82/343/CEE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 1982, che autorizza il Regno del Belgio ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento primaverile che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglioi
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 03/06/1982 pag. 0034 - 0034
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 1982 che autorizza il Regno del Belgio ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento primaverile che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio (82/343/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE (2), in particolare l'articolo 17, vista la richiesta presentata dal Regno del Belgio, considerando che nel Belgio la produzione di sementi di frumento primaverile che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE è stata deficitaria nel 1981 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tale paese; considerando che è impossibile soddisfare al fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata; considerando che occorre pertanto autorizzare il Regno del Belgio, per un periodo che scade il 30 aprile 1982, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata della categoria « sementi certificate », appartenenti a varietà che non figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri, ovvero della categoria « sementi commerciali »; considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire il Regno del Belgio con sementi che non soddisfano ai requisiti della suddetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate al Belgio; considerando che il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Regno del Belgio è autorizzato ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1982, la commercializzazione nel proprio territorio di un massimo di 1 500 tonnellate di sementi di frumento primaverile (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) della categoria « sementi certificate », appartenenti a varietà che non figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri, ovvero della categoria « sementi commerciali ». L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente al Belgio ». Articolo 2 Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 1 500 tonnellate di sementi di frumento primaverile, purché esse siano destinate esclusivamente al Belgio. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « destinate esclusivamente al Belgio ». Articolo 3 Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 agosto 1982, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (2) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.