COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 6.5.2022
COM(2022) 214 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settantacinquesima sessione dell'Assemblea mondiale della sanità per quanto riguarda alcune modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005)
ALLEGATO
L'Unione sostiene le modifiche seguenti dell'articolo 59 del regolamento sanitario internazionale (2005), indicate da caratteri in grassetto e barrati:
Articolo 59 Entrata in vigore; termine per il rigetto o la presentazione di riserve
1.Il termine previsto, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso, è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell'adozione del presente regolamento o di una modifica dello stesso da parte dell'Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto.
1 bisIl termine previsto, ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OMS, per il rigetto o la presentazione di riserve a una modifica del presente regolamento è di 9 mesi dalla data della notifica, da parte del direttore generale, dell'adozione di una modifica del presente regolamento da parte dell'Assemblea mondiale della sanità. Qualsiasi rigetto o riserva ricevuti dal direttore generale dopo la scadenza di tale termine non hanno alcun effetto.
2.Il presente regolamento entra in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1, e le modifiche del presente regolamento entrano in vigore 12 mesi dopo la data della notifica di cui al presente articolo, paragrafo 1 bis, eccetto che nei casi seguenti:
(…)
b)nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva, per tale Stato il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 62;
(…)
3.Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare pienamente le proprie disposizioni legislative e amministrative interne al presente regolamento o a una modifica dello stesso entro i termini stabiliti dal presente articolo, paragrafo 2, a seconda dei casi, tale Stato presenta al direttore generale, entro il termine applicabile specificato nel presente articolo, paragrafo 1 o 1 bis, una dichiarazione relativa agli adeguamenti in sospeso e li completa entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per tale Stato parte e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore di una modifica del presente regolamento per tale Stato membro.
L'Unione sostiene anche le modifiche tecniche dell'articolo 55, paragrafo 3, degli articoli 61 e 62 e dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento sanitario internazionale (2005). Le modifiche di detti articoli sono indicate da caratteri in grassetto e barrati:
Articolo 55 Modifiche
(…)
3.Le modifiche del presente regolamento adottate dall'Assemblea mondiale della sanità a norma del presente articolo entrano in vigore per tutti gli Stati parti alle stesse condizioni e fatti salvi gli stessi diritti e doveri previsti dall'articolo 22 della Costituzione dell'OMS e dagli articoli da 59 a 64 del presente regolamento, a condizione che siano rispettati i termini stabiliti da tali articoli per quanto riguarda le modifiche del presente regolamento.
Articolo 61 Rigetto
Se uno Stato notifica al direttore generale il proprio rigetto del presente regolamento o di una modifica dello stesso entro il termine applicabile stabilito dall'articolo 59, paragrafo 1 o 1 bis, il presente regolamento o la relativa modifica non entrano in vigore nei confronti di tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale figurante nell'articolo 58 di cui tale Stato sia già parte rimane in vigore per quanto riguarda tale Stato.
Articolo 62 Riserve
1.Gli Stati possono esprimere riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso in conformità al presente articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con l'oggetto e la finalità del presente regolamento.
2.Le riserve al presente regolamento o a una modifica dello stesso sono notificate al direttore generale in conformità all'articolo 59, paragrafoi 1 e 1 bis, all'articolo 60, all'articolo 63, paragrafo 1, o all'articolo 64, paragrafo 1, a seconda dei casi. Uno Stato che non è membro dell'OMS notifica qualsiasi riserva al direttore generale unitamente alla notifica di accettazione del presente regolamento. Gli Stati che esprimono riserve ne indicano i motivi al direttore generale.
3.Il rigetto di una parte del presente regolamento o di una modifica dello stesso è considerato una riserva.
4.In conformità all'articolo 65, paragrafo 2, il direttore generale notifica ogni riserva ricevuta a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Il direttore generale:
(…)
c)se la riserva è stata espressa in relazione a una modifica del presente regolamento, chiede che gli Stati parti gli notifichino entro tre mesi qualsiasi obiezione alla riserva. Gli Stati membri che esprimono obiezioni a una riserva su una modifica del presente regolamento ne indicano i motivi al direttore generale.
Gli Stati che esprimono obiezioni a una riserva ne indicano i motivi al direttore generale.
5.Scaduto tale termine, il direttore generale notifica a tutti gli Stati membri le obiezioni ricevute relativamente alle riserve. Qualora sia stata espressa una riserva in relazione al presente regolamento, Aa meno che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva. In caso di una riserva relativa a una modifica del presente regolamento, a meno che entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano state avanzate obiezioni alla riserva da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la riserva si considera accettata e il presente regolamento entra in vigore per lo Stato che ha espresso la riserva, fatta salva tale riserva.
6.Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente articolo avanza obiezioni alla riserva al presente regolamento entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, o, in caso di una riserva a una modifica del presente regolamento, entro la fine dei tre mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il direttore generale ne dà notifica allo Stato che ha espresso la riserva affinché questo valuti la possibilità di ritirare la riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del direttore generale.
(…)
9.Il direttore generale presenta la riserva e il parere del comitato di revisione, se applicabile, all'esame dell'Assemblea mondiale della sanità. Se l'Assemblea mondiale della sanità, a maggioranza dei voti, esprime obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con l'oggetto e la finalità del presente regolamento, la riserva non è accettata e il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva previo ritiro della riserva da parte di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 63. Se l'Assemblea mondiale della sanità accetta la riserva, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore per lo Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.
Articolo 63 Ritiro del rigetto e della riserva
1.Un rigetto opposto a norma dell'articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al direttore generale. In tali casi, il presente regolamento o una modifica dello stesso entra in vigore nei confronti di tale Stato a decorrere dal momento in cui il direttore generale riceve la notifica, tranne nel caso in cui lo Stato avanzi una riserva nel momento in cui ritira il rigetto; in questo caso il presente regolamento o una modifica dello stesso, a seconda dei casi, entra in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 62. In nessun caso il presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui all'articolo 59, paragrafo 1, e in nessun caso una modifica del presente regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato prima di 12 mesi dalla data di notifica di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis.
(…)