8.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2007

relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione rispettivamente la Francia, l'Irlanda e l'Italia [C 78/2001 (ex NN 22/01), C 79/2001 (ex NN 23/01), C 80/2001 (ex NN 26/01)]

[notificata con il numero C(2007) 286]

(I testi in lingua francese, inglese e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/375/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato (1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

La tassazione degli oli minerali è stata soggetta all'armonizzazione a livello comunitario sin dall'entrata in vigore della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, sull'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (2). L'utilizzo di oli minerali per la produzione di allumina non era escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 92/81/CEE, né ha costituto l'oggetto di una esenzione obbligatoria o facoltativa a norma dell'articolo 8 della direttiva stessa. L'articolo 6 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (3), ha fissato l'aliquota minima dell'accisa sull'olio pesante combustibile, che gli Stati membri dovevano applicare dal 1o gennaio 1993. Con varie decisioni, tuttavia, il Consiglio ha autorizzato la Francia, l'Irlanda e l'Italia ad esentare gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina, rispettivamente nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, dall'accisa cui sarebbero stati altrimenti soggetti. La decisione più recente è la decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d'accisa e alle esenzioni dall'accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (4), che autorizza le esenzioni fino al 31 dicembre 2006.

(2)

La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (5), ha abrogato la direttiva 92/82/CEE dal 31 dicembre 2003. A norma del suo articolo 2, paragrafo 4, lettera b), la direttiva 2003/96/CE non si applica ad una serie di usi dell'energia, in particolare agli usi combinati dei prodotti energetici. L'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, indica che l'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato. L'utilizzo del combustibile pesante per la produzione di allumina rientra in questa categoria. Dal 31 dicembre 2003, data alla quale la richiamata direttiva è divenuta applicabile, pertanto, l'accisa minima sull'olio pesante combustibile non si applica più al carburante usato nella produzione di allumina. Le deroghe di cui alla decisione 2001/224/CE e altre deroghe simili sono state incorporate nell'allegato II della direttiva 2003/96/CE.

(3)

Con le decisioni C(2001) 3296, C(2001) 3300 e C(2001) 3295 del 30 ottobre 2001 (6), la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle esenzioni in questione. Con decisione 2006/323/CE della Commissione (7), del 7 dicembre 2005 [notificata con il numero C(2005) 4436], la Commissione ha chiuso il procedimento per quanto riguarda gli aiuti concessi al 31 dicembre 2003 e dichiarato incompatibile con il mercato comune parte dell'aiuto. Per il periodo dal 1o gennaio 2004, il procedimento è stato esteso. Ai considerando da 6 a 15 della decisione 2006/323/CE figura una descrizione dettagliata della corrispondenza fra la Commissione, gli Stati membri interessati, i beneficiari degli aiuti e la European Aluminium Association (di seguito «EAA») precedentemente al dicembre 2005.

(4)

La decisione 2006/323/CE è stata inviata alla Francia, all'Irlanda e all'Italia con lettere dell'8 dicembre 2005 (D/206670, D/206671, D/206673), e ai beneficiari interessati e all'EAA con lettere del 23 gennaio 2006 (D/50525, D/50526, D/50527 e D/50528). I tre Stati membri e due beneficiari hanno impugnato la decisione (8). Il beneficiario irlandese, Aughinish Alumina Ltd (di seguito «Aughinish») ha inoltre presentato domanda per la sospensione dell'esecuzione della decisione. Tale ricorso è stato registrato con il numero T-69/06R. Con ordinanza del 2 agosto 2006 (9) il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti.

(5)

La decisione 2006/323/CE è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2006, e i terzi interessati sono stati invitati a presentare osservazioni con comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 maggio 2006 (10). La Commissione ha ricevuto osservazioni da Aughinish con lettera del 9 giugno 2006 (protocollata lo stesso giorno con il numero A/34490) e da Eurallumina SpA (di seguito «Eurallumina»), il beneficiario italiano, con lettera datata 24 luglio 2006 (protocollata il 25 luglio 2006 con il numero A/35967). Queste ultime osservazioni sono state inviate e ricevute quando era già scaduto il termine di un mese fissato nell'invito a presentare osservazioni pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e la Commissione non è quindi obbligata a tenerne conto nell'ambito del presente procedimento. La Commissione ne ha informato Eurallumina con lettera del 2 agosto 2006 (D/56648). Eurallumina ha risposto con lettera del 3 agosto 2006 (protocollata il 4 agosto 2006 con il numero A/36269). La Commissione rileva in ogni caso che dette osservazioni di Eurallumina ripetono molti dei commenti che la Commissione aveva già ricevuto nel contesto della decisione precedente e risultano simili a quelli ricevuti a tempo debito, esaminati nella presente decisione.

(6)

Le osservazioni di Aughinish sono state trasmesse alla Francia, all'Irlanda e all'Italia con lettere del 20 giugno 2006 (D/55106, D/55107 e D/55109).

(7)

La Francia e l'Irlanda hanno chiesto una proroga del termine ultimo fissato per rispondere alla decisione 2006/323/CE, e la Commissione ha accettato. La Commissione ha ricordato all'Irlanda e all'Italia il suo invito a presentare commenti con lettere del 9 marzo 2006 (D/52054 e D/52055). La Francia, l'Irlanda e l'Italia hanno commentato la decisione della Commissione rispettivamente con lettera del 14 febbraio 2006 (protocollata il 15 febbraio 2006 con il numero A/31248), del 12 aprile 2006 (protocollata il 18 aprile 2006 con il numero A/32940) e del 17 maggio 2006 (protocollata il 18 maggio 2006 con il numero A/33852).

(8)

La Francia ha commentato le osservazioni di Aughinish con lettera del 27 luglio 2006 (protocollata il 28 luglio 2006 con il numero A/35952). Con e-mail del 24 luglio 2006, l'Italia ha comunicato alla Commissione di non avere altri commenti.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE

(9)

Le misure consistono in un'esenzione totale dall'accisa sull'olio industriale pesante utilizzato per la produzione di allumina. I beneficiari dell'esenzione francese, irlandese e italiana sono rispettivamente Alcan, Aughinish e Eurallumina (11). Si vedano i punti da 16 a 23 della decisione per una descrizione più dettagliata delle misure e dei beneficiari in questione. Gli Stati membri interessati non hanno indicato se desiderano prolungare l'esenzione oltre al 2006.

(10)

L'esenzione irlandese è riportata nella sezione 100 (1) (e) dell'Irish Finance Act 1999, che fornisce uno sgravio dall'imposta sugli oli minerali sugli «oli combustibili ideati per l'utilizzo nella o in connessione con la produzione di allumina, o la manutenzione degli impianti in cui la detta produzione viene effettuata». Il memorandum esplicativo del Finance Act chiarisce che «la sezione 100 fornisce un sostegno dall'imposta sugli oli minerali rispetto agli oli utilizzati per particolari scopi o in altre situazioni particolari. Queste includono l'impiego per finalità diverse da quelle dei carburanti per motori o per riscaldamenti, esportazioni, oli combustibili utilizzati nella produzione di allumina, oli utilizzati per la navigazione marittima, oli pesanti usati nell'aviazione commerciale e oli riciclati». L'esenzione per gli oli minerali usati per la produzione di allumina è stata implementata in Irlanda sin dal 1983. Mentre l'originario Statutory Instrument che istituiva la franchigia è stato revocato nel 1999, essa venne mantenuta nel Finance Act del 1999.

(11)

L'esenzione italiana dall'accisa si applica a tutte le imprese che usino oli minerali per la produzione di allumina ai sensi del punto 14 della tavola A del Testo unico. La franchigia è stata istituita dalla legge n. 331 del 12 novembre 1990, con cui è stato convertito il decreto legge del 15 settembre 1990 n. 261, articolo 8, comma 5. Questo testo è stato riprodotto nei successivi testi di legge, ivi comprese le disposizioni di attuazione della direttiva 92/81/CEE e il successivo «Testo unico sulle accise».

(12)

L'esenzione francese ha la sua base giuridica nella «Loi de Finances rectificative pour 1997». Questa stabilisce all'articolo 6 che «le forniture di olio pesante combustibile con un tenore in zolfo inferiore al 2 % di cui al codice di identificazione 28 bis della tabella B di 1 dell'articolo 265 del codice doganale sono consentite in esonero dall'imposta interna di consumo sui prodotti petroliferi quando siano destinate ad utilizzazione come carburante per la produzione di allumina». L'articolo 265 bis del codice doganale riguarda prodotti destinati ad impieghi diversi da quelli per carburanti per motori o riscaldamenti, ma non contiene, ad esempio, condizioni simili sugli utilizzi di oli minerali in altri settori industriali.

(13)

I considerando da 16 a 23 della decisione 2006/323/CE forniscono una descrizione più dettagliata delle misure e dei beneficiari interessati. Gli Stati membri implicati non hanno indicato se continuano ad applicare l'esenzione oltre il 2006 e non hanno neppure informato la Commissione delle modifiche alla normativa applicabile, in particolare modifiche dovute all'attuazione della direttiva 2003/96/CE, che potrebbero influire sulla valutazione della Commissione.

(14)

Le aliquote sono cambiate dall'inizio del procedimento. Il 1o luglio 2006, le aliquote d'accisa applicabili all'olio pesante combustibile per uso commerciale in Francia e in Irlanda erano pari a 18,50 EUR e a 15 EUR. Alla stessa data, le aliquote applicabili in Italia erano di 63,75 EUR e di 31,39 EUR per 1 000 kg di olio combustibile pesante con tenore di zolfo rispettivamente superiore e inferiore all'1 %.

3.   MOTIVI PER INIZIARE ED ESTENDERE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

(15)

Nelle decisioni del 30 ottobre 2001 di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione esprimeva dubbi circa la compatibilità degli aiuti con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12), in particolare alla luce delle regole sugli aiuti al funzionamento contemplate in quegli orientamenti. La Commissione dubitava altresì che gli aiuti fossero compatibili con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 1994 (13) e con quella del 2001 (14) (di seguito «la disciplina degli aiuti per l'ambiente»).

(16)

Nella decisione 2006/323/CE la Commissione ha spiegato che nutriva dubbi analoghi per il periodo dal 1o gennaio 2004. Dato che gli Stati membri e le parti interessate non avevano avuto l'occasione di presentare le proprie osservazioni sulla situazione giuridica creata dalla direttiva 2003/96/CE, la Commissione ha ritenuto opportuno estendere il procedimento d'indagine formale.

4.   OSSERVAZIONI DI FRANCIA, IRLANDA E ITALIA E DI TERZI

(17)

Gli Stati membri e i beneficiari ribadiscono in generale le osservazioni presentate in precedenza e sintetizzate ai punti da 26 a 56 della decisione 2006/323/CE. Alcuni argomenti sono sviluppati più in dettaglio. Sono aggiunte, poi, le osservazioni esposte qui di seguito.

(18)

Le misure non costituirebbero aiuti di Stato e ciò sarebbe confermato dalla direttiva 2003/96/CE, ma rientrerebbero piuttosto nella natura e nella logica dei rispettivi sistemi fiscali. Se dovessero costituire aiuti di Stato, la direttiva 2003/96/CE espressamente autorizzerebbe gli aiuti, almeno per il periodo fino al 31 dicembre 2006. In ogni caso, la direttiva ha creato nei beneficiari legittime aspettative. Chiedere il recupero dell'aiuto viola inoltre il principio della certezza del diritto e il principio di buona amministrazione, date le contraddizioni con le decisioni del Consiglio basate su proposte della Commissione, i considerevoli ritardi e il modo in cui la Commissione ha svolto l'indagine. I beneficiari hanno intrapreso investimenti di capitale a lungo termine facendo affidamento sulle decisioni del Consiglio e sulla direttiva. La Commissione non potrebbe quindi adottare un atto manifestamente contrario a un comportamento mantenuto per tanto tempo.

(19)

Le norme della direttiva 2003/96/CE prevarrebbero sulle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione potrebbe contestare la validità delle misure solo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, e non delle norme sugli aiuti di Stato. L'applicazione di queste ultime violerebbe il principio dell'effetto utile.

(20)

L'Irlanda e Aughinish sostengono che la misura irlandese costituisce un aiuto esistente e che l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità d'applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (15) è errata: una volta trascorso il periodo limite di decadenza di 10 anni, la lettera della Commissione del 17 luglio 2000 non avrebbe potuto costituire un atto interruttivo del suddetto periodo e la misura costituirebbe un aiuto esistente anche per il periodo dopo il 17 luglio 1990. Entrambe sostengono inoltre che la valutazione della Commissione della natura degli accordi fra Aughinish e le autorità irlandesi nel 1970 non è corretta: gli impegni vincolanti erano sorti prima dell'adesione dell'Irlanda alle Comunità europee.

(21)

L'Italia sostiene che la misura sarebbe strettamente legata alla realizzazione di obiettivi ambientali riconducibili al peso rappresentato dalla produzione di allumina. Aughinish afferma che l'esenzione rientra come minimo nello spirito delle discipline ambientali, e che «ha, nonostante non paghi “una parte significativa della tassa”, ottenuto incitamenti più che sufficienti per migliorare la protezione dell'ambiente».

(22)

L'Irlanda argomenta che, se fosse stato noto che l'esenzione sarebbe stata considerata incompatibile con il mercato comune, dal 1o gennaio 2004 sarebbe stato possibile applicare misure alternative. L'Irlanda si riferisce alla possibilità di estendere il campo d'applicazione dell'esenzione all'olio pesante combustibile destinato ad uso combinato, o più ampiamente ai prodotti energetici in generale, destinati ad uso combinato. In tal modo, secondo l'Irlanda, l'esenzione avrebbe potuto essere convertita in una misura di carattere generale o in un aiuto di Stato ammissibile, ad esempio ai sensi delle discipline ambientali. Date queste possibilità, un recupero a posteriori sarebbe inconcepibile. L'Irlanda sottolinea anche che Aughinish ha realizzato diversi investimenti basandosi sulla ragionevole aspettativa che le esenzioni sarebbero continuate come minimo fino al dicembre 2006.

(23)

La Commissione dovrebbe autorizzare gli aiuti sulla base di una valutazione economica dei mercati dell'allumina, fondata sugli effetti, e della loro struttura concorrenziale. Nel valutare gli aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe tenere conto degli aspetti esterni della competitività, come proposto nel piano di azione nel settore degli aiuti di Stato. Sono state fornite informazioni dettagliate sui mercati.

(24)

La Commissione dovrebbe sospendere il procedimento d'indagine formale finché la Corte di giustizia Tribunale non abbia statuito sulle questioni che sono oggetto delle attuali contestazioni alla decisione 2006/323/CE. Aughinish sostiene inoltre che la Commissione non avrebbe potuto decidere di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, in un considerando della decisione 2006/323/CE. La Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione distinta.

(25)

La EAA non ha formulato commenti oltre ai punti sollevati precedentemente e che sono sintetizzati al considerando 50 della decisione 2006/323/CE.

(26)

I commenti degli Stati membri e dei beneficiari coincidono in larga misura con le argomentazioni sviluppate davanti alla Corte di giustizia (16) nei ricorsi contro la decisione 2006/323/CE ancora pendenti.

5.   VALUTAZIONE

5.1.   Questioni procedurali sollevate dalle parti

(27)

Le parti sostengono che la Commissione debba sospendere il procedimento di indagine formale prima che la Corte abbia determinato le questioni oggetto dei ricorsi pendenti contro la decisione 2006/323/CE (17). Detta decisione, in ogni caso, riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, mentre la presente decisione riguarda il periodo dal 1 gennaio 2004. Inoltre, questa decisione si presume valida a meno che o finché essa non venga annullata dal Tribunale di primo grado. Inoltre, e data la continua distorsione della concorrenza che l'aiuto di Stato presenta, la Commissione non vede alcun motivo per sospendere il procedimento.

(28)

La Commissione non ha deciso di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, meramente alludendo a questo in un considerando della decisione, bensì esplicito riferimento all'estensione è stato fatto nelle conclusioni della motivazione della decisione 2006/323/CE. La decisione di avviare il procedimento di indagine, in base all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, assume la forma di una lettera allo Stato membro e quindi non implica l'uso della struttura di una decisione normativa con un dispositivo e articoli numerati. Inoltre risulta chiaro dai ricorsi proposti contro la decisione 2006/323/CE, e dalle osservazioni ricevute sull'estensione del procedimento, che le parti interessate erano in grado di avere piena consapevolezza di tutti gli aspetti del contenuto di quella decisione.

5.2.   Sussistenza di un aiuto di Stato dal 1o gennaio 2004

(29)

L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato stabilisce che «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(30)

Le esenzioni in esame sono chiaramente finanziate mediante risorse statali, poiché lo Stato rinuncia a determinate entrate che potrebbe altrimenti riscuotere.

(31)

Come indicato ai considerando da 60 a 62 della decisione 2006/323/CE, le misure conferiscono un vantaggio ai beneficiari e sono quindi tali da poter incidere sugli scambi intracomunitari o da falsare o rischiare di falsare la concorrenza. Le esenzioni dall'accisa riducono i costi di una materia prima importante e conferiscono così un vantaggio ai beneficiari, i quali si trovano in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altre imprese che utilizzano oli minerali in altri settori o regioni. Il fatto che i concorrenti nel settore dell'allumina in altri Stati membri possano non essere soggetti a tasse analoghe e che i beneficiari abbiano sostenuto spese per mitigare l'impatto ambientale della loro produzione, non modifica in nulla questa valutazione.

(32)

Le misure favoriscono talune imprese poiché si applicano solo a quelle che utilizzano i combustibili pesanti nella produzione di allumina, e di fatto, in ogni Stato membro esiste solo un'impresa beneficiaria dell'esenzione in questione: Aughinish nella regione di Shannon, Eurallumina in Sardegna e Alcan nella regione di Gardanne. Per le ragioni esposte ai considerando da 33 a 40, le misure non possono essere giustificate dalla natura e dalla struttura generale dei rispettivi sistemi di tassazione dell'energia.

(33)

L'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/96/CE e, dal 1o gennaio 2004, agli Stati membri è stata lasciata la libertà di decidere se tassare o meno tali usi. Effettivamente, un'esenzione di tali usi dell'energia può costituire una misura di carattere generale che non comporta un aiuto di Stato se rientra nella natura e nella logica del sistema tributario nazionale. Ai sensi del considerando 22 del preambolo della direttiva, «i prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario, quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici».

(34)

Inoltre, in occasione dell'adozione della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio e la Commissione hanno congiuntamente dichiarato (18): «I prodotti energetici dovrebbero essenzialmente essere soggetti a un quadro comunitario allorché sono utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. Si può considerare consono alla natura e alla logica del regime fiscale escludere dal campo di applicazione l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante nonché nei processi mineralogici. Gli Stati membri possono quindi adottare misure di imposizione o di non imposizione o di applicazione dell'imposizione totale o parziale a ciascun tipo di utilizzazione. L'elettricità utilizzata in modi simili dovrebbe essere trattata secondo gli stessi criteri. Le deroghe al regime generale o le differenziazioni al suo interno che sono giustificate dalla natura o dalle caratteristiche generali del regime fiscale non comportano aiuti di Stato».

(35)

Il Consiglio ha anche aggiunto quanto segue: «Il Consiglio dichiara inoltre di comprendere la situazione giuridica che si delinea con l'adozione di questa direttiva in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato, prevista dal trattato, lo stesso modo in cui venne prospettato dalla Commissione all'incontro delle Working Party on Tax Questions del 14 novembre 2002». Nel documento di lavoro dei suoi servizi, discusso in questa riunione (19), la Commissione ha illustrato la nozione di misure di carattere generale, spiegando che la situazione in ciascuno Stato membro deve essere analizzata per definire il sistema generale delle accise applicabile a livello nazionale, ed ha anche affermato che «il progetto di direttiva sulla tassazione dell'energia contiene numerose opzioni, rendendo così impossibile determinare in anticipo se il modo in cui saranno attuate dagli Stati membri darà luogo o meno ad aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87». Il considerando 32 e l'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE ricordano dunque agli Stati membri l'obbligo di notificare gli aiuti di Stato a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(36)

Nella fattispecie, né la Francia, l'Irlanda o l'Italia, né i beneficiari hanno dimostrato come le esenzioni rientrino nella natura e nella logica dei sistemi nazionali. Nessuno di essi ha, ad esempio, spiegato se l'uso combinato di prodotti energetici, quando è utilizzato in altri processi produttivi, sia stato esentato o meno. Non hanno spiegato neanche in che modo le esenzioni siano comparabili alle imposte nazionali sull'elettricità usata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici e per gli usi dell'energia per i processi mineralogici, che sono altri usi dell'energia non rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2003/96/CE a norma del suo articolo 2, paragrafo 4, lettera b).

(37)

L'Italia ha spiegato che se un qualsiasi altro operatore industriale avesse richiesto lo stesso beneficio, non ci sarebbe stato alcun impedimento ad accedere al mercato rilevante. Non risulta chiaro cosa si voglia intendere precisamente con questa frase e se può essere interpretata nel senso che lo stesso beneficio potrebbe essere garantito anche ad una qualsiasi altro settore industriale che non sia quello dell'allumina. In ogni caso il vantaggio non sarebbe stato fornito automaticamente com'è stato nel caso in esame. Per quanto concerne le ragioni dell'esenzione, l'Italia, ad esempio nella sua lettera del 7 dicembre 2000 ha fatto riferimento al «riconoscimento dell'isola [la Sardegna] quale area fortemente disagiata, ed i possibili effetti negativi sull'occupazione».

(38)

Riguardo all'esenzione irlandese, l'articolo 100 del Finance Act del 1999 contiene alcune altre specifiche esenzioni, ma queste non concedono uno sgravio per la produzione di allumina all'interno di una logica di un sistema globale. Piuttosto dimostra che la franchigia per l'allumina è una particolare esenzione che viene in aggiunta ad altre specifiche esenzioni, come viene inoltre confermato dal preambolo di detta legge (20). Inoltre la legge irlandese esclude anche gli eventuali nuovi arrivati dal beneficio dell'esonero fiscale, quando l'utilizzazione di prodotti energetici a uso combinato riguarda processi produttivi differenti. Rispetto alla situazione Irlandese, Aughinish ammette che «non ritiene che ci siano altre industrie (che beneficino di una riduzione di accisa come l'industria di allumina)» e «dichiara inoltre di non essere a conoscenza di alcuna prova di discriminazione». Ciò tende a confermare piuttosto la natura selettiva della misura. Inoltre la legge irlandese esclude anche che i potenziali nuovi entranti usufruiscano dell'esenzione fiscale quando l'utilizzo duale dell'energia riguardi altri processi produttivi.

(39)

Nella lettera del 7 agosto 1998, le autorità francesi indicano di aver richiesto una deroga alla direttiva 92/81/CEE in modo da mettere su un regime di accise che non penalizzasse il settore («pour puovoir instaurer un regime d'accise non penalisant pour le secteur») (corsivo aggiunto). L'esenzione sarebbe limitata a ristabilire le condizioni di concorrenza tra Pèchiney, che era stata acquisita da Alcan, e gli altri produttori nella Comunità. L'articolo 265 bis del codice doganale non contiene simili disposizioni per l'utilizzo dell'energia negli altri settori.

(40)

In fatti gli Stati Membri e i beneficiari non sono riusciti a identificare alcuna logica di sistema dei rispettivi sistemi di imposizione. Sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, è chiaro che le ragioni per fornire l'aiuto derivano piuttosto dalle circostanze relative alla produzione di allumina nelle singole regioni interessate. Questi argomenti non derivano dalla natura e dalla logica dei rispettivi sistemi di tassazione.

(41)

Concludendo, le esenzioni in esame costituiscono aiuto di Stato.

5.3.   Gli aiuti sono nuovi, non esistenti

(42)

Come spiegato ai considerando da 65 a 70 della decisione 2006/323/CE, l'aiuto concesso dal 1o gennaio 2004 non costituisce aiuto esistente ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999.

(43)

Quanto sostengono l'Irlanda e Aughinish, ossia che le esenzioni costituiscono un aiuto pre-adesione, è in contraddizione con la lettera del maggio 1983 con cui l'Irlanda ha accettato la notificabilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Inoltre, impegnarsi ad adottare delle disposizioni di esenzione e concedere effettivamente gli aiuti prima dell'adesione non sono la stessa cosa. Le normative pertinenti, infine, sono state fondamentalmente modificate dopo l'adesione.

(44)

Come spiegato al punto 70 della decisione 2006/323/CE, l'aiuto concesso dall'Irlanda fino al 17 luglio 1990 costituisce un aiuto esistente in virtù del periodo limite stabilito all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. La scadenza del periodo limite di 10 anni non significa che tutti gli aiuti concessi dopo la scadenza di tale periodo costituiscano aiuti esistenti. L'aiuto del 1983 ad Aughinish non è stato concesso una volta per tutte. Il decreto legislativo adottato dall'Irlanda per accordare l'esenzione è formulato in termini generali come un'esenzione per la produzione di allumina e, secondo la legislazione in vigore, tale esenzione si estenderebbe a qualsiasi altro produttore di allumina che abbia cominciato la produzione in Irlanda. Inoltre, l'esenzione a favore di Aughinish non era definita alla data di adozione dello strumento normativo, né era possibile, all'epoca, stimarne il valore. La norma non definiva né l'evoluzione delle aliquote d'accisa da cui Aughinish era esentata, né la durata dell'esenzione stessa. L'esenzione, di conseguenza, rientra nella definizione di «regime di aiuti» di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 659/1999, ossia «atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta». Si tratta pertanto di una serie di aiuti concessi ogni volta che Aughinish ha effettuato una procedura doganale che, in assenza dell'esenzione, avrebbe fatto insorgere un diritto d'accisa. Gli aiuti concessi dal 17 luglio 1990 non costituiscono quindi un aiuto esistente ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

5.4.   Compatibilità degli aiuti concessi dal 1o gennaio 2004

5.4.1.   Compatibilità degli aiuti alla luce delle norme relative agli aiuti ambientali

(45)

La Commissione ha esaminato se le misure d'aiuto concesse da Francia, Irlanda e Italia dal 1o gennaio 2004 possono beneficiare di una deroga al divieto relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Gli aiuti consistono in un'esenzione dall'imposta sull'energia, e imposte di questo tipo servono non solo a produrre risorse finanziarie per il governo, ma anche a ridurre il consumo di energia e quindi a proteggere l'ambiente. La disciplina degli aiuti per l'ambiente del 2001 contiene norme relative alle esenzioni dalle imposte ambientali. Per parità di trattamento, trasparenza e certezza del diritto, queste norme sono vincolanti per la Commissione.

(46)

Per quanto riguarda il periodo dal 1o gennaio 2004, la sezione E.3.2, punti da 47 a 52, della disciplina degli aiuti per l'ambiente del 2001 stabilisce disposizioni riguardanti tutti gli aiuti al funzionamento concessi sotto forma di sgravi o esenzioni fiscali. Come spiegato ai considerando 73 e 74 della decisione 2006/323/CE, le accise sugli oli minerali possono essere considerate come imposte ambientali, devono essere considerate come tasse esistenti ai sensi del punto 51.2 della disciplina, hanno un significativo effetto positivo in termini di tutela dell'ambiente ai sensi del punto 51.2.a e si può considerare che siano state decise al momento dell'adozione delle accise. Di conseguenza, conformemente al punto 51.2 della disciplina, le disposizioni di cui al punto 51.1 possono essere applicate.

(47)

Ai sensi del punto 51.1 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, le esenzioni fiscali aventi efficacia decennale possono essere autorizzate. Alla scadenza di questo periodo, e in linea con il punto 23 della disciplina per gli aiuti dell'ambiente, gli Stati membri sono liberi di notificare un prolungamento delle misure in questione alla Commissione, che potrà adottare nella sua analisi lo stesso approccio spiegato in questo punto, prendendo allo stesso tempo in considerazione i risultati positivi, in termini ambientali, ottenuti attraverso l'adozione delle imposte. Le esenzioni irlandesi e italiane in esame sono state concesse dal 1993 e l'esenzione francese dal 1997, per cui le misure sono state in vigore per più di 10 anni.

(48)

Nessuno degli Stati membri ha confermato o negato il fatto che le esenzioni continuerebbero ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2006. Nessuno degli Stati membri ha indicato l'esistenza di una limitazione temporale, per le esenzioni attualmente applicabili, diversa dalla data del 31 dicembre 2006, che, secondo la legislazione fiscale comunitaria, non è una limitazione vincolante, poiché le esenzioni non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2003/96/CE. Tanto meno nessuno Stato membro ha notificato un prolungamento della misura in questione in base alle linee guida sugli aiuti di Stato all'ambiente. Le disposizioni della legislazione fiscale dei rispettivi Stati membri non sembrano neanch'esse contenere tali limitazioni. La Commissione considera che nel caso in esame le circostanze riferite al punto 23 della disciplina degli aiuti per l'ambiente sono ancora presenti. Ai sensi del punto 51.1 della disciplina la Commissione può tuttavia autorizzare un ulteriore aiuto ma solo a condizione di una limitazione temporale di 10 anni al massimo.

(49)

Come spiegato al considerando 75 della decisione 2006/323/CE, non ricorrono le condizioni per applicare il punto 51.1.a della disciplina degli aiuti per l'ambiente, e quindi sono applicabili solo le disposizioni del punto 51.1.b.

(50)

Poiché dal 1o gennaio 2004 la tassazione degli oli minerali destinati a usi combinati di prodotti energetici, a usi diversi dall'utilizzazione come carburante e ai processi mineralogici non costituisce più oggetto di armonizzazione comunitaria, le esenzioni riguarderebbero ora un'imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie ai sensi del punto 51.1.b, secondo trattino, della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Stando a questa disposizione, le imprese beneficiarie devono pagare una parte significativa dell'imposta nazionale, e questo per spingerle a migliorare i risultati in termini di tutela dell'ambiente. Ciò emerge dalla formulazione del punto 51.1.b, primo trattino, della disciplina, che permette di autorizzare uno sgravio da un'imposta armonizzata, se i beneficiari pagano più delle aliquote minime comunitarie per «incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell'ambiente». Ciò si applica anche quando l'imposta nazionale è significativamente più alta di imposte comparabili in (alcuni) altri Stati membri, com'era il caso in Italia. Nella prassi della Commissione (21) risulta chiaro che in generale il 20 % dell'imposta nazionale, oppure il minimo comunitario applicabile agli usi energetici rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2003/96/CE (che è di 15 EUR per 1 000 kg), possono essere visti come una proporzione significativa, anche se il minimo comunitario non si applica agli usi di energia. Pertanto, la Commissione ritiene che si possa considerare compatibile con il mercato comune soltanto l'esenzione o superiore al 20 % dell'imposta nazionale, o superiore a 15 EUR per 1 000 kg (qualunque sia di valore inferiore); l'esenzione fino al 20 %, o fino a 15 EUR per 1 000 kg, configura quindi un aiuto incompatibile.

5.4.2   Compatibilità degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di altre disposizioni

(51)

Per le ragioni spiegate ai considerando da 78 a 81 e da 82 a 86 della decisione 2006/323/CE, gli aiuti non possono ritenersi compatibili con il mercato comune, né ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, né ai sensi delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dello stesso.

(52)

È appropriato basare la valutazione sulla sezione E.3.2 della disciplina degli aiuti per l'ambiente, poiché le norme ivi contemplate tengono conto dei fattori economici, in particolare del rischio di perdita di competitività internazionale dovuta alla mancanza di armonizzazione fiscale, e consentono perfino esenzioni totali per alcune imprese, a condizione che queste partecipino a un accordo con lo Stato membro interessato, al fine di migliorare il relativo risultato ambientale. Nei casi in esame, comunque, nessun accordo di questo tipo venne stipulato e quindi una completa esenzione fiscale, ai sensi del punto 51.1.a della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, non può essere giustificata. D'altronde i dati sui mercati dell'allumina, che vennero forniti alla Commissione confermano che l'autorizzazione della maggior parte degli aiuti è appropriata e, sulla base delle conclusioni di cui sopra, può essere giustificata ai sensi del punto 51.1.b dai risultati complessivamente positivi ottenuti in termini ambientali attraverso l'adozione delle imposte. Questa autorizzazione grava, comunque, sui beneficiari che pagano aliquote più alte rispetto alle aliquote minime comunitarie o una significativa proporzione di imposte interne, che sono considerate necessarie a fornire alle imprese un incentivo a migliorare la protezione ambientale. Non vi è motivo per basarsi su altre disposizioni di altre comunicazioni della Commissione per la parte degli aiuti che non può essere considerata compatibile sulla base delle norme della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

(53)

Poiché non vi sono altri motivi per considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune, può essere considerata compatibile solo quella parte che rispetta la disciplina degli aiuti per l'ambiente, come specificato al considerando 50.

6.   RECUPERO DEGLI AIUTI INCOMPATIBILI

(54)

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario.

(55)

I considerando da 95 a 100 della decisione 2006/323/CE spiegano perché i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, o qualsiasi altro principio generale di diritto comunitario, precludano il recupero, dai beneficiari, degli aiuti illegali e incompatibili concessi fino al 2 febbraio 2002. I considerando 101-102 della decisione, in ogni caso, spiegano perché questi principi non precludano il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili elargiti dal 3 febbraio 2002 fino al 31 dicembre 2003. Gli argomenti sviluppati in detti considerando sono ugualmente applicabili anche per quanto riguarda gli aiuti concessi dal 1o gennaio 2004.

(56)

L'elaborazione e l'adozione della direttiva 2003/96/CE non possono, poi, aver creato un legittimo affidamento nei beneficiari, né è precluso il recupero per il principio di certezza del diritto. Il considerando 32 della direttiva richiama l'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato di notificare gli aiuti di Stato, e precisa esplicitamente che la direttiva «lascia impregiudicato l'esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 e 88 del trattato». Il riferimento a eventuali procedure future relative agli aiuti di Stato non può essere interpretato come un'autorizzazione di un aiuto oggetto di un procedimento già iniziato alla data di adozione della direttiva. Infatti, la stessa espressione era già presente anche nel considerando 6 della decisione 2001/224/CE attraverso cui le deroghe venivano prolungate fino alla fine del 2006. La relazione illustrativa che accompagna la proposta della Commissione per la detta decisione (22) recita «La Commissione propone di […] estendere per un periodo di due anni le […] deroghe che richiedono un esame dettagliato, in particolare alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato […] Tuttavia nulla in questa decisione annulla i requisiti che consentano agli Stati membri di notificare le istanze di un potenziale aiuto di stato alla Commissione in base all'articolo 88 del trattato. Queste notifiche saranno esaminate in base al disposto dell'articolo 87 del trattato». Inoltre la Commissione aveva già chiesto agli Stati membri nell'estate del 2000 di notificare le misure in questione.

(57)

Il considerando 22 della direttiva 2003/96/CE indica che «i prodotti energetici dovrebbero essere essenzialmente disciplinati dal quadro comunitario quando sono usati come combustibile per riscaldamento o carburante per motori. A questo riguardo è nella natura e nella logica del sistema tributario escludere dal campo di applicazione del quadro comunitario l'uso combinato di prodotti energetici e l'uso di prodotti energetici per fini diversi dall'utilizzazione come carburante, nonché i processi mineralogici […]». Questo considerando sebbene non si riferisca agli articoli 87 e 88 del trattato, non può essere interpretato come tendente a restringere la nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ha illustrato la nozione di misure di carattere generale fra l'altro in un documento di lavoro dei suoi servizi, in cui spiegava: «A tale riguardo, va analizzata la situazione in ogni singolo Stato membro, in modo da definire il sistema generale dei diritti d'accisa applicabile a livello nazionale» (23). Tale documento è stato discusso nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio del 14 novembre 2002. Esso continua spiegando a quali condizioni gli aiuti in forma di misure fiscali possono essere considerati compatibili con il mercato comune. Il verbale della riunione del Consiglio del 27 ottobre 2003, durante la quale è stata adottata la direttiva 2003/96/CE, fa esplicito riferimento alle spiegazioni esposte durante la riunione del gruppo di lavoro del Consiglio del 14 novembre 2002.

(58)

Benché l'«uso combinato dei prodotti energetici» non rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2003/96/CE, l'articolo 18 della stessa autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare le esenzioni fissate nell'allegato II. Tale allegato comprende le tre esenzioni per il periodo previsto nell'ultima proroga del 2001, cioè fino al 31 dicembre 2006. Non si tratta però di un'autorizzazione basata sulle norme relative agli aiuti di Stato, di cui alla Commissione compete il controllo e l'attuazione. Ciò dimostra, al contrario, proprio la potenziale pertinenza del considerando 32. L'argomento avanzato dagli Stati membri e dai beneficiari, secondo il quale l'autorizzazione del Consiglio prevarrebbe sui procedimenti in materia di aiuti di Stato, non è corretto.

(59)

Al momento dell'adozione della direttiva 2003/96/CE, la Commissione e il Consiglio hanno dichiarato congiuntamente: «La Commissione dovrebbe fare il massimo possibile affinché le misure adottate dagli Stati membri a seguito delle esenzioni e riduzioni fiscali stabilite dalla direttiva siano riconosciute compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato». La Commissione deve naturalmente agire nel quadro delle norme sugli aiuti di Stato applicabili, nella fattispecie la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. In ogni caso, questa constatazione non si applica alle esenzioni in esame, dato che esse non rientrano nel campo di applicazione della direttiva.

(60)

La direttiva 2003/96/CE, il documento di lavoro dei servizi della Commissione e le dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione di cui sopra non hanno mai confermato l'assenza di un aiuto di Stato incompatibile. Si deve ricordare che la Commissione aveva avviato la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e che ogni terzo interessato avrebbe potuto chiederle di adottare una decisione definitiva. L'avvio di un procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato inficiava il permanere di un (ipotetico) legittimo affidamento in ordine all'assenza di un aiuto incompatibile.

(61)

La decisione 2001/224/CE e precedenti decisioni del Consiglio sulle esenzioni non erano decisioni in materia di aiuti di Stato. Di fatto, da lungo tempo la Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità delle esenzioni con le norme sugli aiuti di Stato.

(62)

Riguardo alla durata dell'indagine nel presente caso, la Commissione ha considerato necessario attendere l'adozione della direttiva 2003/96/CE ed estendere il procedimento con la decisione 2006/323/CE, in modo da ottenere le osservazioni degli Stati membri sulla situazione risultante in ogni Stato membro dopo l'attuazione della direttiva 2003/96/CE, la quale consentiva una serie di possibilità. In ogni caso, un «operatore diligente» dovrebbe sapere che, una volta avviata un'indagine su aiuti illegittimi, se è accertata l'incompatibilità degli aiuti con il trattato, la quasi inevitabile conseguenza è l'ordine della Commissione di recuperare gli aiuti. Gli Stati membri e i beneficiari avrebbero potuto esortare la Commissione a concludere il procedimento più presto, se avessero voluto prendere in considerazione investimenti o misure alternative per rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

(63)

Per tutte queste ragioni, i beneficiari non possono nutrire alcun legittimo affidamento che precluda il recupero degli aiuti di Stato incompatibili dopo il 31 dicembre 2003, né il recupero è precluso dal principio di certezza del diritto.

7.   SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AIUTI COMPATIBILI

(64)

Con la sentenza nella causa C-335/95P, Textilwerke Deggendorf GmbH (TWD)/Commission, la Corte di giustizia ha stabilito che «quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti i rilevanti fattori, incluse, qualora siano appropriate, le circostanze già considerate in una decisione precedente e gli obblighi che la decisione possa aver imposto a uno Stato membro». Secondo la Corte di giustizia, la compatibilità di un nuovo aiuto può dipendere dall'esistenza di un precedente aiuto illegale che non è stato ripagato, dato che l'effetto cumulativo degli aiuti potrebbe distorcere la concorrenza nel mercato comune ad un livello significativo. Inoltre la Commissione, quando esamina la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, ha il potere di prendere in considerazione sia l'effetto cumulativo dell'aiuto esistente insieme a quello precedente, sia il fatto che questo vecchio aiuto non è stato ripagato (24).

(65)

Inoltre, in applicazione di detta giurisprudenza, quando la Commissione valuta un nuovo aiuto, essa prende in considerazione il fatto che i beneficiari potrebbero non aver rispettato le precedenti decisioni della Commissione che ordinavano di rimborsare il precedente aiuto illegittimo e incompatibile. In questi casi, la Commissione esamina gli effetti sui beneficiari della combinazione del nuovo aiuto con il vecchio aiuto incompatibile e che non è stato ancora rimborsato.

(66)

La Francia, l'Irlanda e l'Italia non hanno ancora recuperato gli aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili con la decisione 2006/323/CE (25). Le somme che devono essere recuperate, in base a quanto calcolato dagli Stati membri e escludendo gli interessi, ammontano rispettivamente a 786 668 EUR, 8 095 881,43 EUR ed infine 6 612 489,02 EUR rispettivamente. Inoltre la presente decisione ha anche identificato un aiuto incompatibile concesso per un periodo addizionale e che deve anche essere recuperato. Il cumulo degli importi di questi aiuti con quelli di aiuti invece compatibili continuerebbe a falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comune e nessun argomento è stato in grado di giustificare tale distorsione. Pertanto, il pagamento degli aiuti compatibili di cui al considerando 50 della presente decisione deve essere sospeso, finché tutti gli aiuti incompatibili non siano stati recuperati presso i beneficiari.

8.   CONCLUSIONI

(67)

Si conclude che le esenzioni dall'accisa sugli oli pesanti combustibili utilizzati nella produzione di allumina concesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia dal 1o gennaio 2004 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tali aiuti sono parzialmente incompatibili con il mercato comune, poiché i beneficiari non hanno pagato una parte significativa della tassa. La parte dell'esenzione che supera il 20 % della tassa che altrimenti sarebbe stata dovuta oppure 15 EUR per 1 000 kg (qualunque sia il valore inferiore) può essere ritenuta compatibile con il mercato comune, purché sia fissata una limitazione temporale di massimo 10 anni; superato tale termine, la compatibilità degli aiuti deve essere riesaminata. Gli altri aiuti sono incompatibili con il mercato comune.

(68)

La Francia, l'Irlanda e l'Italia devono prendere tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili concessi dal 1o gennaio 2004.

(69)

La Francia, l'Irlanda e l'Italia devono sospendere l'applicazione delle esenzioni compatibili finché non abbiano recuperato presso i rispettivi beneficiari gli aiuti giudicati incompatibili dalla Commissione nella decisione 2006/323/CE e gli aiuti giudicati incompatibili dalla presente decisione.

(70)

La Francia, l'Irlanda e l'Italia devono trasmettere immediatamente una copia della presente decisione ai beneficiari delle misure interessate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le esenzioni dall'accisa concesse dal 1o gennaio 2004 dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia per gli oli pesanti combustibili utilizzati nella produzione di allumina costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato nei limiti in cui i beneficiari paghino almeno il 20 % dell'accisa che sarebbe altrimenti dovuta oppure il livello minimo stabilito dalla direttiva 2003/96/CE di 15 EUR per 1 000 kg, qualunque sia il valore inferiore, e a condizione che la durata dell'aiuto sia al massimo di 10 anni.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all'articolo 1 sono incompatibili con il mercato comune nei limiti in cui i beneficiari non pagano almeno il 20 % dell'accisa che sarebbe altrimenti dovuta oppure il livello mimino determinato dalla direttiva 2003/96/CE di 15 EUR per 1 000 kg, qualunque sia il valore inferiore.

Articolo 4

1.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia adottano le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 3 illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari.

2.   Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l'immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.

3.   Le somme da recuperare sono produttive di interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è diventato disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero effettivo. Si applicano gli interessi composti in conformità delle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (26).

4.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia annullano tutti i pagamenti degli aiuti in sospeso di cui all'articolo 3 con effetto dalla data di notifica della presente decisione.

5.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia provvedono ad attuare la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notificazione della stessa.

Articolo 5

La Francia, l'Irlanda e l'Italia sospendono il pagamento degli aiuti di cui all'articolo 2, ai beneficiari che non abbiano ancora rimborsato, con gli interessi, gli aiuti ritenuti incompatibili con il mercato comune a norma della decisione 2006/323/CE e gli aiuti di cui all'articolo 3 della presente decisione, ove siano stati illegittimamente messi a disposizione dei beneficiari.

Articolo 6

1.   La Francia, l'Irlanda e l'Italia informano la Commissione dell'avanzamento del procedimento nazionale di esecuzione della presente decisione fino al suo completamento.

2.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia, l'Irlanda e l'Italia comunicano alla Commissione l'importo totale da recuperare presso i beneficiari, specificando il dovuto per capitale e interessi mediante la tabella in allegato e trasmettono una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione. Entro lo stesso termine trasmettono alla Commissione tutti i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti.

3.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Francia, l'Irlanda e l'Italia trasmettono alla Commissione documentazione comprovante di aver ottemperato all'articolo 6.

4.   Decorsi i termini di cui ai paragrafi 2 e 3, la Francia, l'Irlanda e l'Italia presentano, su semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi ad essa. La relazione precisa inoltre gli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 7

La Repubblica francese, l'Irlanda e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Bruxelles, il 7 febbraio 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 30 del 2.2.2002, pag. 17, pag. 21 e pag. 25, e GU C 109 del 9.5.2006, pag. 2.

(2)   GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

(3)   GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE.

(4)   GU L 84 del 23.3.2001, pag. 23. Cfr. la decisione della Commissione del 7.12.2005 per un rinvio dettagliato alle decisioni precedenti.

(5)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(6)  Cfr. nota 1.

(7)   GU L 119 del 4.5.2006, pag. 12.

(8)  Cause T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06.

(9)   GU C 249 del 14.10.2006, pag. 10.

(10)  Cfr. note 1 e 7.

(11)  Cfr. www.alcan.com, www.glencore.com e www.eurallumina.com.

(12)   GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(13)   GU C 72 del 10.3.1994, pag. 3.

(14)   GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(15)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(16)  Cfr. la nota 7.

(17)  Cfr. la nota 7.

(18)  Addendum al progetto di processo verbale, 14140/03, del 24.11.2003, http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st14/st14140-ad01.en03.pdf.

(19)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Aspetti relativi agli aiuti di Stato nella proposta di direttiva del Consiglio sulla tassazione dell'energia, SEC(2002) 1142 del 24.10.2002. La stessa formulazione appariva già in un'anteriore relazione al Consiglio ECOFIN e conclusioni del Consiglio (nota della presidenza al Coreper/Consiglio ECOFIN del 13.12.2001, 14640/01, FISC 255 del 30.11.2001). Cfr. anche il considerando 63 della decisione del 7 novembre 2005.

(20)  Cfr. considerando 10.

(21)  Cfr. in particolare: decisione della Commissione del 30 giugno 2004, nel caso C-42/2003 (GU L 165 del 25.6.2005, pag. 21); decisione del 13 febbraio 2002 nel caso N449/01 (GU C 137 dell'8.6.2002, pag. 24); decisione dell'11 dicembre 2002 nel caso N74/A/2002 (GU C 104 del 30.4.2003, pag. 9) e decisione dell'11 dicembre 2001 nei casi NN3A/2001 e NN4A/2001 (GU C 104 del 30.4.2003, pag. 10). Questi casi sono particolarmente pertinenti poiché riguardano anche essi degli esoneri da imposte sull'energia. Daltro canto, un'indicazione di ciò che la Commissione considera un valore troppo basso si trova nella decisione della Commissione sul rimbosco parziale dell'imposta sulle acque reflue in Danimarca, decisione del 3 aprile 2002 nel caso NN30/A-C/2001 (GU C 292 del 27.11.2002, pag. 6).

(22)  COM(2000) 678.

(23)  Cfr. nota 17.

(24)  Racc. 1997, pag. I-2549, punti 25-27.

(25)  La decisione è stata impugnata, ma in base all'articolo 242 del trattato, l'appello non ha un effetto sospensivo.

(26)   GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Informazioni sugli importi degli aiuti ricevuti, da recuperare e già recuperati (*1)

Beneficiario

Importo totale degli aiuti ricevuti nell’ambito del regime

Importo totale degli aiuti da recuperare

(Capitale)

Importo totale già rimborsato

 

 

 

Capitale

Interessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*1)  Milioni in valuta nazionale.