COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.7.2021
COM(2021) 559 final
ALLEGATI
della
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
{SEC(2021) 560 final} - {SWD(2021) 631 final} - {SWD(2021) 632 final} - {SWD(2021) 637 final} - {SWD(2021) 638 final}
ALLEGATO I
Comunicazione
La relazione sullo stato dei lavori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento deve comprendere quanto meno gli elementi seguenti.
1.Fissazione degli obiettivi:
a)proiezioni di diffusione dei veicoli al 31 dicembre degli anni 2025, 2030 e 2035 per:
–veicoli stradali leggeri, distinguendo tra veicoli elettrici a batteria, ibridi plug-in e a idrogeno;
–veicoli pesanti, distinguendo tra veicoli elettrici a batteria e a idrogeno;
b)obiettivi per il 31 dicembre 2025, 2030 e 2035 per:
–infrastruttura di ricarica elettrica per i veicoli leggeri: numero di stazioni di ricarica e potenza di uscita (classificazione delle stazioni di ricarica conformemente all'allegato III del presente regolamento);
–sviluppo di stazioni di ricarica non accessibili al pubblico per i veicoli leggeri;
–infrastruttura di ricarica elettrica per i veicoli pesanti: numero di stazioni di ricarica e potenza di uscita;
–sviluppo di stazioni di ricarica non accessibili al pubblico per i veicoli pesanti;
–stazioni di rifornimento di idrogeno: numero di stazioni di rifornimento, capacità delle stazioni di rifornimento e connettore fornito;
–stazioni stradali di rifornimento di GNL: numero di stazioni di rifornimento e capacità delle stazioni;
–punti di rifornimento di GNL presso i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione (porto) e della capacità per porto;
–fornitura di elettricità da terra presso i porti marittimi della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione esatta (porto) e della capacità di ciascuna installazione situata nel porto;
–fornitura di elettricità da terra presso i porti di navigazione interna della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T, con indicazione dell'ubicazione (porto) e della capacità;
–fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento, numero di installazioni per aeroporto della rete centrale TEN-T e della rete globale TEN-T;
–altri obiettivi nazionali per i quali non vige obbligatorietà a livello di UE. Per l'infrastruttura per i combustibili alternativi nei porti, negli aeroporti e per il trasporto ferroviario devono essere comunicate ubicazione e capacità/dimensioni dell'installazione.
2.Tassi di utilizzo: per le categorie di cui al punto 1, lettera b), comunicazione del grado di utilizzo di tali infrastrutture.
3.Livello di conseguimento degli obiettivi nazionali comunicati per la diffusione dei combustibili alternativi nei diversi modi di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo):
–livello di conseguimento degli obiettivi di realizzazione dell'infrastruttura di cui al punto 1, lettera b), per tutti i modi di trasporto, in particolare per quanto riguarda stazioni di ricarica elettrica, sistemi stradali elettrici (se del caso), stazioni di rifornimento di idrogeno, fornitura di elettricità da terra nei porti marittimi e di navigazione interna, bunkeraggio di GNL nei porti marittimi della rete centrale TEN-T, altra infrastruttura per combustibili alternativi nei porti, fornitura di elettricità agli aeromobili in stazionamento, punti di rifornimento di idrogeno e punti di ricarica elettrica per i treni;
–per i punti di ricarica, indicazione del rapporto tra infrastrutture pubbliche e private;
–diffusione dell'infrastruttura per combustibili alternativi all'interno dei nodi urbani.
4.Misure giuridiche: informazioni sulle misure giuridiche, che possono consistere in misure legislative, regolamentari o amministrative a sostegno della realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, quali licenze edilizie, licenze per la costruzione di parcheggi, certificazione ambientale delle imprese e concessioni per le stazioni di rifornimento.
5.Informazioni sulle misure strategiche a sostegno dell'attuazione del quadro strategico nazionale, tra cui:
–incentivi diretti per l'acquisto di mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi o per la costruzione dell'infrastruttura;
–disponibilità di incentivi fiscali per promuovere i mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi e la relativa infrastruttura;
–uso di appalti pubblici a sostegno dei combustibili alternativi, compresi gli appalti congiunti;
–incentivi non finanziari sul versante della domanda: ad esempio, accesso preferenziale ad aree a circolazione limitata, politica dei parcheggi, corsie riservate.
