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5.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2008
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito
(2008/713/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,
vista la raccomandazione della Commissione,
viste le osservazioni formulate dal Regno Unito,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 104 del trattato stabilisce una procedura volta a garantire che gli Stati membri evitino i disavanzi pubblici eccessivi o che adottino le misure necessarie per correggerli. |
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(2) |
A norma del punto 5 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito, l’obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del trattato non si applica al Regno Unito fintantoché questo paese non passa alla terza fase dell’Unione economica e monetaria. Nella seconda fase dell’Unione economica e monetaria, il Regno Unito deve invece cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del trattato. |
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(3) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione. |
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(4) |
La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, definita con maggior precisione nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e di crescita, prevede che venga presa una decisione in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi contiene altre disposizioni riguardanti l’attuazione della procedura in questione. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo. |
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(5) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 5, del trattato, la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione di cui all’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario di cui all’articolo 104, paragrafo 4, ha concluso che nel Regno Unito esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha quindi trasmesso al Consiglio tale parere in merito al Regno Unito il 2 luglio 2008. |
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(6) |
L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio dovrebbe prendere in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso del Regno Unito, questa valutazione globale ha portato alle conclusioni seguenti. |
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(7) |
Il Regno Unito ha intrapreso notevoli sforzi per il consolidamento del bilancio nell’ultima parte degli anni novanta. Successivamente, il governo ha adottato una politica fiscale più morbida, principalmente in ragione di un esplicito obiettivo politico diretto ad incrementare la spesa per i servizi pubblici. Di conseguenza, il bilancio delle pubbliche amministrazioni è passato da un saldo attivo registrato alla fine degli anni novanta ad un disavanzo del 3,2 % del PIL nell’esercizio 2003/04 e del 3,5 % nell’esercizio 2004/05. Con un differenziale tra prodotto effettivo e potenziale che si è mantenuto positivo per tutto il periodo, ciò è equivalso ad un deterioramento del saldo strutturale di 4
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(8) |
Secondo i dati comunicati dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2008, nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, il disavanzo programmato delle pubbliche amministrazioni del Regno Unito nell’esercizio 2008/09 doveva raggiungere il 3,2 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento, pari al 3 % del PIL; tale rapporto era identico a quello pubblicato nel bilancio di marzo 2008 del Regno Unito, che pure presentava piani di bilancio che indicavano un disavanzo delle amministrazioni pubbliche del 2,8 % del PIL nell’esercizio 2009/10. La cifra relativa al disavanzo di quest’ultimo esercizio è inferiore al dato corrispondente contenuto nelle previsioni di primavera dei servizi della Commissione del 3,3 % del PIL, a causa principalmente di differenze nella crescita prevista del PIL nell’esercizio 2009/10. Successivamente alla pubblicazione del bilancio di marzo 2008, un annuncio programmatico, in data 13 maggio, di una riduzione nell’esercizio 2008/09 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche costerà 2,7 miliardi di GBP in tale esercizio. Se si aggiunge ciò alla previsione della primavera del 2008 dei servizi della Commissione, si arriva al 3,5 % del PIL. Pur superando il valore di riferimento indicato nel trattato, vale a dire il 3 % del PIL, il disavanzo programmato per l’esercizio 2008/09, quale comunicato nel marzo 2008, non si discosta molto da tale valore. Il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL non è eccezionale ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 2, del trattato. In particolare, esso non è determinato da un evento inconsueto, non soggetto al controllo delle autorità del Regno Unito, né è dovuto ad una grave recessione economica. Le previsioni di primavera 2008 dei servizi della Commissione prevedono che la crescita del Regno Unito nel 2008 e 2009 rallenterà a tassi annui al di sotto del suo potenziale. Ciò nonostante, si prevede che la crescita annua del PIL raggiungerà l’1,7 % nel 2008 e l’1,6 % nel 2009. Inoltre, anche il superamento del valore di riferimento del 3 % del PIL non è da considerarsi temporaneo, mentre i servizi della Commissione prevedono, sulla base di politiche invariate, un rapporto deficit/PIL nel 2009/10 sempre più alto del 3 % (al 3,3 %). Non viene quindi rispettato il criterio previsto dal trattato per quanto riguarda il disavanzo. |
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(9) |
Il rapporto debito pubblico/PIL rimane invece ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % [i dati comunicati in marzo nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi indicano un rapporto pari al 43,0 % del PIL (4) nell’esercizio 2007/08], anche se si prevede una tendenza all’aumento fino all’esercizio 2009/10. Secondo le previsioni dei servizi della Commissione, tale rapporto dovrebbe arrivare al 47
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(10) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, tiene conto degli «altri fattori significativi» solo in presenza di una duplice condizione: se il disavanzo resta vicino al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non viene tenuto conto degli altri fattori rilevanti nella procedura che porta alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione complessiva risulta che nel Regno Unito esiste un disavanzo eccessivo.
Articolo 2
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. HORTEFEUX
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.
(3) Stimato dai servizi della Commissione applicando la metodologia comune per la stima dei divari tra prodotto effettivo e potenziale.
(4) Utilizzando il PIL corretto per i Servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente (FISIM).