12002E112

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo VII: Politica economica e monetaria - Capo 3: Disposizioni istituzionali - Articolo 112 - Articolo 109 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) -

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0078 - 0079
Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0224 - versione consolidata
Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0038 - versione consolidata


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

Parte terza: Politiche della Comunità

Titolo VII: Politica economica e monetaria

Capo 3: Disposizioni istituzionali

Articolo 112

Articolo 109 A - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

Articolo 112

1. Il consiglio direttivo della BCE comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

2. a) Il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.