82/106/CEE: Decisione della Commissione, del 29 gennaio 1982, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in inglese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 16/02/1982 pag. 0027 - 0027
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 1982 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Irlanda conformemente al titolo II della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (82/106/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (2), in particolare l'articolo 13, vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (3), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (4), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, considerando che l'11 e il 16 novembre 1981 il governo irlandese ha notificato i seguenti regolamenti: - regime di aiuti 1981 per l'allevamento bovino nelle zone gravemente svantaggiate, - regime di aiuti 1981 per le vacche da carne nelle zone svantaggiate, - regime di aiuti 1981 per l'allevamento ovino nelle zone svantaggiate, - regime di indennità compensative 1981; considerando che, conformemente al combinato disposto dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, la Commissione decide, tenuto conto delle predette notificazioni, se le disposizioni d'applicazione della direttiva stessa in vigore in Irlanda soddisfano ai criteri stabiliti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE; considerando che i predetti regimi di aiuti 1981 nelle zone svantaggiate corrispondono alle finalità e alle condizioni della direttiva 75/268/CEE; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni per l'attuazione del titolo II della direttiva 75/268/CEE, comunicate dal governo irlandese l'11 e il 16 novembre 1981, soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE. Articolo 2 L'Irlanda è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34. (3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.