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3.12.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1231/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Estratto aromatico distillato e trattato (TDAE) avente le seguenti proprietà fisico-chimiche:
Il TDAE è un estratto ottenuto dalla raffinazione dei lubrificanti derivanti dai residui della distillazione sotto vuoto. I costituenti aromatici sono generati come sottoprodotti nella raffinazione delle cere e degli oli di base per lubrificanti. Il prodotto è utilizzato come plastificante per i composti di gomma non vulcanizzata impiegati come materie prime nella fabbricazione di pneumatici e altri prodotti in gomma vulcanizzata. |
2707 99 99 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2707 , 2707 99 e 2707 99 99 . Poiché il prodotto non è stato ottenuto direttamente dalla distillazione o dalla raffinazione di oli greggi di petrolio o di oli greggi ottenuti da minerali bituminosi e in considerazione del fatto che il peso dei costituenti aromatici è superiore a quello dei costituenti non aromatici, è esclusa la classificazione alla voce 2710 come oli di petrolio e di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi, e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi o residui di oli (cfr. nota 2 del capitolo 27). Poiché il prodotto non è stato ottenuto direttamente da petrolio o da oli di petrolio o da oli ottenuti da minerali bituminosi e in considerazione del fatto che il tenore di costituenti aromatici è inferiore all'80 %, è esclusa la classificazione alla voce 2713 come coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 2713 90 10 e 2713 90 90 ). Il prodotto è un estratto aromatico ottenuto dalla raffinazione dei lubrificanti derivanti dai residui della distillazione sotto vuoto. A causa del contenuto in costituenti aromatici, appartiene alla categoria di oli o prodotti simili in cui il peso dei costituenti aromatici è superiore a quello dei costituenti non aromatici (si vedano anche le note esplicative della nomenclatura combinata alle sottovoci 2707 99 91 e 2707 99 99 , voce 2). Pertanto deve essere classificato nel codice NC 2707 99 99 . |