6.Sostegno pubblico alla realizzazione e alla produzione, tra cui:
–stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati alla realizzazione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e modo di trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo);
–stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno degli impianti di produzione delle tecnologie per i combustibili alternativi, ripartiti per combustibile alternativo e modo di trasporto;
–valutazione di eventuali esigenze particolari durante la fase iniziale della realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi.
7.Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati al sostegno di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione riguardo ai combustibili alternativi, ripartiti per combustibile e relativa origine, distinguendo tra forme fossili e rinnovabili, e per modo di trasporto.
ALLEGATO II
Specifiche tecniche
1.Specifiche tecniche per la fornitura di elettricità per il trasporto su strada
1.1.Punti di ricarica di potenza standard per i veicoli a motore: i punti di ricarica di potenza standard in corrente alternata (CA) per i veicoli elettrici devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN 62196-2:2017.
1.2.Punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli a motore:
–i punti di ricarica di potenza elevata in corrente alternata (CA) per i veicoli elettrici devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN 62196-2:2017;
–i punti di ricarica di potenza elevata in corrente continua (CC) per i veicoli elettrici devono essere dotati, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato "Combo 2", quali descritti nella norma EN 62196-3:2014.
1.3.Punti di ricarica senza fili per i veicoli a motore quali specificati dal regolamento delegato (UE) 2021/ […/…] della Commissione che integra la direttiva 2014/94 UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica senza fili per i veicoli a motore.
1.4.Punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L quali specificati dal regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione.
1.5.Punti di ricarica per gli autobus elettrici quali specificati dal regolamento delegato (UE) 2021/ […/…] della Commissione che integra la direttiva 2014/94 UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative ai punti di ricarica per i veicoli a motore.
1.6.Specifiche tecniche per la sostituzione delle batterie per i veicoli a motore.
1.7.Specifiche tecniche relative al connettore per la ricarica dei veicoli pesanti (ricarica CC).
1.8.Specifiche tecniche per la ricarica senza fili statica induttiva per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri.
1.9.Specifiche tecniche per la ricarica senza fili statica induttiva per i veicoli pesanti.
1.10.Specifiche tecniche per la ricarica senza fili dinamica induttiva per le autovetture e i veicoli leggeri.
1.11.Specifiche tecniche per la ricarica senza fili dinamica induttiva per i veicoli pesanti.
1.12.Specifiche tecniche per la ricarica senza fili statica induttiva per gli autobus elettrici.
1.13.Specifiche tecniche per la ricarica senza fili dinamica induttiva per gli autobus elettrici.
1.14.Specifiche tecniche per i sistemi stradali elettrici (electric road system, ERS) per l'alimentazione elettrica dinamica da linee aeree attraverso un pantografo per veicoli pesanti.
1.15.Specifiche tecniche per i sistemi stradali elettrici (ERS) per l'alimentazione elettrica dinamica dal livello del suolo attraverso rotaie conduttrici per autovetture, veicoli leggeri e veicoli pesanti.
1.16.Specifiche tecniche per la sostituzione delle batterie per i veicoli della categoria L.
1.17.Ove possibile, specifiche tecniche per la sostituzione delle batterie per le autovetture e i veicoli leggeri.
1.18.Ove possibile, specifiche tecniche per la sostituzione delle batterie per i veicoli pesanti.
1.19.Specifiche tecniche per le stazioni di ricarica al fine di garantire l'accesso agli utenti con disabilità.
2.Specifiche tecniche per lo scambio di comunicazioni nell'ecosistema di ricarica dei veicoli elettrici
2.1.Specifiche tecniche relative alla comunicazione tra il veicolo elettrico e il punto di ricarica (comunicazione vehicle to grid).
2.2.Specifiche tecniche relative alla comunicazione tra il punto di ricarica e il sistema di gestione del punto di ricarica (comunicazione back-end).
2.3.Specifiche tecniche relative alla comunicazione tra il gestore del punto di ricarica, i fornitori di servizi di mobilità elettrica e le piattaforme di e-roaming.
2.4.Specifiche tecniche relative alla comunicazione tra il gestore del punto di ricarica e i gestori dei sistemi di distribuzione.
3.Specifiche tecniche per la fornitura di idrogeno per il trasporto su strada
3.1.I punti di rifornimento di idrogeno situati all'aperto che erogano idrogeno gassoso usato come carburante per veicoli a motore devono essere conformi alle specifiche tecniche della norma ISO/TS 20100 relativa all'idrogeno gassoso utilizzato come combustibile.
3.2.La purezza dell'idrogeno erogato presso i punti di rifornimento deve essere conforme alle specifiche tecniche della norma ISO 14687:2019.
3.3.I punti di rifornimento di idrogeno devono utilizzare algoritmi e apparecchiature per il rifornimento conformi alla norma ISO 19880-1:2020 relativa all'idrogeno gassoso utilizzato come combustibile.
3.4.I connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso devono essere conformi alla norma ISO 17268:2020 relativa ai dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli a motore alimentati a idrogeno gassoso.
3.5.Specifiche tecniche per i connettori dei punti di rifornimento che erogano idrogeno gassoso (compresso) per i veicoli pesanti.
3.6.Specifiche tecniche per i connettori dei punti di rifornimento che erogano idrogeno liquefatto per i veicoli pesanti.
4.Specifiche tecniche per la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo e la navigazione interna
4.1.La fornitura di elettricità da terra per le navi adibite alla navigazione marittima, compresi la progettazione, il montaggio e le prove dei sistemi, deve essere conforme alle specifiche tecniche della norma IEC/IEEE 80005-1:2019 per i collegamenti a terra rispettivamente ad alta tensione e a bassa tensione.
4.2.La fornitura di elettricità da terra (lungo le coste) per le navi adibite alla navigazione interna deve essere conforme al regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione.
4.3.Specifiche tecniche per i punti di ricarica delle batterie a terra per le navi adibite alla navigazione marittima, comprese l'interconnettività e l'interoperabilità dei sistemi per le navi adibite alla navigazione marittima.
4.4.Specifiche tecniche per i punti di ricarica delle batterie a terra per le navi adibite alla navigazione interna, comprese l'interconnettività e l'interoperabilità dei sistemi per le navi adibite alla navigazione interna.
4.5.Specifiche tecniche per l'interfaccia di comunicazione dal porto alla rete per i sistemi automatizzati di alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply, OPS) e di ricarica delle batterie per le navi adibite alla navigazione marittima.
4.6.Specifiche tecniche per l'interfaccia di comunicazione dal porto alla rete per i sistemi automatizzati di alimentazione elettrica da terra (OPS) e di ricarica delle batterie per le navi adibite alla navigazione interna.
4.7.Ove possibile, specifiche tecniche per la sostituzione e la ricarica delle batterie nelle stazioni a terra per le navi adibite alla navigazione interna.
5.Specifiche tecniche per il bunkeraggio di idrogeno per il trasporto marittimo e la navigazione interna
5.1.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento e il bunkeraggio di idrogeno gassoso (compresso) per le navi alimentate a idrogeno adibite alla navigazione marittima.
5.2.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento e il bunkeraggio di idrogeno gassoso (compresso) per le navi alimentate a idrogeno adibite alla navigazione interna.
6.Specifiche tecniche per il bunkeraggio di metanolo per il trasporto marittimo e la navigazione interna
6.1.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento e il bunkeraggio di metanolo rinnovabile per le navi alimentate a metanolo adibite alla navigazione marittima.
6.2.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento e il bunkeraggio di metanolo rinnovabile per le navi alimentate a metanolo adibite alla navigazione interna.
7.Specifiche tecniche per il bunkeraggio di ammoniaca per il trasporto marittimo e la navigazione interna
7.1.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento e il bunkeraggio di ammoniaca rinnovabile per le navi alimentate ad ammoniaca adibite alla navigazione marittima.
7.2.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento e il bunkeraggio di ammoniaca rinnovabile per le navi alimentate ad ammoniaca adibite alla navigazione interna.
8.Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di gas naturale
8.1.I punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per i veicoli a motore devono essere conformi al regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione.
8.2.I connettori/bocchettoni per il GNC devono essere conformi al regolamento UNECE n. 110 (che fa riferimento alla norma ISO 14469:2017).
8.3.I punti di rifornimento di GNL per veicoli a motore devono essere conformi al regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione.
8.4.I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o le navi adibite alla navigazione marittima devono essere conformi al regolamento delegato (UE) 2019/1745 della Commissione.
9.Specifiche tecniche relative all'etichettatura dei combustibili
9.1.L'etichetta "Combustibili - Identificazione della compatibilità dei veicoli - Espressione grafica per l'informazione agli utenti" deve essere conforme alla norma 16942:2016+A1:2021.
9.2.L'etichetta "Identificazione della compatibilità dei veicoli e delle infrastrutture - Espressione grafica per l'informazione agli utenti sull'alimentazione dei veicoli elettrici" deve essere conforme alla norma EN 17186.
9.3.Metodologia comune per il raffronto dei prezzi unitari dei combustibili alternativi stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/732 della Commissione.
ALLEGATO III
Obblighi di comunicazione per quanto riguarda la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e la diffusione dei veicoli elettrici
1.Gli Stati membri devono classificare le loro comunicazioni per quanto riguarda la diffusione dei veicoli elettrici come segue:
–veicoli elettrici a batteria, distinguendo tra le categorie M1, N1, M2/3 e N2/3;
–veicoli elettrici ibridi plug-in, distinguendo tra le categorie M1, N1, M2/3 e N2/3.
2.Gli Stati membri devono classificare le loro comunicazioni per quanto riguarda la diffusione dei punti di ricarica come segue:
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Categoria
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Sottocategoria
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Potenza di uscita massima
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Definizione ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento
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Categoria 1 (CA)
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Punto di ricarica CA
lenta, monofase
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P < 7,4 kW
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Punto di ricarica di potenza standard
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Punto di ricarica CA di velocità
media, trifase
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7,4 kW ≤ P ≤ 22 kW
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Punto di ricarica CA
rapida, trifase
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P > 22 kW
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Punto di ricarica di potenza elevata
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Categoria 2 (CC)
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Punto di ricarica CC lenta
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P < 50 kW
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Punto di ricarica CC rapida
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50 kW ≤ P < 150 kW
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Punto di ricarica CC ultrarapida - livello 1
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150 kW ≤ P < 350 kW
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Punto di ricarica CC ultrarapida - livello 2
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P ≥ 350 kW
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3.I seguenti dati devono essere forniti distinguendo tra infrastruttura di ricarica per i veicoli leggeri e infrastruttura di ricarica per i veicoli pesanti:
–numero di punti di ricarica, da indicare per ciascuna delle categorie di cui al punto 2;
–numero di stazioni di ricarica secondo la stessa classificazione dei punti di ricarica;
–potenza di uscita aggregata totale delle stazioni di ricarica;
–numero di stazioni non in funzione per il 50 % dei giorni disponibili di un dato anno.
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
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Direttiva 2014/94/UE
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Presente regolamento
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Articolo 1
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Articolo 1
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Articolo 2, punto 1)
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Articolo 2, punto 3)
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Articolo 2
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Articolo 2
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Articolo 3
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-
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Articolo 4
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Articolo 4
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Articolo 5
|
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-
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Articolo 6
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|
Articolo 7
|
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Articolo 6, paragrafo 4
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Articolo 8
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Articolo 9
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Articolo 10
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Articolo 6, paragrafo 1
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Articolo 11
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Articolo 12
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Articolo 3
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Articolo 13
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Articolo 10
|
Articoli 14, 15 e 16
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Articolo 7
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Articolo 17
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Articolo 18
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Articolo 19
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Articolo 8
|
Articolo 20
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|
Articolo 9
|
Articolo 21
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Articolo 22
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Articolo 11
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Articolo 23
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_
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Articolo 24
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Articolo 12
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Articolo 25
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|
Articolo 13
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