informazioni individuali include un riferimento alle situazioni di gravi carenze connesse alle crisi o alla minaccia immediata di tali carenze da cui hanno avuto origine. Qualsiasi richiesta di informazioni è debitamente giustificata e proporzionata in termini di volume, natura e granularità dei dati, nonché di frequenza di accesso ai dati richiesti, ed è necessaria per la gestione dell'emergenza. La richiesta stabilisce un termine ragionevole non superiore a 14 giorni entro il quale le informazioni devono essere fornite . L'operatore può chiedere una proroga una tantum del termine fino a due giorni prima della scadenza, qualora la gravità della situazione richieda una siffatta proroga. La Commissione risponde entro un giorno lavorativo a tale richiesta di proroga del termine . Essa tiene conto dello sforzo che l'operatore economico deve compiere per raccogliere e mettere a disposizione i dati. La raccomandazione contiene inoltre garanzie per la protezione dei dati conformemente all'articolo 39 del presente regolamento, garanzie di non divulgazione di informazioni commerciali sensibili e garanzie per la non divulgazione dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale nella risposta a norma dell'articolo 25. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. I proprietari degli operatori economici o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, imprese o aziende, o associazioni prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico o dell'associazione di operatori economici interessati . Ogni operatore economico o associazione di operatori economici fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. |
6. I proprietari degli operatori economici o le persone autorizzate a rappresentarli per legge o in base al loro statuto possono fornire le informazioni richieste per conto dell'operatore economico interessato . Ogni operatore economico fornisce le informazioni richieste su base individuale conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza che disciplinano lo scambio di informazioni. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti. |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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7. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi avverso le decisioni con le quali la Commissione ha imposto una richiesta di informazioni obbligatoria a un operatore economico. |
soppresso |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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8. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
soppresso |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. |
1. Le informazioni ricevute dagli uffici di collegamento degli Stati membri, dal comitato, dagli operatori economici o da qualsiasi altra fonte a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste. |
Emendamento 229
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. |
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa , della proprietà intellettuale e delle altre informazioni sensibili e riservate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento, comprese le raccomandazioni e le misure da adottare, conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. |
Emendamento 230
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione può presentare al gruppo consultivo di cui all'articolo 4 informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24. |
4. La Commissione può presentare al comitato informazioni aggregate basate su tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24. |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Qualsiasi informazione ottenuta tramite richieste di informazioni è eliminata immediatamente al termine della modalità di emergenza nel mercato interno o prima se sono state presentate tutte le relazioni pertinenti relative alla modalità di emergenza nel mercato interno. La Commissione e gli Stati membri inviano una conferma della cancellazione di tali informazioni agli operatori economici interessati immediatamente dopo la loro eliminazione. |
Emendamento 232
Proposta di regolamento
Articolo 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 26 |
soppresso |
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Modifiche mirate alla normativa armonizzata sui prodotti |
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Quando la modalità di emergenza nel mercato unico è stata attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio adottato a norma dell'articolo 14 e vi è una carenza di beni di rilevanza per le crisi, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, le procedure di emergenza incluse nei quadri giuridici dell'Unione modificati dal [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 e (UE) n. 305/2011 e introduce procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato unico] in relazione ai beni di rilevanza per le crisi, indicando quali sono i beni di rilevanza per le crisi e le procedure di emergenza soggetti all'attivazione, fornendo le ragioni di tale attivazione e della sua proporzionalità e indicando la durata di tale attivazione. |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli impatti della crisi sul mercato unico, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 3. |
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Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può invitare uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi («ordinativo classificato come prioritario»). |
1. La Commissione può invitare , su base volontaria, uno o più operatori economici di catene di approvvigionamento di rilevanza per le crisi stabiliti nell'Unione ad accettare determinati ordinativi per la produzione o l'approvvigionamento di beni di rilevanza per le crisi e ad attribuire la priorità a tali ordinativi («ordinativo classificato come prioritario»). La Commissione specifica tutte le informazioni pertinenti, compresi la quantità di beni e servizi di rilevanza per le crisi, i termini di consegna e il prezzo e ne informa il Parlamento europeo. |
Emendamento 234
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari e non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari; in tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione, la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato unico . |
