Bruxelles, 26.4.2023

COM(2023) 240 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio


ALLEGATO I

Criteri per stabilire la traiettoria tecnica per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL

Per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la traiettoria tecnica garantisce che:

(a)al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, la traiettoria del debito decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio sia su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;

(b)il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per lo stesso periodo decennale;

(c)per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, la traiettoria tecnica sia anche coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, modificato dal regolamento [X];

(d)lo sforzo di aggiustamento non sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento, vale a dire che lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;

(e)il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e

(f)nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine.

ALLEGATO II

Informazioni da fornire nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine

Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene le informazioni seguenti:

(a)il percorso della spesa netta nazionale di cui all'articolo 11. Le altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo che rientrano nella definizione di spesa netta di cui all'articolo 2 sono costituite dalla spesa relativa ai programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e dagli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione;

(b)il percorso previsto di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate;

(c)il percorso previsto per il rapporto debito pubblico/PIL;

(d)informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;

(e)le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche pertinenti per garantire la coerenza con una convergenza del debito pubblico su livelli prudenti e il mantenimento del disavanzo pubblico al di sotto del livello di riferimento del 3 % del PIL;

(f)qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche;

(g)un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro;

(h)se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione;

(i)le priorità in materia di riforme e investimenti volte a rispondere alle sfide principali rilevate nelle raccomandazioni specifiche per paese, tenendo conto dello stato di attuazione di tali raccomandazioni;

(j)la spesa complessiva per investimenti pubblici, come pure la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano le priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI;

(k)se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;

(l)una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e occupazione, se del caso, in linea con metodologie concordate;

(m)l'incidenza sul bilancio a medio termine e l'incidenza potenziale sulla crescita a medio termine degli impegni di riforma e di investimento di cui alla lettera k), nei limiti del possibile;

(n)se del caso, riforme e investimenti volti a correggere gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;

(o)il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per il periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;

(p)per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate dovute all'invecchiamento demografico, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;

(q)informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano.

ALLEGATO III

Informazioni che gli Stati membri devono fornire nelle relazioni annuali sui progressi compiuti

Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti:

(a)un confronto tra la spesa netta programmata basata sul percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e la spesa netta basata sui dati disponibili sui risultati;

(b)un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano;

(c)un'analisi dell'attuazione, nell'anno precedente, di misure discrezionali in materia di entrate;

(d)i progressi e l'attuazione prevista per l'anno successivo degli impegni di riforma e di investimento indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nel contesto delle informazioni da comunicare in conformità dell'allegato II, lettere i) e j), nonché, se del caso, delle lettere k) e n);

(e)informazioni per l'anno successivo riguardanti il modo in cui lo Stato membro intende dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese dell'anno precedente, compresa, se del caso, la raccomandazione sulla politica economica della zona euro;

(f)per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di adempiere gli obblighi di presentare relazioni semestrali nell'ambito del semestre europeo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241;

(g)informazioni sull'andamento delle passività potenziali riportate nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e indicate nell'allegato II, lettera d), nonché delle passività implicite legate all'invecchiamento, ove pertinente, e informazioni sulle passività potenziali e le passività implicite per l'anno successivo;

(h)le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;

(i)le proiezioni a politiche invariate per gli anni successivi del periodo di aggiustamento riguardanti la spesa e le entrate pubbliche e le loro principali componenti, compresa la spesa per investimenti pubblici;

(j)la spesa e le entrate pubbliche programmate espresse in percentuale del PIL e le loro principali componenti per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, tenendo conto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;

(k)una descrizione e una quantificazione delle misure in materia di spesa e di entrate da attuare al fine di colmare il divario tra le proiezioni a politiche invariate per la spesa e le entrate di cui alla lettera i) e la spesa e le entrate programmate di cui alla lettera j);

(l)un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettera n), se del caso;

(m)informazioni sull'attuazione di un avvertimento da parte della Commissione o di una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

(n)informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030;

(o)la valutazione degli enti di bilancio indipendenti di cui all'articolo 22.

ALLEGATO IV

Funzionamento del conto di controllo

Il conto di controllo di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 21 registrerà un debito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è superiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.

Il conto di controllo registrerà un credito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è inferiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.

Il saldo complessivo del conto di controllo in un dato periodo è la somma dei debiti e dei crediti annui registrati nel corso di tale periodo.

ALLEGATO V

Metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la plausibilità

Il metodo per valutare la plausibilità a norma dell'articolo 8 è basato sulle condizioni seguenti:

·il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe essere in calo o rimanere a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione descritti nel Debt Sustainability Monitor 2022;

·il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso. Il rischio è valutato ricorrendo all'analisi stocastica della Commissione.

ALLEGATO VI

Priorità comuni dell'Unione

Le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b), sono le seguenti:

(a)il Green Deal europeo 1 , comprendente la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 2 e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima;

(b)il pilastro europeo dei diritti sociali 3 compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030;

(c)il programma strategico per il decennio digitale 2030 4 , che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale;

(d) una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali 5 .

ALLEGATO VII

Quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento

1.Ambito di applicazione

L'obiettivo del presente quadro di valutazione è di costituire:

–una base per la Commissione per valutare se la serie di impegni di riforma e di investimento inclusi nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine a giustificazione di una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il presente quadro di valutazione costituisce pertanto la base per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, al fine di garantire un processo equo e trasparente;

–una base per valutare se ciascuno di tali impegni di riforma e di investimento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Il presente quadro di valutazione rappresenta pertanto la base per l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, con lo stesso obiettivo.

2.Criteri di valutazione

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.

La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:

2.1La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita

–Sulla base di ipotesi credibili, ben documentate e prudenti, si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento stimolerà in modo significativo la crescita potenziale dell'economica dello Stato membro interessato in modo sostenibile.

2.2La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la sostenibilità di bilancio

–Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà un significativo miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, mediante una riduzione strutturale della spesa pubblica o una crescita delle entrate pubbliche dello Stato membro interessato.

2.3La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità dell'Unione di cui all'allegato VI

–La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità dell'Unione di cui all'allegato VI.

2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici

–Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.

2.5 La serie di impegni di riforma e di investimento garantisce che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano

–Se il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano è superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto dal piano.

Inoltre ciascuno degli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, anticipato all'inizio del periodo, temporalmente definito e verificabile

–La descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e fornisce i particolari di ciascuna riforma e di ciascun investimento al fine di consentire alla Commissione di valutare i criteri di cui ai punti da 2.1 a 2.5, anche per quanto riguarda la loro attuazione e il loro monitoraggio;

–le riforme saranno attuate entro il periodo programmato;

–gli investimenti saranno realizzati al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;

–il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine comprende indicatori chiari e realistici, pertinenti e affidabili che consentono di verificare i progressi compiuti nell'efficace attuazione degli impegni di riforma e di investimento.

(1)    Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final) e la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).
(2)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima").
(3)    Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/09) (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
(4)    Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).
(5)    Consiglio dell'Unione europea, COPS 130.