Proposta di decisione del Consiglio sull'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all'applicazione provvisoria dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale /* COM/2010/0153 def. - NLE 2010/0083 */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 19.4.2010 COM(2010)153 definitivo 2010/0083 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all'applicazione provvisoria dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale RELAZIONE A seguito di una denuncia presentata dall'ANAPA (Associazione nazionale spagnola dei proprietari di pescherecci d'alto mare con palangari), la Commissione europea ha avviato un'indagine a norma del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (regolamento sugli ostacoli al commercio) (avviso di apertura del procedimento pubblicato il 10 luglio 1998). Il 23 marzo 1999, la Commissione europea ha reso nota la relazione d'indagine, secondo cui le pratiche cilene che negano l'accesso ai porti cileni alle navi dedite alla cattura di pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale sono contrarie all'articolo V dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994. A seguito della decisione 2000/296/CE della Commissione, del 5 aprile 2000, relativa al divieto delle autorità cilene di sbarcare le catture di pesce spada delle navi comunitarie nei porti cileni, la Commissione europea ha avviato nei confronti del Cile una procedura di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'OMC. In risposta a questa procedura OMC, il Cile ha chiesto di sottoporre alcune questioni alla procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Successivamente, il 19 dicembre 2000, il Cile e la Comunità hanno sottoposto una controversia relativa alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale a una sezione speciale del Tribunale internazionale per il diritto del mare (ITLOS). Il 25 gennaio 2001 la Commissione europea e il Cile hanno raggiunto un accordo provvisorio in conseguenza del quale acconsentivano alla sospensione parallela delle procedure OMC e ITLOS. Nell'aprile 2008 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a condurre negoziati con il Cile a nome dell'Unione europea per raggiungere un accordo definitivo su un nuovo quadro di cooperazione in materia di pesca. Il 30 ottobre 2008 la Commissione ha presentato al gruppo di lavoro del Consiglio "Politica interna ed esterna della pesca" il testo dell'intesa raggiunta fra i negoziatori in merito alla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. La nuova intesa garantirà l'accesso ai porti cileni designati per le operazioni di trasbordo e di sbarco, nonché a fini logistici, per i pescherecci battenti bandiera degli Stati membri operanti nelle acque del Pacifico sudorientale. La nuova intesa non mette in questione le competenze rispettive delle organizzazioni regionali di gestione della pesca attualmente esistenti (Commissione interamericana per il tonno tropicale - IATTC) o in via di costituzione (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale – SPRFMO). Il 3 dicembre 2009 la Commissione ha presentato al gruppo di lavoro del Consiglio "Politica interna ed esterna della pesca" l'esito dei negoziati tecnici bilaterali con il Cile svoltisi il 5 e il 6 ottobre 2009 a New York. Le Parti hanno siglato un allegato tecnico I all'intesa contenente le procedure dettagliate da seguire per i pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada che intendono accedere ai porti cileni designati. Tali procedure sono conformi alle misure dello Stato di approdo recentemente adottate dalla FAO. Nel frattempo le due Parti hanno provveduto al ritiro congiunto della causa ITLOS. Il 16 dicembre 2009 la sezione speciale ITLOS ha messo agli atti l'archiviazione della causa conformemente alla richiesta congiunta del Cile e dell'UE. Sono inoltre in corso i preparativi per un ritiro congiunto della causa OMC (WT/DS/193 – Misure che incidono sul transito e sull'importazione del pesce spada). Tuttavia, in questa fase la Commissione non proporrà la chiusura del procedimento avviato a norma del regolamento sugli ostacoli al commercio. Essa intende proporne il ritiro solo dopo la conclusione formale dell'accordo da parte delle rispettive autorità cilene e dell'UE e a condizione che le disposizioni in materia di accesso ai porti cileni da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla cattura di pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale siano state applicate in modo soddisfacente nel corso di un periodo di tempo ragionevole. La Commissione deve invitare gli Stati membri e il Parlamento europeo ad avviare la procedura richiesta per la conclusione dell'accordo. Nel frattempo, onde evitare che l'accesso dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada nei porti cileni designati venga ulteriormente ritardato, occorre procedere all'applicazione provvisoria dell'intesa, per la quale viene qui proposta una decisione del Consiglio simultanea ma separata. 2010/0083 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all'applicazione provvisoria dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea[1], considerando quanto segue: 1. L'Unione europea ha fra i suoi obiettivi la conclusione di accordi quadro di cooperazione in materia di pesca con parti terze al fine di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle specie di interesse comune e l'accesso dei pescherecci dell'UE ai porti di parti terze per le operazioni di trasbordo e di sbarco, nonché per scopi logistici. 