|
13.6.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 538/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'11 giugno 2013
recante misure transitorie relative ad alcuni titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per gli scambi di prodotti agricoli fra l’Unione nella sua composizione al 30 giugno 2013 e la Croazia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Prima del 1o luglio 2013 gli scambi di alcuni prodotti agricoli fra l’Unione e la Croazia sono soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione. A decorrere dal 1o luglio 2013, tali titoli non potranno più essere utilizzati per gli scambi suddetti. |
|
(2) |
Alcuni titoli, che saranno ancora validi dopo il 30 giugno 2013, non saranno stati utilizzati affatto o saranno stati utilizzati solo parzialmente. Gli impegni derivanti dai suddetti titoli devono essere rispettati pena l’incameramento della cauzione costituita. Poiché dopo l’adesione della Croazia tali impegni non potranno più essere rispettati, è necessario stabilire, con effetto a decorrere dalla data di adesione di tale paese, una misura transitoria che preveda lo svincolo delle cauzioni costituite. |
|
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le cauzioni costituite per il rilascio di titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata sono svincolate, su richiesta delle parti interessate, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
|
a) |
il paese esportatore o il paese destinatario indicato sui titoli è la Croazia. Se l’indicazione sul titolo del paese esportatore o del paese destinatario non è obbligatoria, l’operatore è tenuto a dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il paese esportatore o il paese destinatario è la Croazia; |
|
b) |
la validità dei titoli non scade prima del 1o luglio 2013; |
|
c) |
al 1o luglio 2013 i titoli sono stati utilizzati solo parzialmente o non sono stati utilizzati affatto. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente all’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO