Regolamento (CE) n. 725/98 della Commissione del 31 marzo 1998 che modifica gli aiuti compensativi agrimonetari concessi in Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 100 del 01/04/1998 pag. 0045 - 0045
REGOLAMENTO (CE) N. 725/98 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 1998 che modifica gli aiuti compensativi agrimonetari concessi in Irlanda LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli (1), in particolare l'articolo 7, considerando che il regolamento (CE) n. 806/97 della Commissione, del 2 maggio 1997, che fissa gli importi massimi degli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili verificatesi anteriormente al 31 marzo 1997 per la lira sterlina, la sterlina irlandese e la lira italiana (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1219/97 (3), ha stabilito in particolare l'importo massimo dell'aiuto per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997 per la sterlina irlandese; considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 724/97, gli importi corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti in funzione dell'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione agricoli constatata fino all'inizio del mese che precede il primo mese a cui si riferisce l'importo di cui trattasi; considerando che, nel periodo compreso tra l'ultima riduzione sensibile della sterlina irlandese e l'inizio del mese precedente quello a cui si riferisce la seconda rata, si sono verificati vari aumenti del tasso di conversione di tale moneta; che, dato il livello raggiunto dal tasso di conversione, è opportuno sopprimere l'importo della seconda rata dell'aiuto per l'Irlanda; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seconda rata dell'aiuto compensativo per l'Irlanda, previsto dal regolamento (CE) n. 806/97 per la rivalutazione sensibile del 29 marzo 1997, è soppresso. La concessione della terza rata dell'aiuto verrà esaminata tenendo conto dell'incidenza degli sviluppi monetari fino all'inizio del mese di marzo 1999. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 108 del 25. 4. 1997, pag. 9. (2) GU L 115 del 3. 5. 1997, pag. 16. (3) GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 56.