Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione del 28 febbraio 1997 che rettifica i testi inglese e svedese del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane e il testo spagnolo del regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana
Gazzetta ufficiale n. L 060 del 01/03/1997 pag. 0053 - 0053
REGOLAMENTO (CE) N. 386/97 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1997 che rettifica i testi inglese e svedese del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane e il testo spagnolo del regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che i testi inglese e svedese del regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione (3) e il testo spagnolo del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 465/96 (5) differiscono dal testo delle altre lingue ufficiali della Comunità; che è quindi necessario rettificare i testi in queste lingue comunitarie; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato I del regolamento (CE) n. 2257/94 è apportata una rettifica. La rettifica riguarda esclusivamente i testi inglese e svedese del regolamento. Articolo 2 All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 è apportata una rettifica. La rettifica riguarda esclusivamente il testo spagnolo del regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 6. (4) GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 17. (5) GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 5.