2. Se un operatore economico non accetta gli ordinativi classificati come prioritari o non vi attribuisce la priorità, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di 14 Stati membri, valutare la necessità e la proporzionalità di ricorrere agli ordinativi classificati come prioritari. In tali casi la Commissione concede all'operatore economico interessato, nonché a tutte le parti su cui sia dimostrabile un'influenza del potenziale ordinativo classificato come prioritario, la possibilità di esprimere la propria posizione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione alla luce delle circostanze del caso. In circostanze eccezionali, a seguito di tale valutazione e tenendo debitamente conto del parere del comitato , la Commissione può adottare un atto di esecuzione destinato all'operatore economico interessato imponendo a quest'ultimo di accettare gli ordinativi classificati come prioritari specificati nell'atto di esecuzione e di attribuirvi la priorità, o di spiegare per iscritto per quale motivo non è possibile o opportuno per l'operatore procedere in tal senso. Laddove l'osservazione della Commissione differisca dal parere del comitato, la Commissione fornisce una giustificazione motivata. La decisione della Commissione è basata su dati oggettivi che sono fattuali, misurabili e motivati e che dimostrano che attribuire la priorità a tali ordinativi è indispensabile per garantire il mantenimento di attività sociali o economiche vitali nel mercato interno . |
Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno , alla luce degli obiettivi della presente disposizione, ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, oppure altre considerazioni di analoga gravità. |
Se l'operatore economico destinatario della decisione di cui al paragrafo 2 rifiuta di accogliere l'obbligo di accettare gli ordinativi specificati nella decisione e di attribuirvi la priorità, tale operatore fornisce alla Commissione, entro dieci giorni dalla notifica della decisione, una spiegazione motivata che illustri i motivi debitamente giustificati per cui non può o non ritiene opportuno ottemperare all'obbligo. Tali motivi includono l'incapacità dell'operatore di eseguire l'ordinativo classificato come prioritario a causa di una capacità produttiva insufficiente o di un grave rischio che l'accettazione dell'ordinativo comporti particolari difficoltà o oneri economici per l'operatore, tenendo conto in particolare dei prezzi e delle quantità specificati dalla Commissione, oppure altre considerazioni di analoga gravità. Tali motivi potrebbero includere le finalità legittime dell'impresa interessata e i costi, gli sforzi, la fattibilità tecnica e le conseguenze commerciali a lungo termine necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. |
Emendamento 236
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 4 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può pubblicare tale spiegazione motivata o parti di essa, tenendo debitamente conto della riservatezza commerciale. |
soppresso |
Emendamento 237
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole. |
6. La Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 2 conformemente al diritto dell'Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. La decisione tiene conto in particolare degli interessi legittimi dell'operatore economico interessato e di tutte le informazioni disponibili sui costi e sugli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. La decisione indica la base giuridica per la sua adozione, fissa i termini entro i quali deve essere eseguito l'ordinativo classificato come prioritario e, ove applicabile, specifica il prodotto , il prezzo e la quantità. Essa riporta altresì le ammende di cui all'articolo 28 per la mancata osservanza della decisione. L'ordinativo classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole , che comprende, se del caso, una compensazione adeguata per tutti i costi supplementari sostenuti dall'operatore economico . |
Emendamento 238
Proposta di regolamento
Articolo 28 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ammende inflitte agli operatori per inosservanza dell'obbligo di rispondere alle richieste di informazioni obbligatorie o di soddisfare degli ordinativi classificati come prioritari |
Ammende inflitte agli operatori per inosservanza degli ordinativi classificati come prioritari |
Emendamento 239
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 240
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non superano i 200 000 EUR. |
2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 200 000 EUR. Le ammende inflitte agli operatori economici che sono PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE non superano i 25 000 EUR. |
Emendamento 241
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente. |
3. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1 % del fatturato medio giornaliero realizzato nell'esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo a norma dell'articolo 27 (ordinativi classificati come prioritari), calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione, senza superare l'1 % del fatturato globale realizzato nell'esercizio sociale precedente. Le ammende inflitte agli operatori economici che sono PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE non superano lo 0,25 % del fatturato globale totale globale realizzato nell'esercizio sociale precedente. |
Emendamento 242
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. |
4. Nel fissare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'operatore economico interessato, nonché della natura, della gravità e della durata della violazione, tenendo in debita considerazione i principi di proporzionalità e di adeguatezza. È tenuto in considerazione anche l'impatto della crisi sull'operatore economico e sulle sue attività commerciali. |
Emendamento 243
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 244
Proposta di regolamento
Articolo 29 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 245
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico o alle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati la possibilità di essere ascoltati in merito: |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato in merito: |
Emendamento 246
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le imprese e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessate possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni. |
2. Gli operatori economici interessati possono presentare le loro osservazioni sulle conclusioni preliminari della Commissione entro un termine che la Commissione fissa nelle sue conclusioni preliminari e che non può essere inferiore a 21 giorni. |
Emendamento 247
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici e le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. |
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi. |
Emendamento 248
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. I diritti di difesa dell'operatore economico o delle organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico o le organizzazioni rappresentative degli operatori economici interessati hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. |
