Regolamento (CE) n. 2809/95 della Commissione, del 5 dicembre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all' esportazione nel settore delle carni suine
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 06/12/1995 pag. 0022 - 0023
REGOLAMENTO (CE) N. 2809/95 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 per quanto riguarda la nomenclatura dei prodotti per le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2806/95 (4), ha fissato una nomenclatura per le restituzioni all'esportazione; che è necessario modificare tale nomenclatura per poter limitare l'eventuale concessione di restituzioni all'esportazione per le carni disossate ad alcuni tagli, freschi, refrigerati o congelati; che è necessario escludere i tagli freschi o refrigerati ammissibili dalla possibilità di congelamento prevista all'articolo 4 e all'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/95 (6), per evitare che tali prodotti siano esportati, beneficiando di una restituzione, per paesi di destinazione lontani; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il settore 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue: 1) i codici NC 0203 19 55 e 0203 29 55 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione sono sostituiti dai corrispondenti codici figuranti nell'allegato del presente regolamento; 2) è aggiunta la nota in calce n. 11 figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>