COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 24.5.2023
COM(2023) 267 final
2023/0162(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili
per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione europea è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("direttiva sulla tassazione dell'energia" o "direttiva").
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni nei livelli di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.
La Polonia chiede l'autorizzazione ad applicare una riduzione temporanea delle aliquote d'imposta nazionale all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, al di sotto dei livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva e alla tabella C dell'allegato I della direttiva.
Il periodo di validità della richiesta è limitato a sei mesi e rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva sulla tassazione dell'energia.
Con lettera del 3 gennaio 2023 le autorità polacche hanno informato la Commissione dell'intenzione di applicare tale misura temporanea dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Le autorità polacche hanno fornito informazioni supplementari il 15 febbraio 2023.
La richiesta di deroga riguarda l'applicazione di aliquote di tassazione ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. La situazione socioeconomica determinata dall'elevata inflazione e dall'aumento dei prezzi dei prodotti energetici rappresenta un grave problema per la società polacca. Allo stesso tempo, le norme della direttiva 2003/96/CE relative all'adeguamento annuale delle aliquote d'imposta nazionali espresse in monete nazionali diverse dall'euro imporrebbero alla Polonia di aumentare le proprie aliquote fiscali nazionali per i prodotti in questione.
Le autorità polacche hanno sottolineato che l'adeguamento annuale delle aliquote minime espresse in moneta nazionale per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, richiesto in virtù dell'articolo 13 della direttiva, unitamente al tasso di cambio euro-zloty (EUR/PLN) temporaneamente elevato e sfavorevole il primo giorno lavorativo di ottobre 2022, comporterebbe un aumento dei livelli di tassazione applicabili ai prodotti in questione.
Sebbene da allora il tasso di cambio dello zloty sia ritornato a un livello più favorevole, la procedura di cui all'articolo 13 non ne tiene conto e, pertanto, l'unico modo per la Polonia di mantenere livelli di tassazione costanti per i prodotti energetici interessati consisterebbe in una richiesta di deroga. Senza tale deroga sarebbe necessario aumentare i livelli di tassazione applicabili a tali prodotti.
La richiesta delle autorità polacche è finalizzata ad attenuare le ripercussioni negative che potrebbero derivare da tale aumento, mantenendo le pertinenti aliquote fiscali nazionali ai livelli attuali, al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti nella direttiva. Ne deriverebbe una riduzione delle aliquote fiscali nazionali espresse in euro rispetto alle aliquote minime, risultante dalla differenza del tasso di cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva. Tale non indicizzazione delle aliquote nazionali si applicherebbe anche ad altri prodotti energetici destinati al riscaldamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della stessa direttiva.
La Polonia ha sottolineato l'importanza di tale deroga in considerazione dell'impatto negativo del forte aumento del prezzo dell'energia, che è una delle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina. Le autorità polacche hanno sottolineato che tale situazione, che si somma all'inflazione galoppante, interessa direttamente sia le famiglie che le imprese. A tale riguardo, la Polonia ha precisato che una riduzione dell'aliquota dell'accisa sarebbe disponibile per tutti i consumatori che acquistano combustibili per riscaldamento oggetto della richiesta di deroga.
Secondo le informazioni contenute nei grafici seguenti forniti dalle autorità polacche, nel 2022 si è registrato un aumento sostanziale dei prezzi dei prodotti energetici oggetto della richiesta di deroga.
Grafico 1 – Prezzo medio del gas naturale (2020-2023)
Grafico 2 – Prezzo a pronti del carbone in USD (2020-2022)
Secondo le autorità polacche, i grafici di cui sopra illustrano le tendenze storiche dei prezzi del carbone e del gas nei mercati all'ingrosso pertinenti, compreso l'aumento dei prezzi nel 2022 legato agli effetti dell'aggressione russa contro l'Ucraina.
Figura 3 – Prezzi all'ingrosso dell'olio combustibile pesante
Oltre ai dati sui prezzi dell'energia, le autorità polacche hanno fornito la seguente tabella che confronta i livelli minimi di tassazione applicabili ai sensi della direttiva per ciascun prodotto energetico oggetto della loro richiesta, unitamente alle aliquote corrispondenti attualmente in vigore in Polonia (gennaio 2023). Hanno sottolineato che le aliquote di accisa sui combustibili per riscaldamento si applicano indistintamente sia ai singoli nuclei familiari che ai clienti commerciali.
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Prodotto energetico
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Minimi UE (EUR)
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EUR/PLN (2023)
|
Minimi UE nel 2023 (PLN)
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Accisa nel 2022
(PLN)
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Accisa nel 2023 senza modificare l'aliquota dell'accisa
(in EUR)
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Differenza tra i minimi UE e la tassazione effettiva (PLN)
|
Differenza tra i minimi UE e la tassazione effettiva (EUR)
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Modifica dei minimi UE rispetto alla tassazione effettiva
(%)
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Olio combustibile pesante
(in PLN per 1 000 kg)
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15
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4,832
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72,48
|
69
|
14,2798
|
3,48
|
0,72
|
5,04
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Gas naturale
(in PLN per gigajoule potere calorifico superiore)
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0,3
|
4,832
|
1,45
|
1,38
|
0,2856
|
0,07
|
0,01
|
5,04
|
|
Carbone e coke (in PLN per gigajoule potere calorifico superiore)
|
0,3
|
4,832
|
1,45
|
1,38
|
0,2856
|
0,07
|
0,01
|
5,04
|
|
Prodotti energetici oggetto della richiesta
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Livelli minimi di tassazione UE
(in EUR)
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Aliquota dell'accisa
(in zloty polacchi)
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Aliquota fiscale basata sul tasso di cambio medio mensile EUR/PLN nel gennaio 2022
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Aliquota
2023
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|
Carbone e coke
(per gigajoule potere calorifico superiore)
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0,3
|
1,38
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0,3 * 4,55 ≈ 1,37
|
Non occorrono modifiche
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|
Gas naturale
(per gigajoule potere calorifico superiore)
|
0,3
|
1,38
|
0,3 * 4,55 ≈ 1,37
|
Non occorrono modifiche
|
|
Olio combustibile pesante (per 1 000 kg)
|
15
|
69
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15 * 4,55 ≈ 68
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Non occorrono modifiche
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Le autorità polacche hanno inoltre inviato informazioni pertinenti sui valori previsti degli indicatori macroeconomici di base per il periodo 2021-2026. Tali valori indicano che il tasso di cambio EUR/PLN previsto per il 2023 sarà di 4,6470 PLN nei confronti dell'euro (media). Pertanto, secondo le loro stime, si dovrebbe ipotizzare una distribuzione mensile dell'importo previsto, pari a 4,6470 PLN, fino alla fine del 2023.
Le autorità polacche hanno ritenuto che fosse difficile stimare l'effetto sul bilancio della modifica delle aliquote di accisa sui prodotti energetici interessati. Hanno tuttavia confermato che, essendo di lieve entità, la rettifica delle aliquote non dovrebbe incidere significativamente sulle entrate di bilancio, tanto più che i prezzi elevati dei vettori energetici generano maggiori entrate di bilancio dall'IVA.
L'incidenza sul bilancio per il periodo coperto dalla richiesta di deroga è stimata in 9,2 milioni di PLN. A tale riguardo la tabella seguente, fornita dalle autorità polacche, presenta l'incidenza sul bilancio di ciascuno dei prodotti energetici interessati.
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Prodotto energetico
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Incidenza sul bilancio per
il primo semestre del 2023
(in milioni di PLN)
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Olio combustibile pesante e altri combustibili utilizzati per riscaldamento
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2,4
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Gas naturale e altri combustibili gassosi utilizzati per riscaldamento
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4,8
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Carbone e coke
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2,0
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La riduzione temporanea dell'imposta prevista dalle autorità polacche rientra nei pertinenti livelli minimi di tassazione stabiliti dalla direttiva.
La presente proposta non incide sulla valutazione della misura polacca ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. Inoltre, la proposta di una decisione di esecuzione del Consiglio lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di rispettare la normativa sugli aiuti di Stato.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Ogni richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia deve essere esaminata dalla Commissione tenendo conto: i) del corretto funzionamento del mercato unico; ii) della necessità di garantire una concorrenza leale; e iii) delle politiche dell'UE in materia di salute, ambiente, energia e trasporti.
