31982D0507

82/507/CEE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Cryotronics-Variable Temperature Cryogenic System, model LTS-21-D70C" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 05/08/1982 pag. 0027 - 0027


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1982

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Cryotronics-Variable Temperature Cryogenic System, model LTS-21-D70C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/507/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 23 dicembre 1981, l'Italia ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Cryotronics-Variable Temperature Cryogenic System, model LTS-21-D70C », ordinato il 5 settembre 1980 e destinato a essere utilizzato per lo studio di vite radioattive e di termocorrenti ioniche, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 2 luglio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un criostato; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione nel controllo delle temperature bassissime, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che, di conseguenza, esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « CF 204 » combinato con l'apparecchio « DTC2 » costruiti dalla ditta Oxford Instruments Ltd, Osney Maid, Oxford OX20DX, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Cryotronics-Variable Temperature Cryogenic System, model LTS-21-D70C », che costituisce oggetto della domanda dell'Italia del 23 dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1982.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.