32003D0257

2003/257/CE: Decisione della Commissione, del 10 aprile 2003, sull'assistenza finanziaria alla Germania per la raccolta di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nei suini selvatici [notificata con il numero C(2003) 1189]

Gazzetta ufficiale n. L 095 del 11/04/2003 pag. 0061 - 0064


Decisione della Commissione

del 10 aprile 2003

sull'assistenza finanziaria alla Germania per la raccolta di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nei suini selvatici

[notificata con il numero C(2003) 1189]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2003/257/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare gli articoli 19 e 20,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina classica è una delle più gravi malattie del suino ed ha causato gravissimi danni economici nella Comunità nell'ultimo decennio. Negli ultimi anni sono stati segnalati casi di peste suina classica nei suini selvatici in diversi Stati membri. In molti casi la lotta contro la malattia si è rivelata difficile e la peste suina classica si è diffusa dalla popolazione suina selvatica a quella domestica.

(2) La raccolta e lo scambio di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nella popolazione suina selvatica degli Stati membri riveste importanza fondamentale al fine di decidere adeguate misure di lotta alla malattia in questa popolazione e verificarne l'efficacia.

(3) La direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3) fissa norme relative alla raccolta di informazioni in relazione alla peste suina classica nei suini selvatici. Altre norme possono venire adottate secondo le procedure di comitatologia.

(4) Il Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Institut für Epidemiologie, Wusterhausen, Germania, sta mettendo a punto una base dati digitale per la raccolta e lo scambio di informazioni epidemiologiche via Internet sulla peste suina classica nei suini selvatici. Questa base dati verrà messa a disposizione di altri Stati membri così che sia possibile verificarne la validità in quanto strumento di lotta alla malattia.

(5) È opportuno concedere un contributo finanziario per tale progetto, che potrà contribuire allo sviluppo della normativa comunitaria in materia di peste suina classica e di forme di lotta più efficaci contro questa malattia.

(6) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nel quadro della sezione garanzia; del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 dello stesso regolamento.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità concede assistenza finanziaria alla Germania per il progetto di istituzione di una base dati digitale finalizzata alla raccolta e allo scambio di informazioni epidemiologiche sulla peste suina classica nei suini selvatici presso il Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Institut für Epidemiologie, Wusterhausen, Germania, presentato da tale paese.

2. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) La base dati dovrà essere istituita e messa a disposizione di tutti gli Stati membri, su richiesta di questi ultimi, non oltre il 30 giugno 2003;

b) la Germania dovrà trasmettere alla Commissione, non oltre il 30 settembre 2003, una relazione tecnica e finanziaria la cui parte finanziaria dovrà essere conforme al modello contenuto in allegato e accompagnata da documenti giustificativi a riprova delle spese sostenute e dei risultati ottenuti.

Articolo 2

1. L'assistenza finanziaria della Comunità concessa alla Germania per il progetto di cui all'articolo 1 copre le spese sostenute per il personale e l'acquisto di hardware e software e non supera la somma di 50000 EUR.

2. L'assistenza finanziaria della Comunità è versata come segue:

a) 70 % sotto forma di anticipo su richiesta della Germania;

b) il resto su presentazione delle relazioni e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2003.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

(3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

ALLEGATO

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