Regolamento (CE) n. 2480/95 della Commissione, del 25 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 256 del 26/10/1995 pag. 0009 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 2480/95 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1501/95 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare gli articoli 13, paragrafo 11 e 16, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (3), ha stabilito talune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione, nonché le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali; che per calcolare la restituzione all'esportazione dei prodotti trasformati è necessario conoscere i coefficienti di trasformazione da applicare; che tali coefficienti sono le cifre indicate nell'allegato I di tale regolamento; che è quindi opportuno precisarlo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1501/95 è modificato come segue: 1. all'articolo 11, paragrafo 1, il testo dell'ultima frase è sostituito dal seguente: « I coefficienti di trasformazione che esprimono il rapporto tra la quantità del prodotto di base e la quantità di tale prodotto contenuta nel prodotto trasformato sono indicati nell'allegato I. »; 2. nell'allegato I il titolo dell'ultima colonna è sostituito dal seguente: « Coefficienti di trasformazione che indicano il numero di chilogrammi di cereali per 1 000 chilogrammi di prodotto ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione