COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 462 final
2020/0215(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che concede alla Slovacchia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.
Il 6 agosto 2020 la Slovacchia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità slovacche per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata, direttamente connessa al regime nazionale di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, dovuto alla pandemia di COVID-19. Il regime nazionale di riduzione dell'orario lavorativo mira a proteggere i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi e a ridurre così l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito. Consente alle imprese in difficoltà economiche di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro dei dipendenti, ai quali viene erogato un sostegno pubblico al reddito per le ore non lavorate. Hanno accesso al regime i datori di lavoro che hanno temporaneamente messo in cassa integrazione parte dei dipendenti nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2021. Tali datori di lavoro possono chiedere un rimborso dei costi salariali fino all'80 % dello stipendio lordo abituale del dipendente messo in cassa integrazione, fino a un massimo di 880 EUR al mese, a condizione che il dipendente rimanga assunto. Oltre al regime nazionale di riduzione dell'orario lavorativo, la Slovacchia ha introdotto le seguenti misure accompagnatorie: a) un contributo forfettario per dipendente da marzo alla fine di settembre 2020, vincolato a un calo del fatturato di almeno il 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); b) un contributo forfettario fino alla fine di settembre 2020 pagabile ai lavoratori autonomi con assicurazione sociale obbligatoria, vincolato a un calo del fatturato di almeno il 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); c) un rimborso pari all'80 % dello stipendio lordo del dipendente (fino a un massimo di 1 100 EUR) fino alla fine di settembre 2020 per le imprese chiuse per decreto; d) un'indennità forfettaria di 210 EUR al mese fino alla fine di settembre 2020 per i lavoratori che lavorano a contratto, le società unipersonali e i lavoratori autonomi.
La Slovacchia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.
Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Slovacchia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.
La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.
Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.
•Valutazione d'impatto
Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.
Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:
·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e
·la possibilità di rinnovare il debito.
2020/0215 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che concede alla Slovacchia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 agosto 2020 la Slovacchia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.
(2)Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Slovacchia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Slovacchia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'8,5 % e al 59,5 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Slovacchia diminuirà del 9,0 % nel 2020.
(3)L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Slovacchia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica slovacca connessa al regime nazionale di riduzione dell'orario lavorativo e alle misure analoghe, illustrate al considerando 4.
(4)Più nello specifico, la legge n. 5/2004 Coll. sui servizi per l'impiego, citata nella richiesta della Slovacchia del 6 agosto 2020, ha costituito la base per l'introduzione di una serie di misure volte ad parare l'impatto dell'epidemia di COVID-19, incluso un regime per sostenere i datori di lavoro che hanno temporaneamente messo i dipendenti in cassa integrazione tra marzo 2020 e dicembre 2021. Tali datori di lavoro possono chiedere un rimborso dei costi salariali fino all'80 % dello stipendio lordo abituale del dipendente messo in cassa integrazione, fino a un massimo di 880 EUR al mese, a condizione che il dipendente rimanga assunto. Sono state inoltre introdotte alcune misure accompagnatorie: a) un contributo forfettario per dipendente da marzo alla fine di settembre 2020, vincolato a un calo del fatturato almeno del 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); b) un contributo forfettario fino alla fine di settembre 2020 pagabile ai lavoratori autonomi con assicurazione sociale obbligatoria, vincolato a un calo del fatturato di almeno il 20 % (sostegno mensile da 180 EUR a 540 EUR a seconda del calo del fatturato); c) un rimborso pari all'80 % dello stipendio lordo del dipendente (fino a un massimo di 1 100 EUR) fino alla fine di settembre 2020 per le imprese chiuse per decreto; d) un'indennità forfettaria di 210 EUR al mese fino alla fine di settembre 2020 per i lavoratori che lavorano a contratto, le società unipersonali e i lavoratori autonomi. Tale indennità forfettaria può essere considerata una misura analoga ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito.
(5)La Slovacchia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Slovacchia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 077 457 000 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate per parare gli effetti socioeconomici della pandemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo, dato che di queste nuove misure beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Slovacchia. La Slovacchia intende finanziare 390 262 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 56 311 400 EUR mediante finanziamenti propri.
(6)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Slovacchia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 6 agosto 2020.
(7)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Slovacchia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.
(8)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.
(9)È opportuno che la Slovacchia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
(10)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Slovacchia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Slovacchia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.
Articolo 2
1.L'Unione mette a disposizione della Slovacchia un prestito dell'importo massimo di 630 883 600 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.
3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Slovacchia al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.
4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
5.La Slovacchia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.
6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.
Articolo 3
La Slovacchia può finanziare il regime nazionale di riduzione dell'orario lavorativo e le misure accompagnatorie previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera e), della legge n. 5/2004 Coll. sui servizi per l'impiego.
Articolo 4
La Slovacchia informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.
Articolo 5
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Articolo 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente