32004R0762

Regolamento (CE) n. 762/2004 della Commissione, del 23 aprile 2004, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0008 - 0013


Regolamento (CE) n. 762/2004 della Commissione

del 23 aprile 2004

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca(1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde(3) e il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(4) specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Il regolamento (CE) n. 2340/2002 e il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(5), fissano contingenti per taluni stock per il 2004.

(3) Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo parte del loro contingente, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente 2004.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2004 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. Tali detrazioni si applicano tenendo conto anche delle disposizioni specifiche che disciplinano gli stock che rientrano nel campo di applicazione di organizzazioni di pesca regionali.

(5) Il regolamento (CE) n. 847/96 prevede altresì che, in caso di superamento degli sbarchi consentiti nel 2003, si proceda a detrazioni ponderate dai contingenti nazionali del 2004 per taluni stock indicati nel regolamento (CE) n. 2340/2002 e nel regolamento (CE) n. 2341/2002.

(6) Alcuni Stati membri hanno chiesto l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di taluni stock, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2004.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti fissati nel regolamento (CE) n. 2340/2002 e nel regolamento (CE) n. 2287/2003 sono aumentati come indicato nell'allegato I o ridotti come indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

(3) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.

(4) GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2192/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 1).

(5) GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1.

ALLEGATO I

RIPORTO DEI CONTIGENTI AL 2004

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2004

>SPAZIO PER TABELLA>