29.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 302/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2004

che autorizza il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana

(2004/662/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1985, in particolare l'articolo 167, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 14 agosto 1979, è entrato in vigore l'8 marzo 1982 per un periodo iniziale di dieci anni. In seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi.

(2)

A norma dell'articolo 167, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 1985, i diritti e gli obblighi che derivano per il Regno di Spagna dagli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti.

(3)

A norma dell'articolo 167, paragrafo 3, dell'atto di adesione del 1985, prima della scadenza di tali accordi di pesca il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da detti accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno. L'accordo di cui sopra è stato prorogato, da ultimo con la decisione 2003/538/CE (1) del Consiglio, del 15 luglio 2003, fino al 7 marzo 2004.

(4)

È opportuno autorizzare il Regno di Spagna a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo di pesca in oggetto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a prorogare fino al 7 marzo 2005 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore l'8 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


(1)   GU L 185 del 24.7.2003, pag. 24.