Bruxelles, 1.10.2019

COM(2019) 448 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019


ALLEGATO - Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019.

A. Lettera dell'Unione europea

Egregi Signori,

Ho l'onore di confermare che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 – 15 novembre 2019), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

(1)Dal 16 novembre 2019 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.

(2)La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi nelle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponde all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 1 . Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.

(3)L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicano mutatis mutandis.

(4)Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1 supra, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 supra sono ridotti proporzionalmente. L'importo corrispondente già versato è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

(5)Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga le licenze di pesca sono rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.

(6)Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2019 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

B. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania

Egregi Signori,

mi pregio di comunicarVi di aver ricevuto la Vostra lettera in data odierna, così redatta:

"Egregi signori,

Ho l'onore di confermare che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 – 15 novembre 2019), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

(1)Dal 16 novembre 2019 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.

(2)La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi nelle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponde all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 2 . Tale pagamento è effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data dell'applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.

(3)L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicano mutatis mutandis.

(4)Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1 supra, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 supra sono ridotti proporzionalmente. L'importo corrispondente già versato è dedotto dalla prima contropartita finanziaria per il nuovo protocollo.

(5)Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga le licenze di pesca sono rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.

(6)Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2019 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie."

Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per il mio governo.

La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

(1)    Rif. decisione di esecuzione (UE) 2017/451 della Commissione del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34).
(2)    Rif. decisione di esecuzione (UE) 2017/451 della Commissione del 14 marzo 2017 (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 34).