11.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/240 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2017

relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 7 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto dall'Institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)

La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 13 giugno 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 7 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'olio essenziale di Satureja montana L. e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 7 dicembre 2016.

(3)

La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'olio essenziale di Satureja montana L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Poiché la relazione tecnica dell'Autorità ha identificato alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione all'olio essenziale e ai suoi componenti carvacrolo e gamma-terpinene nello specifico in relazione all'impiego come pesticida, non è stato possibile completare la valutazione del rischio per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio.

(5)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto della relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di un'attenta analisi.

(6)

Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente non è stato possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(7)

Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base.

(8)

Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'olio essenziale di Satureja montana L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'olio essenziale di Satureja montana L. non è approvato come sostanza di base.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Satureja montana L. for use in plant protection as fungicide and bactericide on various crops (Esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Satureja montana L. per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida e battericida su diverse colture). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1051.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.

(4)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).