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20.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/73 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 2008
che concede a talune parti interessate un'esenzione dall'estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto in vigore e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese concessa a talune parti interessate a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
[notificata con il numero C(2008) 1044]
(2008/260/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (2) («regolamento di estensione») che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96,
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4) («regolamento di esenzione») relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall'estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93, in particolare l'articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dopo l'entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell'articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale una serie di elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (5) per i quali è stato sospeso il pagamento del dazio antidumping esteso relativamente alle loro importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
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(2) |
Dopo l'ultima pubblicazione dell'elenco delle parti oggetto di esame (6), è stato selezionato un periodo di esame. A causa dell'adesione della Bulgaria e della Romania è stato deciso di fissare un periodo di esame dal 1o gennaio 2006 al 30 giugno 2007, in modo che potessero essere analizzate nello stesso procedimento anche le domande di esenzione presentate da imprese di assemblaggio di biciclette bulgare e romene. A tutte le parti oggetto di esame è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame. |
A. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE
A.1. Domande di esenzione ammissibili
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(3) |
La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all'ammissibilità delle domande. Queste parti hanno ricevuto la loro sospensione dopo tale data. Le informazioni fornite sono state esaminate e verificate, all'occorrenza, nelle sedi delle parti interessate. Alla luce di queste informazioni, la Commissione ha giudicato ammissibili, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 1. Tabella 1
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(4) |
Le circostanze accertate dalla Commissione dimostrano che, per ventidue di queste operazioni di assemblaggio di biciclette realizzate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese utilizzate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate, e che tali operazioni non rientrano quindi nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(5) |
Per questo motivo e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso. |
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(6) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, l'esenzione dal dazio antidumping esteso delle parti interessate elencate nella tabella 1 è valida a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di esenzione. Inoltre, la loro obbligazione doganale per quel che riguarda il dazio antidumping esteso va considerata nulla a decorrere dalla stessa data. |
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(7) |
Va notato che la seguente parte interessata figurante nell'elenco della tabella 1 ha comunicato ai servizi della Commissione un cambiamento della sua sede legale avvenuto durante il periodo di esame:
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(8) |
La Commissione ha accertato che questo cambiamento di indirizzo della sede legale non ha avuto un'incidenza sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le disposizioni del regolamento di esenzione e pertanto ritiene che tale cambiamento non incida sull'esenzione dal dazio antidumping esteso. |
A.2. Domande di esenzione non ammissibili e ritiri
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(9) |
Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 qui di seguito hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. Tabella 2
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(10) |
Due parti hanno ritirato la domanda di esenzione, informandone la Commissione. |
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(11) |
Un'altra parte è andata in fallimento e di conseguenza ha cessato le attività di assemblaggio. |
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(12) |
Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l'esenzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento. Occorre pertanto revocare la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all'articolo 5 del regolamento di esenzione e riscuotere tale dazio dalla data di ricezione delle domande delle suddette parti interessate. |
B. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE
B.1. Domande di esenzione non ammissibili
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(13) |
Anche le parti interessate elencate nella tabella 3 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso: Tabella 3
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(14) |
Per quanto concerne tali parti interessate, va osservato che le loro domande non hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di esenzione, poiché tutti questi richiedenti utilizzano per la produzione o l'assemblaggio di biciclette parti essenziali di biciclette in quantitativi inferiori alle 300 unità per tipo su base mensile. |
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(15) |
Queste parti interessate sono state debitamente informate e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Due di esse non hanno presentato osservazioni e le altre due hanno ritirato la loro domanda. Pertanto, a tali parti non è stata concessa la sospensione. |
B.2. Domande di esenzione ammissibili per le quali dovrebbe essere concessa la sospensione
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(16) |
Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, a norma dell'articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 4. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, si applica a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»: Tabella 4
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dall'estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005.
L'esenzione si applica, per ciascuna parte interessata, a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 1
Elenco delle parti a cui è stata concessa l’esenzione
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Nome |
Indirizzo |
Paese |
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
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Alubike — Bicicletas S.A. |
Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro |
Portogallo |
Articolo 7 |
12.12.2005 |
A730 |
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Balkanvelo AD |
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Bulgaria |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A811 |
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Bonaventure BVBA |
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Belgio |
Articolo 7 |
19.1.2006 |
A732 |
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CROSS Ltd. |
|
Bulgaria |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A810 |
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SC Eurosport DHS SA |
Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara |
Romania |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A817 |
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|
F.lli Schiano S.R.L. |
|
Italia |
Articolo 7 |
31.1.2007 |
A824 |
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Goldbike — Industria de Bicicletas Lda |
|
Portogallo |
Articolo 7 |
9.8.2006 |
A777 |
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|
Helkama Velox Oy |
Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen |
Finlandia |
Articolo 7 |
29.1.2007 |
A825 |
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Ing. Jaromír Březina |
|
Repubblica ceca |
Articolo 7 |
20.7.2006 |
A776 |
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|
KHE Fahrradhandels GmbH |
|
Germania |
Articolo 7 |
6.11.2006 |
A794 |
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|
Koga BV. |
|
Paesi Bassi |
Articolo 7 |
19.6.2006 |
A773 |
||
|
Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV |
Posthoornstraat 1, 2500 Lier |
Belgio |
Articolo 7 |
21.3.2007 |
A826 |
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Leader — 96 Ltd. |
19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv |
Bulgaria |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A813 |
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Look Cycle International S.A. |
|
Francia |
Articolo 7 |
14.9.2006 |
A781 |
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|
Maxcom Ltd. |
|
Bulgaria |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A812 |
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|
Prestige Rijwielen NV |
|
Belgio |
Articolo 7 |
16.2.2006 |
A737 |
||
|
Puky GmbH & Co. KG |
|
Germania |
Articolo 7 |
21.8.2006 |
A778 |
||
|
Robifir Bike Ltd. |
|
Bulgaria |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A815 |
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|
Skeppshultcykeln AB |
Storgatan 78, 333 03 Skeppshult |
Svezia |
Articolo 7 |
29.3.2006 |
A745 |
||
|
Stevens Vertriebs GmbH |
|
Germania |
Articolo 7 |
3.7.2006 |
A774 |
||
|
Trenga DE Vertriebs GmbH |
|
Germania |
Articolo 7 |
10.5.2006 |
A746 |
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|
Velomania Ltd. |
Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia |
Bulgaria |
Articolo 7 |
1.1.2007 |
A814 |
Articolo 2
Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione sono respinte.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 2
Parti interessate per le quali la sospensione è revocata
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Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
||
|
Isaac International Ltd. |
4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire |
Regno Unito |
Articolo 5 |
13.12.2006 |
A816 |
||
|
Loris Cycles di Perinel Lori |
Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE) |
Italia |
Articolo 5 |
13.12.2005 |
A731 |
||
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ROG Kolesa d.d. (former ELAN Bikes, d.d.) |
|
Slovenia |
Articolo 5 |
1.5.2004 |
A538 |
Articolo 3
Le parti elencate nella seguente tabella 3 costituiscono l'elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.
Tabella 3
Elenco delle parti oggetto di esame
|
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
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|
Blue Ocean Hungary Ltd. |
|
Ungheria |
Articolo 5 |
30.1.2008 |
A858 |
||
|
Canyon Bicycles GmbH |
|
Germania |
Articolo 5 |
4.12.2007 |
A856 |
||
|
Euro-Bike-Products |
|
Polonia |
Articolo 5 |
6.8.2007 |
A849 |
||
|
EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG |
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main |
Germania |
Articolo 5 |
7.1.2008 |
A857 |
||
|
KOVL spol. S.r.o. |
|
Repubblica ceca |
Articolo 5 |
29.3.2007 |
A838 |
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|
MICPOL |
|
Polonia |
Articolo 5 |
17.4.2007 |
A839 |
||
|
N&W Cycle GmbH |
|
Germania |
Articolo 5 |
11.10.2007 |
A852 |
||
|
Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH |
|
Germania |
Articolo 5 |
25.6.2007 |
A850 |
||
|
Special Bike — Societa Cooperativa |
|
Italia |
Articolo 5 |
22.1.2008 |
A533 |
Articolo 4
Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella tabella 4 sono respinte.
Tabella 4
Elenco delle parti le cui domande di esenzione sono state respinte
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Nome |
Indirizzo |
Paese |
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BBC International Biria Bike Company International GmbH |
Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen |
Germania |
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Ets. TH Brasseur SA |
Rue des Steppes 13, 4000 Liège |
Belgio |
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Individual Bike s.r.o. |
Kmochova 2430, 431 11 Chomutov |
Repubblica ceca |
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Shrapnell NV |
Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen |
Belgio |
Articolo 5
Gli Stati membri e le parti interessate elencate negli articoli 1, 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).
(4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5.