31995R2899

Regolamento (CE) n. 2899/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all' esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 16/12/1995 pag. 0022 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 2899/95 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 2448/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede modifiche per taluni prodotti dei codici NC 0403, 0404 e 0405, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996; che la classificazione di alcuni formaggi del codice NC 0406 è riservata all'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2806/95 (5), ha predisposto sulla base della nomenclatura combinata una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni; che occorre quindi adattare quest'ultima alle modifiche di cui sopra;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 10 è modificato come segue:

- i dati relativi ai codici NC da 0403 10 a 0403 10 36 sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato I;

- i dati relativi al codice NC 0404 90 sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato II;

- i dati relativi al codice NC 0405 sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato III;

- i dati relativi alle sottovoci da 0406 90 02 a 0406 90 06 sono soppressi;

- nelle note 4 e 5, i riferimenti alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1098/68 sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95;

- nella nota 6 è soppresso il codice NC 0406 90 93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.

(3) GU n. L 259 del 30. 10. 1995, pag. 1.

(4) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 14.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>