31981R1981

Regolamento (CEE) n. 1981/81 della Commissione, del 10 luglio 1981, recante modifica degli allegati 1, 4, 5 e 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 193 del 16/07/1981 pag. 0016 - 0018


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1981/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1981

recante modifica degli allegati 1 , 4 , 5 e 8 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi si sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1408/71 del Consiglio , del 14 giugno 1971 , relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 196/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 97 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 574/72 del Consiglio , del 21 marzo 1972 , che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1408/71 relativo all ' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all ' interno della Comunità ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 196/81 , in particolare l ' articolo 121 ,

visto il parere della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ,

considerando che è opportuno modificare l ' allegato 1 di detto regolamento ( CEE ) n . 574/72 per tener conto della designazione di una nuova autorità competente ;

considerando che è opportuno modificare l ' allegato 4 dello stesso regolamento per tener conto delle modifiche di denominazione adottate nel designare gli organismi di collegamento ;

considerando che è opportuno modificare l ' allegato 5 dello stesso regolamento per tener conto degli accordi conclusi tra Stati membri sul rimborso o la rinuncia al rimborso di alcune prestazioni o di alcune spese ;

considerando , infine , che è opportuno modificare l ' allegato 8 dello stesso regolamento per precisare alcune modalità d ' applicazione in materia di pagamento delle prestazioni familiari ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' allegato 1 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

Il testo relativo alla lettera G . Italia è sostituito dal testo seguente :

« G . Italia : 1 . Ministro del lavoro e della previdenza sociale , Roma

2 . Ministro della Sanità , Roma »

Articolo 2

L ' allegato 4 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

1 . Alla lettera A . Belgio , paragrafo 7 , nella colonna di destra , la denominazione « Ministère de la prùvoyance sociale » ( Ministero della previdenza sociale ) è sostituita da « Office national d ' allocations familiales pour travailleurs salariùs » ( Ufficio nazionale per gli assegni familiari relativi ai lavoratori subordinati ) e la denominazione « Minesterie van Sociale Voorzog » ( Ministero della previdenza sociale ) è sostituita da « Rijksdienst voor Kinderbijslag voor weknemers » ( Ufficio nazionale per gli assegni familiari relativi ai lavoratori subordinati ) .

2 . Alla lettera G . Italia :

a ) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1 . Malattia ( compresa la tubercolosi ) , maternità :

a ) prestazioni in natura : Ministero della Sanità , Roma

b ) prestazioni in danaro : Istituto nazionale della previdenza sociale , direzione generale , Roma »

b ) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2 Infortuni sul lavoro e malattie professionali :

a ) prestazioni in natura : Ministero della Sanità , Roma

b ) protesi e grandi apparecchi , prestazioni medico legali , esami ed attestati ad essi inerenti nonchù prestazioni in danuro : Istituto nazionale per l ' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro , direzione generale , Roma »

c ) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3 . Invalidità , vecchiaia , superstiti , dissocupazione , assegni familiari : Istituto nazionale della previdenza sociale , direzione generale , Roma »

3 . Alla lettera H . Lussemburgo , parte I , paragrafo 4 , disoccupazione , nella colonna di destra , la denominazione « Office national du travail » ( Ufficio nazionale del lavoro ) è sostituita da « Administration de l ' emploi » ( Amministrazione dell ' occupazione ) .

Articolo 3

L ' allegato 5 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

1 . Al punto 11 . Danimarca-Francia , la parolla « nulla » è sostituita dal seguente testo :

« L ' accordo del 10 luglio 1980 relativo alla rinuncia al rimborso delle prestazioni corrisposte ai titolari di pensione o di rendita e ai loro familiari ( articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ) » .

2 . Al punto 13 . Danimarca-Irlanda , le parole « senza oggetto » sono sostituite dal seguente testo :

« Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell ' 11 febbraio 1981 , relativo alla mutua rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia , maternità , infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle prestazioni di disoccupazione nonchù delle spese di controllo amministrativo e sanitario ( articolo 36 , paragrafo 3 , articolo 63 , paragrafo 3 , articolo 70 , paragrafo 3 , e articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento ) » .

3 . Al punto 26 . Francia-Irlanda , le parole « senza oggetto » sono sostituite dal seguente testo :

« Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 relativo alla mutua rinuncia la rimborso delle prestazioni in natura dell ' assicurazione malattia , maternità , infortunio sul lavoro e malattie professionali e delle prestazioni di disoccupazione nonchù delle spese di controllo amministrativo e sanitario ( articolo 36 , paragrafo 3 , articolo 63 , paragrafo 3 , e articolo 105 , paragrafo 2 , del regolamento ) » .

4 . Al punto 30 . Francia-Regno Unito , il testo relativo alla lettera b ) è sostituito dal seguente :

« b ) lo scambio di lettere del 25 settembre 1980 e del 27 gennaio 1981 relativo all ' articolo 36 , paragrafo 3 , del regolamento ( mutua rinuncia fino ad una data indeterminata al rimborso delle prestazioni in natura corrisposte in applicazione degli articoli 28 , 28 bis e 29 , paragrafo 1 , lettera a ) , del regolamento ) » .

Articolo 4

L ' allegato 8 del regolamento ( CEE ) n . 574/72 è modificato come segue :

1 . Alla lettera a ) , nella colonna di destra è aggiunto il seguente trattino :

« - tra la Repubblica federale di Germania e la Grecia » .

2 . Alla lettera b ) , nella colonna di destra , dopo il primo trattino , è aggiunto il seguente trattino :

« - tra i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania , la Danimarca , la Francia e il Lussemburgo » .

Articolo 5

1 . Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

2 . L ' articolo 1 , l ' articolo 2 , paragrafo 2 , e l ' articolo 4 , paragrafo 1 , si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1981 .

L ' articolo 2 , paragrafo 3 , si applica a decorrere dal 1° marzo 1976 .

L ' articolo 3 si applica a decorrere dal 1° aprile 1973 .

L ' articolo 4 , paragrafo 2 , si applica a decorrere dal 1° gennaio 1980 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 10 luglio 1981 .

Per la Commissione

Ivor RICHARD

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 149 del 5 . 7 . 1971 , pag . 2 .

( 2 ) GU n . L 24 del 28 . 1 . 1981 , pag . 3 .

( 3 ) GU n . L 74 del 27 . 3 . 1972 , pag . 1 .