2. Il 4 aprile 2008 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile per la conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'intesa sulla conservazione e la gestione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale e del suo dettagliato allegato I. 3. La Commissione ha proposto al Consiglio di adottare una decisione recante conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere (proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale del XXXX). 4. Tenuto conto dell'interesse dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale ad ottenere senza indugio l'accesso ai porti cileni designati, l'intesa deve essere applicata in via provvisoria fino alla conclusione dell'accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato a nome dell 'Unione europea l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'intesa tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale, in attesa dell'entrata in vigore dell'intesa. Il testo dell'accordo sull'applicazione provvisoria in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e il Cile è allegato alla presente decisione. Articolo 2 La Commissione europea è autorizzata a firmare, a nome dell 'Unione europea, la lettera dell'Unione europea di cui all'articolo 1 nonché a designare le persone autorizzate a procedere alla firma. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il presidente […] ALLEGATO ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo all'applicazione provvisoria dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale A. Lettera dell'Unione europea Signor Presidente, Mi pregio riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l'Unione europea e il Cile, che hanno condotto all'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (di seguito: "l'intesa"), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009. L'Unione europea ha avviato le procedure interne per la conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009. In attesa del completamento di queste procedure, l'Unione europea applicherà in via provvisoria l'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008 e il suo allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009, integrato dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009. I seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante di questo accordo in forma di scambio di lettere: a) l'intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles quale modificata da: b) il dettagliato allegato I dell'intesa quale approvato nell'ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York; c) la nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato di cui alla precedente lettera b); d) la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1° giugno 2010. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea ai fini dell'applicazione provvisoria dell'intesa conformemente alle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati. Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta. La prego di accettare, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. Per l'Unione europea Il Presidente […] B. Lettera della Repubblica del Cile Signor Presidente, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Mi pregio riferirmi ai negoziati svoltisi a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008 fra l'Unione europea e il Cile, che hanno condotto all'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale (di seguito: "l'intesa"), nonché alle discussioni tecniche bilaterali tenutesi a New York il 5-6 ottobre 2009. L'Unione europea ha avviato le procedure interne per la conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008, incluso il dettagliato allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009. In attesa del completamento di queste procedure, l'Unione europea applicherà in via provvisoria l'intesa relativa alla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale raggiunta il 15-16 ottobre 2008 e il suo allegato I approvato il 5-6 ottobre 2009, integrato dalla nota verbale del Cile del 23 novembre 2009. I seguenti documenti e le seguenti informazioni formano parte integrante di questo accordo in forma di scambio di lettere: a) l'intesa adottata il 15-16 ottobre 2008 a Bruxelles quale modificata da: b) il dettagliato allegato I dell'intesa quale approvato nell'ambito della riunione tecnica bilaterale tenutasi il 5-6 ottobre 2009 a New York; c) la nota verbale del Cile del 23 novembre 2009, che designa i porti cileni di Arica, Antofagasta e Punta Arenas per l'accesso da parte dei pescherecci dell'UE dediti alla pesca del pesce spada in alto mare nel Pacifico sudorientale, in relazione al punto xi) dell'allegato di cui alla precedente lettera b); d) la prima riunione del comitato bilaterale tecnico e scientifico avrà luogo al più tardi il 1° giugno 2010. La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di confermare che la medesima e la Sua risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea ai fini dell'applicazione provvisoria dell'intesa conformemente alle disposizioni contenute nei documenti sopra elencati. Il presente accordo si applica a decorrere dal giorno successivo alla data della Sua risposta." Mi pregio comunicarLe che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo fra il Cile e l'Unione europea. La prego di accettare, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Repubblica del Cile Il Presidente […] [1] GU C […] del […], pag. […].