Secondo le autorità polacche, l'obiettivo di tale riduzione fiscale è alleviare parzialmente l'onere sociale ed economico per la popolazione polacca in caso di aumento delle imposte dovuto al tasso di cambio sfavorevole euro-zloty, associato all'aumento dell'inflazione che colpisce sia le famiglie che le imprese, in parte a causa del recente aumento dei prezzi dovuto al conflitto in Ucraina.
Stante la situazione, è improbabile che la misura temporanea incida sugli scambi all'interno dell'UE e, alla luce dell'effetto e della durata limitati, non dovrebbe falsare la concorrenza né ostacolare il funzionamento del mercato unico.
Come sottolineato nella comunicazione RePowerEU, pur concentrandosi sulle famiglie e le imprese vulnerabili, la Commissione invita gli Stati membri ad adottare misure che incentivino il risparmio energetico e riducano il consumo di combustibili fossili. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, la richiesta di deroga è tuttavia considerata adeguata e proporzionata. La misura tiene inoltre conto della necessità di conciliare gli obiettivi strategici specifici di cui all'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia, segnatamente la politica ambientale dell'Unione, con l'imperativo di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie.
Considerate le circostanze e trattandosi di una misura temporanea e di portata limitata, appare opportuno concedere l'autorizzazione richiesta.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.
Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, dato che il presente atto non è un progetto di atto legislativo, non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali ai sensi del protocollo n. 2 dei trattati per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità.
Le riduzioni d'imposta non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.
Le riduzioni d'imposta sono applicabili per un periodo limitato di sei mesi.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su una richiesta della Polonia e riguarda solo questo Stato membro.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.
•Efficienza normativa e semplificazione
La misura non prevede alcuna semplificazione:
si basa su una richiesta della Polonia e riguarda solo questo Stato membro.
•Diritti fondamentali
La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione europea. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo di sei mesi.
Le aliquote d'imposta applicabili saranno sotto i livelli minimi di tassazione fissati dalla direttiva sulla tassazione dell'energia.
La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Ai sensi dell'articolo 1 la Polonia sarà autorizzata ad applicare all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento aliquote di tassazione ridotte al di sotto dei livelli minimi di tassazione.
Ai sensi dell'articolo 2 l'autorizzazione è rilasciata per sei mesi secondo la richiesta della Polonia e entro il periodo massimo di sei anni consentito dalla direttiva.
2023/0162 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Polonia ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili
per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera del 3 gennaio 2023 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità polacche hanno comunicato ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 15 febbraio 2023. L'autorizzazione è stata chiesta per un periodo di sei mesi, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
(2)Secondo le autorità polacche, l'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta mira ad attenuare l'impatto negativo che sarebbe stato causato da un aumento del livello di tassazione dovuto a un tasso di cambio euro-zloty elevato e sfavorevole, conformemente all'articolo 13 della direttiva. Tale riduzione corrisponderebbe all'importo risultante dalla differenza di cambio dopo l'adeguamento annuale effettuato a norma dell'articolo 13 della direttiva. La riduzione renderebbe l'aliquota d'imposta applicabile al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva.
(3)L'autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato unico. Data la breve durata e a fronte dell'eccezionalità della situazione geopolitica, l'autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L'autorizzazione concilia le considerazioni strategiche specifiche di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, segnatamente la politica ambientale dell'Unione, con la necessità di garantire l'accessibilità economica dell'energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l'aumento dei costi dell'energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali.
(4)La Polonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento, come richiesto.
(5)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, qualora il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui la presente autorizzazione non fosse compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data di entrata in vigore di tali norme generali.
(6)Per contrastare efficacemente le ripercussioni negative dei prodotti energetici sui consumatori, è opportuno garantire che la Polonia possa applicare la riduzione d'imposta, come richiesto, a decorrere dal 1º gennaio 2023.
(7)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Polonia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte all'olio combustibile pesante, al gas naturale, al carbone e al coke utilizzati come combustibili per riscaldamento al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adotta un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell'energia elettrica con cui l'autorizzazione rilasciata all'articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema diventa applicabile.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente