31983D0669

83/669/CEE: Decisione della Commissione dell'8 dicembre 1983 relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (Pratica n. IV/29.955 - Carbon Gas Technologie) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1983 pag. 0017 - 0021


++++

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell ' 8 dicembre 1983

relativa ad una procedura a norma dell ' articolo 85 del trattato CEE

( Pratica n . IV/29.955 - Carbon Gas Technologie )

( Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede )

( 83/699/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 ,

visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1292 , primo regolamento d ' applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare gli articoli 4 , 6 e 8 ,

vista la domanda di attestazione negativa presentata dalla Deutsche BP di Amburgo , in prosieguo DBP , il 9 ottobre 1979 , ai sensi dell ' articolo 2 del regolamento n . 17 , e vista la notificazione da quest ' ultima effettuata in via sussidiaria ai sensi dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , del citato regolamento , concernente un accordo di una durata indeterminata concluso dalla stessa BP , con Carbon Gas Technologie GmbH di Ratingen , in prosieguo CGT , con Deutsche Babcock Aktiengesellschaft , in prosieguo DB , con Deutsche Babcock Beteiligungs GmbH di Oberhausen , in prosieguo DBB , e con Projektierung Chemische Verfahrenstechnik GmbH di Ratingen , in prosieguo PCV ,

vista la pubblicazione ( 2 ) del contenuto essenziale della notificazione ai sensi dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 ,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ,

considerando che quanto segue :

I . I FATTI

L ' accordo notificato ha per oggetto la cooperazione di varie imprese , all ' interno dell ' impresa comune CGT , nel campo della gasificazione del carbone e , in prospettiva , la partecipazione di DBP alla suddetta impresa comune .

Gli accordi relativi all ' attività di CGT e alla cooperazione fra i partecipanti sono essenzialmente i seguenti :

- CGT è un ' impresa comune costituita da DBB e PCV , avente ad oggetto principalmente lo sviluppo di un procedimento combinato di gasificazione del carbone sotto pressione per l ' uso di carbone grezzo preparato secondo un procedimento semplificato fino al suo impiego industriale , nonchù lo sfruttamento commerciale dei relativi diritti ( oggetto della cooperazione ) ;

- CGT è stata costituita a tempo indeterminato . Lo scioglimento della società non è previsto nel contratto . Ciascun socio può peraltro cedere in qualsiasi momento la totalità delle proprie quote ad una società ad esso collegata , della quale egli possieda almeno il 51 % del capitale o la quale controlli almeno il 51 % del capitale del socio . È tuttavia vietata la cessione di quote alla British Petroleum Company Ltd di Londra ./ Gli altri soci hanno diritto di opzione per l ' acquisto delle quote sociali offerte a terzi ;

- DBP detiene una partecipazione del 33,33 % al capitale di CGT ; le altre quote sono possedute in parti uguali da DBB e PCV ;

- la società ha tre amministratori , ciascuno dei quali è nominato separatamente da DBB , PCV e DBP . Essa è rappresentata da due amministratori che agiscono congiuntamente o da un amministratore e da un procuratore che agiscono congiuntamente . Tutte le questioni che superano i limiti dell ' ordinaria amministrazione della società ( quali la programmazione finanziaria , la costituzione di fideiussioni , la realizzazione di investimenti rilevanti , ecc . ) sono soggette all ' approvazione dell ' assemblea dei soci . Le deliberazioni di quest ' ultima sono valide quando vi siano rappresentati almeno due terzi del capitale sociale e le decisioni siano state prese all ' unanimità ;

- DBP , DB , DBB e PCV si impegnano a mettere gratuitamente a disposizione di CGT il loro attuale e futuro Know-how che possa essere a questa utile per la realizzazione dell ' oggetto della cooperazione . PCV ha inoltre conferito all ' impresa comune tutto il suo Know-how esistente nel campo della cooperazione , ivi compresi i diritti sui brevetti validi che essa possiede nel campo della gasificazione del carbone ;

- DBP , DB e PCV si impegnano , anche per le imprese ad esse collegate , a non far concorrenza a CGT nel campo della cooperazione per tutto il periodo in cui parteciperanno all ' impresa comune . Solo la società madre della DBP , la British Petroleum Co . Ltd , non è sottoposta a quest ' obbligo ;

DBP , DB , DBB e PCV si impegnano a non utilizzare nella propria impresa nù a cedere a terzi o a imprese collegate ai sensi degli articoli da 17 a 19 della legge federale sulle azioni ( imprese controllate e controllanti , imprese appartenenti a un gruppo , imprese a partecipazione incrociatà ) le informazioni riservate che essi possano ottenere , nel periodo di validità del contratto di cooperazione , da altri partecipanti o da CGT in relazione all ' oggetto della cooperazione ;

- nell ' eventualità di un loro recesso da CGT , i soci si impegnano a non sfruttare personalmente nù a cedere a terzi , per un periodo di cinque anni , il Know-how spettante alla CGT nel campo della cooperazione . Per la violazione di quest ' obbligo è comminata una penale di 100 000 DM . In caso di contestazione , il socio che si sia ritirate deve fornire la prova di non aver utilizzato nù aver ceduto a terzi il Know-how spettante a CGT nel campo della cooperazione . Le parti contraenti si impegnano a far rispettare tale obbligo anche alle imprese ad essi collegate ;

- le parti concordato che la Deutsche Babcock Aktiengesellschaft , società madre di DBB , ottenga a tempo opportuno da CGT una licenza non esclusiva per la costruzione e la commercializzazione sul mercato mondiale degli impianti progettati e realizzati da CGT . DBP ha intenzione di procedere in un secondo tempo all ' acquisto e all ' esercizio degli impianti che costituiscono l ' oggetto di CGT .

L ' attività principale di CGT è la ricerca e lo sviluppo all ' esercizio di un impianto pilota . È quindi prevista la costruzione di un impianto dimostrativo che diventerà operativo non prima della fine del 1988 . I costi sino a quel momento dovrebbero ammontare a 400-500 milioni di DM . Una parte dei costi del progetto sono finanziati con fondi pubblici . Dopo la fase di sviluppo è prevista la conclusione del contratto di licenza non esclusiva per DB . Inoltre CGT partecipa alla commercializzazione del procedimento messo a punto nel senso che fornisce , nel quadro della produzione e della gestione di impianti di gasificazione del carbone sotto pressione , in particolare le specifiche tecniche ( basic design ) , trasferisce la tecnologia e provvede alla relativa assistenza tecnica .

Originariamente , le parti dell ' accordo erano , senza eccezioni , imprese di primari gruppi europei e mondiali operanti nel settore impiantistico o energetico : il gruppo Deutsche Babcock ( 200 milioni di DM di capitale ) , il gruppo Flick ( PCV ) , con in capitale di 700 milioni di DM , British Petroleum Co . Ltd con un capitale di 500 milioni di £ . Nell ' ottobre 1982 l ' allora presidente del comitato direttivo di PCV , Manfred Nemitz , acquistò dalla Friedrich Flick Industrieverwalting KGaA ( società in accomandita per azioni ) tutte le quote sociali di PCV .

Sul mercato comunitario sono attualmente vari i procedimenti per la gasificazione del carbone , che hanno raggiunto gradi diversi di sviluppo . Le principali industrie in concorrenza sono Lurgi GmbH , Fried . Krupp GmbH , AGIP , Shell , Texaco , Ruhrkohle AG , Saarbegwerke AG e Rheinische Braunkohlenwerke AG .

A seguito della comunicazione della notificazione , a norma dell ' articolo 19 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 del Consiglio , alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi .

II . VALUTAZIONE GIURIDICA

A . Applicazione dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE

Ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune e vietati gli accordi fra imprese che siano idonei a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire , restringere o falsare la concorrenza all ' interno del mercato comune .

Gli accordi conclusi da DBP , CGT , DB , DBB e PCV incorrono in tale divieto per le ragioni qui di seguito indicate :

1 . L ' accordo sull ' obiettivo della cooperazione in un settore che può assumere una notevole importanza per l ' approvvigionamento energetico , prevede da parte dei partecipanti all ' accordo e da parte di tutte le imprese a loro associate la rinuncia alla concorrenza nei confronti dell ' impresa comune nel settore oggetto di cooperazione e pertanto comporta la loro rinuncia a farsi reciprocamente concorrenza . Anche se , contrariamente a quanto avviene per gli altri due soci , non è espressamente vietata alla Britisch Petroleum Company Ltd concorrenza con l ' impresa comune , tale concorrenza risulta tuttavia poco probabile . Ogni partecipante all ' accordo dispone direttamente , oppure sulla base di partecipazioni , di un ' esperienza scientifica o materiale nel settore della gasificazione o della liquefazione del carbone , i cui prodotti finali ( gas e olio combustibile ) hanno caratteristiche di notevole sostituibilità . Si deve pertanto supporre che , sotto il profilo dell ' importanza del loro capitale , del loro peso economico e dei settori su cui fanno perno le loro attività , DBP e DB sarebbero in grado di raggingere singolarmente l ' obiettivo della cooperazione . Pertanto , il divieto di concorrenza imposto ai partecipanti per effetto dell ' accordo , oppure l ' improbabilità che si facciano reciprocamente concorrenza , quale conseguenza dell ' accordo tende a porre in essere o provoca una restrizione della concorrenza all ' interno del mercato comune . In considerazione dell ' importanza dei partecipanti nell ' ambito del settore industriale e dell ' utilità della nuova tecnologia che si intende realizzare nel settore energetico tale restrizione ù anche significativa .

Alle stesse conclusioni si perviene quando si considera l ' obbligo assunto dai soci che recedano dalla CGT , di non sfruttare personalmente nù di cedere a terzi , per un periodo di cinque anni , il Know-how nel settore che è oggetto della loro cooperazione e appartenente a CGT . Questo obbligo preclude al socio recedente l ' utilizzazione del Know-how che esso ha messo a disposizione a titolo gratuito dell ' impresa comune all ' atto della costituzione di questa o in momenti successivi . Esso rafforza il divieto di concorrenza imposto ai soci in quanto rende più difficile al socio che abbia posto termine alla sua partecipazione all ' impresa comune , di esercitare atti di concorrenza nel settore oggetto della cooperazione .

2 . Tutte le imprese partecipanti appartengono a potenti gruppi industriali , dotati di considerevoli mezzi materiali e finanziari e operanti in quasi tutti i paesi della Comunità , ad eccezione forse di PCV dato che il gruppo Flick non ne detiene più il capitale . Essi sono pertanto in grado di utilizzare in parecchi paesi della Comunità la tecnologia messa a punto da CGT . Le clausole restrittive della concorrenza hanno per effetto di eliminare le parti contraenti dal campo degli scambi intracomunitari come offerenti di conoscenze tecnologiche nell ' ambito della cooperazione . Gli accordi sono quindi idonei a restringere gli scambi commerciali tra gli Stati membri . Data l ' attuale struttura delle forniture di gas nella Comunità europea ( che è caratterizzata da un notevole interscambio comunitario ) anche l ' interscambio commerciale tra Stati membri risente delle modificazioni dell ' offerta di gas sul mercato .

B . Applicabilità dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato CEE

A norma dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , le disposizioni dell ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo fra imprese che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico , pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell ' utile che ne deriva , ed evitando di :

a ) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi ,

b ) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi .

1 . Dal 1973 le importazioni di petrolio greggio della Comunità sono sottoposte a delle tensioni che sono periodiche al livello delle quantità disponibili e continue al livello dei prezzi . Nondimeno , il petrolio greggio rappresenta quasi il 49 % del consumo di energia primaria nella Comunità . In questa situazione , costituisce un ' esigenza inderogabile sia diminuire la dipendenza della Comunità da questa fonte di energia , sia il diversificare l ' approvvigionamento energetico della Comunità , mediante il ricorso a fonti energetiche alternative , e specialmente a quelle disponibili all ' interno della Comunità .

Nella ricerca di una maggiore diversificazione a autonomia - e quindi di una maggiore stabilità - dell ' approvvigionamento energetico della Comunità , la gasificazione del carbone apre favorevoli prospettive grazie al più efficiente sfruttamento dei giacimenti carboniferi nella Comunità . Rispetto alla combustione diretta del carbone nelle centrali elettriche , la produzione di energia elettrica a partire dal gas così ottenuto sembra inoltre suscettibile di portare ad una utilizzazione del carbone con un migliore rendimento energetico e un minore inquinamento . Il controllo di questa tecnologia potrà inoltre offrire alle imprese comunitarie del settore apprezzabili possibilità di commercializzazione anche al di fuori della Comunità . Sulla base di questi presupposti , le istituzioni della Comunità hanno più volte sottolineato la necessità allo sviluppo dei procedimenti per la liquefazione e la gasificazione del carbone . Già nel 1975 , nella sua comunicazione al Consiglio « Orientamenti a medio termine per il carbone 1975-1985 » ( 3 ) la Commissione dichiarava che il procediemnto di gasificazione del carbone poteva costituire un fattore di rilievo nella strategia della Comunità nel campo dei rifornimenti energetici . Sucessivamente , il Consiglio adottava , su proposta della Commissione , due regolamenti ( 4 ) , che prevedono la concessione di contributi a progetti finalizzati allo sfruttamento di fonti alternative di energia e principalmente la gasificazione e la liquefazione dei combustibili solidi . Il Consiglio d ' Europa raccomandava il 21 ed 22 giugno 1979 a Strasburgo che la strategia energetica comunitaria avesse come obietttivo la realizzazione di una maggiore indipendenza dall ' aprovvigionamento petrolifero e raccomandava lo sviluppo di nuovi procedimenti per la trasformazione del carbone .

L ' accordo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati . Vero è che ognuno dei gruppi ai quali appartengono le imprese contraenti potrebbe , da solo , raggiungere gli obiettivi che si prefigge il rapporto di cooperazione , ma nel valutare la posizione dei contraenti sotto il profilo della concorrenza occorre tener conto di alcune circostanze in virtù delle quali la realizzazione del progetto mediante un ' impresa comune presenta determinati vantaggi . A tal fine , occorre aver riguardo al fatto che i singoli gruppi hanno ciascuno delle specializzazione differenti che si presentano complementari rispetto agli obiettivi della cooperazione che i gruppo stessi hanno istituito : la tecnologia di base dei processi nel caso di PC ( ex Flick ) , l ' impiantistica industriale nel caso di Deutsche Badcock e l ' esperienza nel campo della raffinazione ( lavorazione che presenta una stretta affinità con la gasificazine del carbone ) per British Petroleum .

Tenuto conto della complementarità già esistente fra le specializzazioni dei vari contraenti , la cooperazione di questi nell ' ambito dell ' IC , con l ' esclusione di reciproci atti di concorrenza , offre , in ordine al conseguimento dell ' oggetto della cooperazione prospettive migliori di quelle che offrirebbe la concorrenza stessa . Il divieto di concorrenza imposto agli associati nel quadro della cooperazione obbliga inoltre le imprese a concentrare le loro forze nello sviluppo di una nuova tecnologia all ' interno dell ' impresa comune , con conseguente prevedibile risparmio di tempo e di costi . I costi di questo programma di ricerca e di sviluppo sono preventivati intorno ai 500 milioni di DM ; è peraltro assodato che se la o le parti che disponessero di risorse sufficienti cercassero di raggiungere da soli gli stessi obiettivi che si sono prefissi di realizzare in cooperazione , i partecipanti dovrebbero sostenere costi nettamente superiori proprio perchù verrebbero meno i vantaggi costituiti dallo scambio delle loro concoscenze tecniche si completano . Si può pertanto ritenere che l ' impiego coordinato delle risorse aziendali all ' interno dell ' IC renda più agevole e più rapido il passaggio del progetto comune dalla fase della ricerca e progettazione a quella dell ' applicazione industriale . L ' accordo contribuisce pertanto a promuovere il progresso tecnico ed economico .

2 . Riducendo le eventuali difficoltà che - stando all ' esperienza di questi ultimi anni - si potrebbero verificare nell ' importazione di idrocarburi nella Comunità , la gasificazione del carbone è idonea a fornire un consistente contributo a un approvvigionamento energetico che offra ai consumatori maggiore stabilità e sicurezza per prezzi e quantità . Infatti , la presenza in tale mercato di concorrenti potenti garantisce che i contraenti non potranno riservare a sù soltanto gli utili che ricavano dall ' esercizio dell ' IC . Sotto questo profilo il loro accordo è quindi idoneo a riservare ai consumatori una congrua parte dell ' utile derivante dall ' IC .

3 . L ' accordo non impone alle imprese interessate alcuna restrizione che non sia indispensabile per il conseguimento dei citati obiettivi .

- Un accordo che avesse per oggetto unicamente lo scambio o la concessione di licenze , o un accordo di specializzazione , non riuscirebbe a raggiungere il traguardo prefisso nella stessa misura di una società cui i soci fondatori abbiano conferito tutti i mezzi appropriati .

- Il divieto che preclude ai contraenti la possibilità di entrare in concorrenza con l ' IC è - nella fattispecie - una clausola indispensabile del contratto . È quindi lecito presumere che le parti possano concentrare tutti i loro sforzi per raggiungere l ' oggetto dell ' accordo di cooperazione solo se viene eliminata la possibilità di procurarsi un vantaggio individuale della concorrenza .

- Un ' altra limitazione indispensabile per realizzare l ' oggetto dell ' accordo di cooperazione deve ritenersi l ' impegno , assunto dalle parti , di non sfruttare direttamente nè di cedere a terzi la tecnologia di CGT nel campo della cooperazione nei cinque anni successivi al loro eventuale recesso dall ' IC Questa limitazione serve in una certa misura a premunirsi contro atti di concorrenza di un socio uscente o di imprese estranee all ' accordo e senza di essa non è possibile realizzare l ' oggetto della cooperazione .

4 . L ' accordo non offre ai soci la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti contrattuali , poichù non solo all ' interno ed all ' esterno del mercato comune sono già sperimentati procedimenti di tipo diverso per la gasificazione del carbone , ma vari altri procedimenti sono in corso di sviluppo . Parecchie grandi imprese della Comunità europea sono impegnate nella prospezione di questo mercato . Il successo delle iniziative in questo campo dipende sia dalla qualità della loro tecnologia ( e dai relativi costi ) sia dal tipo , dall ' origine e dal prezzo del carbone che utilizzano . Tutto ciò assicura , in questo settore , una concorrenza effettiva .

C . Applicabilità dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17

Ai sensi dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 , la dichiarazione di esenzione sulla base dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , può essere corredata da condizioni ed oneri .

Nel caso in esame , la Commissione deve essere messa in grado di accertarsi che la concorrenza all ' interno del mercato comune non sia ulteriormente ristretta da iniziative , attuali o future , dovute al fatto che i contraenti o le società che appartengono ai rispettivi gruppi dei contraenti esercitino direttamente o indirettamente ( tramite la partecipazione ad altre imprese ) attività nel campo della gasificazione del carbone nel mercato comune indipendentemente dalla CGT . Non si può infatti escludere che in tali condizioni si verifichi , all ' interno dei gruppi di imprese , un conflitto d ' interessi opposti , dal quale possano scaturire tendenze alla compartimentazione del mercato . Di conseguenza , deve porsi a carico delle imprese partecipanti all ' accordo un obbligo che permetta alla Commissione di intervenire contro pratiche siffatte .

L ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento n . 17 dispone inoltre che una dichiarazione della Commissione ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , del trattato possa essere emanata per un periodo determinato .

Stante l ' entità degli investimenti che devono essere effettuati dai soci , non si può fissare un termine troppo ravvicinato per la realizzazione dell ' oggetto della loro cooperazione . In un primo tempo occorerà che questo termine corrisponda al periodo che arriva fino all ' entrata in esercizio di un impianto dimostrativo . È pertanto opportuno fissare al 31 dicembre 1989 la scadenza del periodo di validità dell ' esenzione .

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Ai sensi dell ' articolo 85 , paragrafo 3 , l ' articolo 85 , paragrafo 1 , del trattato CEE , viene dichiarato inapplicabile all ' accordo stipulato il 29 maggio 1979 dalla Deutsche BP da un lato e dalla Carbon Gas Technologie GmbH e i soui dall ' altro ; tale accordo riguarda la partecipazione della Deutsche BP alla società Carbon Gas Technologie GmbH , costituita il 14 dicembre 1977 .

Articolo 2

La dichiarazione di esenzione è condizionata all ' obbligo per la CGT di trasmettere alla Commissione tutti i contratti di licenza conclusi con i suoi soci , immediatamente dopo la loro conclusione .

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 ottobre 1979 ed è applicabile fino al 31 dicembre 1989 .

Articolo 9

Le seguenti imprese :

- Deutsche BP Aktiengesellschaft , ueberseering 2 , D-200 Hamburg 60 ;

Deutsche Badcock Aktiengesellschaft , Duisburger Str . 375 , D-4200 Oberhausen 1 ;

- Deutsche Badcock-Beteiligungs GmbH , Duisburger Str . 375 , D-4200 Oberhaussen 1 ;

- Projektierung Chemische Verfahrenstechnik GmbH , Ten Eicken 12 , D-4030 Ratingen 1 , Haus Hohbeck ;

- Carbon Gas Technologie GmbH , Ten Eiken 12 , D-4030 Ratingen 1 , Haus Hohbeck ,

sono destinatarie della presente decisione .

Fatto a Bruxelles , l ' 8 dicembre 1983 .

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204-62 .

( 2 ) GU n . C 220 del 17 . 8 . 1983 , pag . 4 .

( 3 ) GU n . C 22 del 30 . 1 . 1975 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 158 del 1 6 . 6 . 1978 , pag . 3 . ; GU n . L 93 del 12 . 4 . 1979 , pag . 5 .