4. I diritti di difesa dell'operatore economico interessato sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'operatore economico interessato ha il diritto di accedere al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla protezione dei loro segreti commerciali. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione. |
Emendamento 249
Proposta di regolamento
Articolo 32 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Distribuzione coordinata delle riserve strategiche |
Solidarietà e distribuzione coordinata delle riserve strategiche |
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo - 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 251
Proposta di regolamento
Articolo 32 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 12 si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato unico , la Commissione, tenendo conto del parere fornito dal gruppo consultivo , può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato unico , anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato unico . |
Nei casi in cui le riserve strategiche costituite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8 bis si rivelano insufficienti a soddisfare le esigenze connesse all'emergenza nel mercato interno , la Commissione, tenendo debitamente conto del parere fornito dal comitato , può raccomandare agli Stati membri di distribuire le riserve strategiche in modo mirato, ove possibile, tenendo conto della necessità di non aggravare ulteriormente le perturbazioni del mercato interno , anche nelle aree geografiche particolarmente colpite da tali perturbazioni e nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e solidarietà, nonché stabilendo l'uso più efficiente delle riserve nell'ottica di porre fine all'emergenza nel mercato interno . |
Emendamento 252
Proposta di regolamento
Articolo 33 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi |
Misure volte a garantire la disponibilità e l'approvvigionamento di beni o servizi di rilevanza per le crisi |
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni di rilevanza per le crisi, può raccomandare agli Stati membri di attuare misure specifiche per garantire una riorganizzazione efficiente delle catene di approvvigionamento e delle linee di produzione e utilizzare le scorte esistenti per aumentare la disponibilità e l'approvvigionamento di beni e servizi di rilevanza per le crisi il più rapidamente possibile . |
1. La Commissione, quando ritiene che vi sia il rischio di una carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi, può , tenendo conto del parere del comitato, raccomandare agli Stati membri di adottare misure specifiche, anche al fine di garantire catene di approvvigionamento e linee di produzione efficienti . |
Emendamento 254
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 255
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 256
Proposta di regolamento
Parte V — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Appalti |
Appalti pubblici |
Emendamento 257
Proposta di regolamento
Parte V — capo I — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Acquisizione di beni e servizi di importanza strategica e di beni di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza |
Acquisizione pubblica di beni e servizi di importanza critica e di beni e servizi di rilevanza per le crisi da parte della Commissione per conto degli Stati membri durante le modalità di vigilanza e di emergenza |
Emendamento 258
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione («Stati membri partecipanti») per l'acquisizione di beni e servizi di importanza strategica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. |
1. Due o più Stati membri possono chiedere che la Commissione avvii una procedura di appalto per conto degli Stati membri che desiderano essere rappresentati dalla Commissione («Stati membri partecipanti») per l'acquisizione di beni e servizi di importanza critica elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, o di beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. |
Emendamento 259
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta. Se non intende dare seguito alla richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il gruppo consultivo di cui all'articolo 4 , motivando il suo rifiuto. |
2. La Commissione , in consultazione con il comitato valuta senza indugio la necessità e la proporzionalità della richiesta di cui al paragrafo 1 . Se non intende dare seguito a tale richiesta, la Commissione informa gli Stati membri interessati e il comitato , motivando il suo rifiuto. |
Emendamento 260
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione elabora una proposta di accordo quadro da concludere con gli Stati membri partecipanti che consenta alla Commissione di condurre una procedura di appalto per loro conto. Tale accordo stabilisce le condizioni dettagliate per l'acquisizione per conto degli Stati membri partecipanti di cui al paragrafo 1 . |
3. Se accetta di acquistare per conto degli Stati membri, la Commissione: |
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Emendamento 261
Proposta di regolamento
Articolo 34 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Se la Commissione non è in grado di aggiudicare l'appalto a un operatore economico idoneo, essa ne informa immediatamente gli Stati membri per consentire loro di avviare senza indugio le proprie procedure di appalto. |
Emendamento 262
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'accordo [di cui all'articolo 34, paragrafo 3, stabilisce un mandato a negoziare affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza strategica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti. |
1. L'accordo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), stabilisce un mandato a negoziare , che include elementi quali i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione delle offerte, affinché la Commissione agisca in qualità di centrale di committenza per i beni e i servizi di importanza critica o i beni e i servizi di rilevanza per le crisi pertinenti per conto degli Stati membri partecipanti mediante la conclusione di nuovi contratti. |
Emendamento 263
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Conformemente all'accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza strategica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi. |
2. Conformemente a tale accordo la Commissione può essere autorizzata, per conto degli Stati membri partecipanti, a concludere contratti con gli operatori economici, compresi singoli produttori di beni e servizi di importanza critica o di beni e servizi di rilevanza per le crisi, relativi all'acquisizione di tali beni o servizi. |
Emendamento 264
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. I rappresentanti della Commissione o gli esperti da essa nominati possono effettuare visite in loco presso gli impianti di produzione di beni di importanza strategica o di beni di rilevanza per le crisi. |
soppresso |
Emendamento 265
Proposta di regolamento
Articolo 35 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a provvedere alla nomina di rappresentanti che prendano parte all'elaborazione delle procedure di appalto. |
Emendamento 266
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I contratti possono contenere una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti. |
2. I contratti contengono una clausola in base alla quale uno Stato membro che non ha partecipato alla procedura di appalto può , previo accordo della maggioranza degli Stati membri partecipanti, diventare parte del contratto dopo la sua firma, definendo in dettaglio la procedura a tal fine e i suoi effetti. |
Emendamento 267
Proposta di regolamento
Articolo 37 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Qualora sia necessario procedere a un appalto congiunto tra la Commissione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri conformemente alle norme di cui all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri possono acquistare, noleggiare o prendere in leasing integralmente le risorse appaltate congiuntamente . |
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Emendamento 268
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 269
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 270
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 271
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 272
Proposta di regolamento
Articolo 38 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del gruppo consultivo prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55). |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 14, gli Stati membri si consultano tra loro e con la Commissione e coordinano le loro azioni con la Commissione e con i rappresentanti degli altri Stati membri nell'ambito del comitato prima di avviare appalti per beni e servizi di rilevanza per le crisi elencati in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (55). Il comitato può formulare raccomandazioni sul coordinamento di tali azioni. |
Emendamento 273
Proposta di regolamento
Articolo 39 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato unico a norma dell'articolo 16 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi. |
Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell'articolo 14 e sono state avviate procedure di appalto da parte della Commissione per conto degli Stati membri in conformità agli articoli da 34 a 36, le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri partecipanti non acquistano beni o servizi oggetto di tali appalti con altri mezzi , fatti salvi i casi di cui all'articolo 34, paragrafo 3 bis . I contratti di appalto conclusi in violazione del presente articolo sono considerati nulli. |
Emendamento 274
Proposta di regolamento
Articolo 40
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 40 |
soppresso |
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Protezione dei dati personali |
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1. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, o gli obblighi incombenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni e ad altri organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725. |
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2. I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, le condizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725. |
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3. Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili. |
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Emendamento 275
Proposta di regolamento
Parte V bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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PARTE V bis |
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Strumenti digitali |
Emendamento 276
Proposta di regolamento
Articolo 41 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Strumenti digitali |
Disposizioni generali relative agli strumenti digitali |
Emendamento 277
Proposta di regolamento
Articolo 41 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione e gli Stati membri possono istituire strumenti digitali o infrastrutture informatiche interoperabili a sostegno degli obiettivi del presente regolamento. Tali strumenti o infrastrutture possono essere sviluppati al di fuori del periodo di emergenza nel mercato unico . |
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Emendamento 278
Proposta di regolamento
Articolo 41 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli aspetti tecnici di tali strumenti o infrastrutture. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2. |
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Emendamento 279
Proposta di regolamento
Articolo 41 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 280
Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 bis Informazioni in tempo reale sulle restrizioni nazionali La Commissione istituisce un sito web pubblico dedicato che riunisce le informazioni fornite dagli Stati membri sulle restrizioni nazionali previste dalle normative, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative degli Stati membri, notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 19, comprese informazioni sulla loro portata e durata. Il sito web pubblico dedicato comprende una mappa interattiva con informazioni pertinenti in tempo reale sulle restrizioni nazionali. |
Emendamento 281
Proposta di regolamento
Articolo 41 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 ter |
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Corsie preferenziali |
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1. La Commissione istituisce corsie preferenziali volte a facilitare la libera circolazione di merci, servizi e lavoratori, in particolare beni e servizi di rilevanza per le crisi. In particolare, la Commissione fornisce pertinenti modelli o moduli unici digitali di dichiarazione, registrazione o autorizzazione per le attività transfrontaliere, in particolare per i servizi professionali nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'installazione, della manutenzione e della riparazione, dell'edilizia, dell'alimentazione e dell'agricoltura, in modo da accelerare le procedure di dichiarazione, registrazione o autorizzazione, compreso il riconoscimento delle qualifiche professionali o il distacco dei lavoratori. Tali modelli o moduli digitali sono disponibili gratuitamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e sono validi in tutti gli Stati membri. |
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2. Laddove, in casi debitamente giustificati e conformemente al pertinente diritto dell'Unione, gli Stati membri abbiano introdotto restrizioni alle frontiere, la Commissione indica gli attraversamenti preferenziali delle frontiere che sono stati stabiliti, comprese, ove possibile, informazioni in tempo reale, per agevolare la libera circolazione di merci, servizi e persone. |
Emendamento 282
Proposta di regolamento
Articolo 41 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 41 quater |
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Piattaforma per i portatori di interessi in materia di emergenza e resilienza |
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1. La Commissione istituisce una piattaforma per i portatori di interessi per agevolare il dialogo e i partenariati settoriali riunendo i principali portatori di interessi, in particolare i rappresentanti degli operatori economici, le parti sociali, i ricercatori e la società civile. Tale piattaforma mira a incoraggiare gli operatori economici a elaborare tabelle di marcia volontarie in risposta a un'emergenza nel mercato interno. In particolare, tale piattaforma fornisce ai portatori di interessi una funzionalità che consente loro di: |
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2. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione e il comitato tengono conto dei risultati del dialogo e dei partenariati settoriali, nonché di eventuali contributi pertinenti forniti dai portatori di interessi a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 283
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione è assistita da un comitato per lo strumento per le emergenze nel mercato unico . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
1. La Commissione è assistita dal comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |
Emendamento 284
Proposta di regolamento
Articolo 42 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Prima dell'adozione di qualsiasi atto di esecuzione a norma del presente regolamento, e tenuto conto della relativa urgenza, la Commissione pubblica un progetto di atto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine ragionevole. |
Emendamento 285
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o da qualunque altra data fissata dai colegislatori . |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni . La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 286
Proposta di regolamento
Articolo 43 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 287
Proposta di regolamento
Articolo 44 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Relazioni e riesame |
Relazioni, riesame e valutazione |
Emendamento 288
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di pianificazione di emergenza , vigilanza e risposta alle emergenze nel mercato unico, proponendo eventuali miglioramenti, ove necessario, e accompagnandola , ove opportuno, con le proposte legislative pertinenti. |
1. Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione dell'efficacia del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione include in particolare una valutazione dei seguenti elementi: |
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La relazione è corredata , ove opportuno, delle proposte legislative pertinenti. |
Emendamento 289
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ogniqualvolta la modalità di emergenza viene disattivata, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul funzionamento del sistema di risposta alle emergenze, corredata, se necessario, di suggerimenti di miglioramento. Tale relazione valuta, in particolare, l'impatto delle misure di emergenza sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare sulla libertà d'impresa, sulla libertà di cercare un impiego e di lavorare e sul diritto di negoziazione e di azioni collettive, compreso il diritto di sciopero. |
Emendamento 290
Proposta di regolamento
Articolo 44 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Ai fini del paragrafo 1, il comitato e le autorità competenti degli Stati membri pertinenti forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni disponibili. |
Emendamento 291
Proposta di regolamento
Articolo 45 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Abrogazione |
Modifiche del regolamento (CE) n. 2679/98 |
Emendamento 292
Proposta di regolamento
Articolo 45 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data]. |
Il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio è così modificato: |
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«Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dagli specifici sistemi che regolano le relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali. Esso non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali.»; |
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«Articolo 5 bis |
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1. Se è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 14 del regolamento …/2023 (regolamento IMERA), gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento cessano di applicarsi per la durata di tale modalità. |
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2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dal presente regolamento prima dell'attivazione della modalità di emergenza conformemente al [regolamento IMERA].». |
Emendamento 293
Proposta di regolamento
Articolo 46 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entrata in vigore |
Entrata in vigore e applicazione |
Emendamento 294
Proposta di regolamento
Articolo 46 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica a decorrere dal … [6 mesi dopo l'entrata in vigore]. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0246/2023).
(1 bis) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(1 ter) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(41) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(42) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(44) [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
(45) [riferimento all'atto adottato da inserire non appena disponibile]
(45) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26).
(48) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.
(49) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(55) Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(55) Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1788/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)