79/253/CEE: Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1979, relativa a una visita di accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17 del Consiglio presso l'impresa Fides a Milano (aff. IV/372) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 057 del 08/03/1979 pag. 0033 - 0035
++++ COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1979 relativa a una visita di accertamento ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , del regolamento n . 17 del Consiglio presso l ' impresa Fides a Milano ( aff . IV/372 ) ( Il testo in lingua italiana è il solo facente fede ) ( 79/253/CEE ) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 85 , visto il regolamento n . 17 del Consiglio , del 6 febbraio 1962 ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 3 , previa consultazione del ministero dell ' industria , del commercio e dell ' artigianato , a Roma , in qualità di autorità competente ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 4 , del regolamento n . 17 , considerando che sussistono sufficienti indizi per presumere l ' esistenza di accordi tra produttori di ... ( 2 ) di diversi paesi della Comunità , accordi aventi per oggetto la fissazione di prezzi e condizioni di vendita uniformi sul mercato italiano e la ripartizione tra i produttori italiani delle qualità e delle quantità di ... da produrre ; considerando che il 13 giugno 1977 il signor Vouel , membro della Commissione competente per la politica della concorrenza , ha disposto degli accertamenti , a norma dell ' articolo 14 del regolamento n . 17 , presso diverse imprese ; considerando che , secondo informazioni precise e convergenti in possesso della Commissione , la società Fides , Unione fiduciaria , con sede in Milano , via Vittor Pisani 22 , è stata incaricata di svolgere , per conto dei diversi produttori di ... , le attività necessarie all ' organizzazione ed al funzionamento degli accordi in questione ; considerando che la società Fides ha rifiutato di sottoporsi all ' accertamento previsto per il 9 giugno 1978 , eccependo ai funzionari incaricati che la procedura avviata dalla Commissione non poteva riguardare la società Fides , dal momento che la stessa non svolge attività di produzione nù di commercializzazione del ... e che , anche se essa svolgesse , per conto di imprese operanti nel settore in parola , un ' attività di servizi conforme alla sua natura di società fiduciaria , essa non potrebbe comunque fornire alla Commissione informazioni o documenti relativi a detta attività senza autorizzazione espressa dei suoi mandanti ; considerando peraltro che le argomentazioni addotte dalla società Fides per rifiutare di sottoporsi alla visita di accertamento non possono ritenersi fondate perchù , secondo quanto risulta alla Commissione , sussistono seri motivi per ritenere che detta società presti o abbia prestato per conto di imprese produttrici di ... dei servizi che sono in relazione diretta con quanto costituisce oggetto dell ' indagine della Commissione , e che , inoltre , non può invocarsi il segreto professionale nei confronti dei funzionari della Commissione che agiscano in applicazione dell ' articolo 14 del regolamento n . 17 , dal momento che l ' articolo 20 dello stesso regolamento impone loro l ' obbligo di non divulgare le informazioni raccolte nel corso degli accertamenti effettuati in applicazione del detto regolamento ; considerando che occorre pertanto obbligare , mediante decisione , la società Fides , a sottoporsi all ' ispezione e a permettere , in particolare , la verifica e il controllo dei documenti aziendali che siano in relazione con quanto forma oggetto dell ' indagine ; considerando che in base all ' articolo 15 , paragrafo 1 , lettera c ) , e all ' articolo 16 , paragrafo 1 , lettera d ) , del regolamento n . 17 , riprodotti nell ' allegato , la Commissione , mediante decisione adottata nei riguardi di imprese e associazioni di imprese , può : a ) infliggere ammende quando intenzionalmente o per negligenza esibiscano in maniera incompleta , all ' atto degli accertamenti effettuati a norma dell ' articolo 14 , i libri o altri documenti aziendali richiesti o non si sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 ; b ) infliggere penalità di mora per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle a sottoporsi ad un accertamento disposto mediante decisione presa ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 3 , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE : Articolo 1 La società Fides , Unione fiduciaria , con sede in Milano è tenuta a sottostare ad una visita di accertamento nei propri locali . La detta società è tenuta , in particolare , a consentire ai funzionari incaricati dalla Commissione dell ' ispezione di accedere ai suoi locali durante l ' orario normale di ufficio e ad esibire per l ' ispezione i documenti aziendali attinenti a quanto forma oggetto dell ' indagine e richiesti dai detti funzionari . Articolo 2 La visita di accertamento sarà effettuata nei locali della detta società a decorrere dal 5 febbraio 1979 . Articolo 3 La presente decisione è destinata alla società Fides , Unione fiduciaria , con sede in Milano . La notifica sarà effettuata mediante consegna diretta , immediatamente prima dell ' inizio dell ' ispezione , da parte dei funzionari della Commissione incaricati di effettuarla . Contro la presente decisione può essere proposto ricorso presso la Corte di giustizia delle Comunità europee a Lussemburgo ai sensi dell ' articolo 173 del trattato CEE . Questo ricorso non ha effetto sospensivo ai sensi dell ' articolo 185 del trattato CEE . Fatto a Bruxelles , il 31 gennaio 1979 . Per la Commissione Raymond VOUEL Membro della Commissione ( 1 ) GU n . 13 del 21 . 2 . 1962 , pag . 204/62 . ( 2 ) Nella versione pubblicata della presente decisione alcuni dati saranno d ' ora in avanti omessi , conformemente alle disposizioni dell ' articolo 21 del regolamento n . 17 concernenti i segreti relativi agli affari . ALLEGATO Articoli 15 e 16 del regolamento n . 17 del Consiglio ( pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . 13 del 21 febbraio 1962 , pag . 204 ) Articolo 15 1 . La Commissione può , mediante decisione , infliggere alle imprese ed alle associazioni d ' imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza : a ) b ) c ) presentino in maniera incompleta , all ' atto degli accertamenti effettuati a norma dell ' articolo 13 o dell ' articolo 14 , i libri o altri documenti aziendali richiesti o non sottopongano agli accertamenti ordinati mediante decisione presa in applicazione dell ' articolo 14 , paragrafo 3 . Articolo 16 1 . L Commissione può , mediante decisione , infliggere alle imprese ed associazioni di imprese , penalità di mora varianti da cinquanta a mille unità di conto per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione al fine di costringerle : a ) b ) c ) d ) a sottoporsi ad un accertamento che essa ha ordinato mediante decisione presa ai sensi dell ' articolo 14 , paragrafo 3 .