COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.8.2021
COM(2021) 467 final
ALLEGATO
della
proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 30 dell'accordo SEE sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico e del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(Programma per il mercato unico)
ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. […]
del […]
che modifica il protocollo 30, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico, e il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014.
(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2021/690 inizi dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dal momento in cui viene adottata la presente decisione o dal fatto che gli eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi siano comunicati dopo il 10 luglio 2021.
(3)Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
(4)Le condizioni per la partecipazione degli Stati EFTA e delle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e dei loro cittadini ai programmi dell'Unione europea sono stabilite dall'accordo SEE, in particolare all'articolo 81.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i protocolli 30 e 31 dell'accordo SEE al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1° gennaio 2021,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo 30 dell'accordo SEE è così modificato:
1.il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo totale.";
2.
dopo l'articolo 5 (programma statistico 2013-2020) è inserito il seguente:
"Articolo 6
Attività statistiche 2021-2027
1.
L'atto seguente è oggetto del presente articolo:
-32021 R 0690: Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
2.
L'obiettivo specifico f) definito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/690 costituisce il quadro per le attività statistiche SEE da effettuare tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Tutti i principali ambiti delle statistiche europee sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.
3.
Uno specifico programma statistico annuale SEE 2021-2027 è elaborato congiuntamente dall'Ufficio statistico dell'EFTA e da Eurostat. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2021/690 ed è formulato in parallelo ad esso. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
4.
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/690, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, a concorrenza del 75 % dell'importo totale.
5.
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.".
Articolo 2
Dopo il paragrafo 5 dell'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è inserito il seguente paragrafo:
"5 bis.32021 R 0690: Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
Gli Stati EFTA partecipano agli obiettivi generali e agli obiettivi specifici in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), lettera c), punto ii), e lettera d).
Essi partecipano e contribuiscono finanziariamente alle attività statistiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/690 alle condizioni previste nel protocollo 30.
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell'azione stabilita nella relativa convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del xx 2021 [la presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell'azione.
Gli Stati EFTA non partecipano e non contribuiscono finanziariamente alle attività relative allo sviluppo della politica doganale e fiscale.
La Norvegia non partecipa e non contribuisce finanziariamente all'obiettivo specifico in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto ii).".
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[...]
I segretari
del Comitato misto SEE
[...]