COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 22.2.2022
JOIN(2022) 18 final/2 - DOWNGRADED ON 14.3.2023
2022/0056(NLE)
Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
RELAZIONE
(1)Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se tali prodotti sono destinati a un uso militare o a utilizzatori finali militari. Vieta inoltre la vendita di tali beni e tecnologie a determinate persone giuridiche in Russia e vieta la fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie. Il regolamento impone inoltre agli operatori di ottenere un'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e vieta la fornitura dei servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifere in acque profonde, per la prospezione e la produzione petrolifere nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone altresì restrizioni all'accesso di determinati enti finanziari russi al mercato dei capitali.
(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
(3)La decisione (PESC) 2022/XXX del Consiglio modifica la decisione 2014/512/PESC del Consiglio e introduce ulteriori sanzioni economiche mirate a seguito della firma da parte del presidente della Federazione russa di un decreto che riconosce "l'indipendenza e la sovranità" delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e ordina alle forze armate russe di entrare nell'area.
(4)La decisione (PESC) 2022/XXX del Consiglio vieta i finanziamenti alla Russia, al suo governo e alla sua Banca centrale.
(5)Poiché queste modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
(6)L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione dovrebbero pertanto proporre di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 833/2014.
2022/0056 (NLE)
Proposta congiunta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/XXX, del XX febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
(2)Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio e vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, se tali prodotti sono destinati a un uso militare o a utilizzatori finali militari. Vieta inoltre la vendita di tali beni e tecnologie a determinate persone giuridiche in Russia e vieta la fornitura di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie. Il regolamento impone inoltre agli operatori di ottenere un'autorizzazione preventiva per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinate tecnologie per l'industria petrolifera in Russia e vieta la fornitura dei servizi associati necessari per la prospezione e la produzione petrolifere in acque profonde, per la prospezione e la produzione petrolifere nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale. Vieta inoltre la fornitura di assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Impone altresì restrizioni all'accesso di determinati enti finanziari russi al mercato dei capitali.
(3)Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce "l'indipendenza e la sovranità" delle zone non controllate dal governo delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e ha ordinato alle forze armate russe di entrare nell'area.
(4)In considerazione della gravità della situazione, il [DATA] il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX, del XX febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive che vietano i finanziamenti alla Russia, al suo governo e alla sua Banca centrale.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:
(1)all'articolo 1, lettera f), il punto iii) è sostituito dal seguente:
"iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;";
(2)è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 5 bis
1.Sono vietati l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi d'investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il [14 giorni dopo l'entrata in vigore] da:
(a)Russia e suo governo; o
(b)Banca centrale russa; o
(c)una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
2.È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 successivamente a [data di entrata in vigore].
Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l'obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l'esecuzione di contratti di esportazione o di importazione.
3.Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del [data di entrata in vigore] purché:
(a)tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
i)
siano stati convenuti prima del [data di entrata in vigore]; e
ii)
non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e
(b)prima del [data di entrata in vigore] sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.
I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d'interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d'interesse, e all'importo massimo.";
(3)all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 5 bis, lettere a), b) e c), o elencate negli allegati III, IV, V e VI;";
(4)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche agendo come sostituto per le persone giuridiche, le entità o gli organismi di cui agli articoli 5 o 5 bis, o agendo a loro vantaggio utilizzando le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, o all'articolo 5 bis, paragrafo 2.".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente