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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/922 |
21.5.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/922 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2025
che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di legno compensato di legno tenero originario del Brasile. |
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(2) |
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 20 gennaio 2025 dal Softwood Plywood Consortium per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di legno compensato di legno tenero. |
1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
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(3) |
Il prodotto oggetto della presente inchiesta («prodotto in esame») è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 e originario del Brasile. Il codice NC è fornito solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. |
2. REGISTRAZIONE
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(4) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. |
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(5) |
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso. |
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(6) |
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping. |
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(7) |
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra l'87 % e il 131 %, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio è stimato al 73 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. |
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(8) |
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta. |
3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(9) |
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie, attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 e originario del Brasile.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) GU C, C/2025/1490, 6.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1490/oj.
(3) regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/922/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)