<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2006ITA.0300216101.case.xml"><NO.CASE>C-323/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0323</NO.CELEX><NO.SEQ>0001.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>2165</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>2183</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>19</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL' AVV. GEN. TIZZANO — CAUSA C-323/03</LEFT><RIGHT>COMMISSIONE / SPAGNA</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Antonio Tizzano</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20051110">10 novembre 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: l'italiano.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Nella presente causa la Commissione delle Comunità europee contesta al Regno di Spagna di aver mancato agli obblighi derivanti dagli artt. 1, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del <DATE ISO="19921207">7 dicembre 1992</DATE>, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>regolamento n. 3577/92<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> o semplicemente il <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>regolamento<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="364" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="7">GU L 364, pag. 7</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Quadro giuridico</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Normativa comunitaria</P></TI></TITLE><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Allo scopo di <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>abolire le restrizioni alla libera prestazione di servizi all'interno degli Stati membri nel settore dei trasporti marittimi<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/> (terzo <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="2019"/>), il Consiglio ha approvato il regolamento n. 3577/92, che all'art. 1, n. 1, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>A decorrere dal <DATE ISO="19930101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1993</DATE> la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo) è applicabile agli armatori comunitari che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro (...)<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>L'art. 2 precisa poi che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Ai fini del presente regolamento:</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>per <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="201C"/>servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro (cabotaggio marittimo)<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="201D"/> si intendono i servizi normalmente<?PAGE NO="I-2166"?> assicurati dietro compenso e comprendenti in particolare:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>cabotaggio continentale: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro senza scali su isole;</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>(...)</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>cabotaggio con le isole: il trasporto via mare di passeggeri o merci fra:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>porti situati sul continente e su una o più isole di un solo e medesimo Stato membro;</P></ITEM><ITEM><P>porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro.</P></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST><P>(...)</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>per <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="201C"/>contratto di servizio pubblico<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="201D"/> s'intende un contratto concluso fra le autorità competenti di uno Stato membro e un armatore comunitario allo scopo di fornire alla collettività servizi di trasporto sufficienti.</TXT><P>(...)</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>per <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="201C"/>obblighi di servizio pubblico<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="201D"/> si intendono gli obblighi che l'armatore comunitario, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>(...)<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Per quanto qui interessa, va inoltre richiamato l'art. 4, che così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole.</TXT><?PAGE NO="I-2167"?><P>Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Nell'imporre obblighi di servizio pubblico gli Stati membri si limitano alle esigenze relative ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all'equipaggio della nave.</TXT><P>Qualsiasi compenso dovuto per obblighi di servizio pubblico, se previsto, deve essere reso disponibile a tutti gli armatori comunitari.</P></NP><P>(...)<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Ai sensi poi dell'art. 7:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Alle materie disciplinate dal presente regolamento si applica l'articolo 62 del trattato<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'art. 62 del Trattato, abrogato a partire dal <DATE ISO="19990501">1<HT TYPE="SUP">o</HT> maggio 1999</DATE> con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, disponeva che <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>[g]li Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Va infine richiamato l'art. 9, il quale prevede che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in attuazione del presente regolamento, gli Stati membri consultano la Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le disposizioni adottate<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Normativa nazionale</P></TI></TITLE><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Nella regione spagnola della Galizia si trova una profonda insenatura denominata <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>ria di Vigo<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>. Sulle sue rive si trovano, a sud, la città di Vigo e, a nord, le città di Cangas e Moana. Proprio di fronte all'imboccatura della ria si trovano poi due isole denominate isole Cíes.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Originariamente la prestazione di servizi di trasporto marittimo nella ría di Vigo era regolata da una decisione della Comunità autonoma della Galizia dell'<DATE ISO="19840611">11 giugno 1984</DATE>. Per quanto qui interessa, va ricordato che detta decisione subordinava la fornitura di servizi regolari di trasporto marittimo passeggeri e merci tra Vigo e Cangas, e tra Vigo e Moana, al rilascio da parte della direzione generale della Marina mercantile di un'autorizzazione decennale rinnovabile.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2168"?><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Attualmente, dopo l'intervento di diverse modifiche normative, i medesimi servizi risultano disciplinati dalla legge 4/1999, della Comunità autonoma della Galizia, del <DATE ISO="19990409">9 aprile 1999</DATE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>legge 4/1999<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>BOE n. 118, del <DATE ISO="19990518">18 maggio 1999</DATE>, pag. 18552-18554.</P></NOTE>, la quale stabilisce che il trasporto marittimo passeggeri nella'ria di Vigo costituisce un servizio pubblico appartenente al governo regionale di Galizia.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Più precisamente, l'art. 1 di tale legge dispone che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Il trasporto marittimo dei passeggeri nella ria di Vigo è dichiarato servizio pubblico appartenente al governo regionale di Galizia.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il servizio pubblico copre sia il servizio regolare tra le rive della ria sia il trasporto stagionale di tipo turistico in provenienza o a destinazione delle isole Cíes, da qualsiasi punto della ria di Vigo<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Traduzione non ufficiale.</P></NOTE>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 2, nn. 2 e 3, di tale legge l'amministrazione regionale di Galizia assegna il servizio di trasporto marittimo nella ria di Vigo ad un unico operatore, al quale viene riconosciuta una concessione amministrativa della durata di venti anni, prorogabile per un periodo massimo di dieci anni.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>L'art. 3 precisa inoltre che detta concessione deve essere conferita mediante gara pubblica e che nell'aggiudicazione si deve tener conto, tra le altre cose, dell'esperienza maturata dall'operatore nel settore dei trasporti nella ria di Vigo.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Fatti e procedura</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di privati che lamentavano l'incompatibilità della regolamentazione spagnola dei servizi di cabotaggio nella ria di Vigo con il regolamento n. 3577/92, il <DATE ISO="20000719">19 luglio 2000</DATE> la Commissione inviava al Regno di Spagna una lettera di messa in mora, cui seguiva il <DATE ISO="20010507">7 maggio 2001</DATE> un parere motivato.</TXT></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Insoddisfatta delle risposte fornite sul punto dal governo spagnolo, il <DATE ISO="20030722">22 luglio 2003</DATE> la Commissione ha introdotto il presente<?PAGE NO="I-2169"?> ricorso, con cui chiede alla Corte di dichiarare che:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>mantenendo in vigore una legislazione:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>che consente di concedere i servizi di trasporto marittimo nella ría di Vigo ad un solo operatore per un periodo di venti anni, ed include come criterio di assegnazione l'esperienza nel settore dei trasporti nella ria di Vigo, il che favorisce l'operatore esistente;</P></ITEM><ITEM><P>che consente di assoggettare ad obblighi di servizio pubblico i servizi di trasporto stagionali con le isole o i servizi di trasporto regolari fra porti continentali;</P></ITEM><ITEM><P>che consente di istituire un sistema più restrittivo di quello vigente al momento di entrata in vigore del regolamento (gennaio 1993), vale a dire la decisione <DATE ISO="19840611">11 giugno 1984</DATE>;</P></ITEM><ITEM><P>che non è mai stata oggetto di consultazioni con la Commissione prima della sua approvazione, il Regno di Spagna ha violato gli artt. 1,4,7 e 9 del regolamento (CEE) n. 3577/92 ed è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza del citato regolamento e del Trattato CE<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Analisi giuridica</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sull'applicabilità del regolamento n. 3577/92</P></TI></TITLE><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>Oltre a respingere nel merito le censure della Commissione, il governo spagnolo contesta in via preliminare la stessa applicabilità del regolamento n. 3577/92 al trasporto nella ria di Vigo. A suo avviso, infatti, il regolamento garantisce la libera prestazione dei servizi di <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>cabotaggio marittimo<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>, vale a dire \come risulta dal suo art. 2 — dei servizi di trasporto di merci e passeggeri effettuati <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>via mare<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>tra porti<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>. I trasporti di cui ora si discute invece non sarebbero né <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>via mare<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>, né <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>tra porti<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Essi non potrebbero essere qualificati come trasporti <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>via mare<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>, in quanto con questa espressione il regolamento farebbe riferimento ai soli servizi resi nel <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>mare territoriale<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>, vale a dire nella zona di mare che si estende per 12 miglia al di là della c.d. linea di base; esso non farebbe invece alcun riferimento ai servizi svolti in quelle zone di mare, quali le baie, i fiordi e le rías (e quindi<?PAGE NO="I-2170"?> appunto anche la ria di Vigo), che si trovano all'interno di detta linea e che, ai sensi della convenzione di Montego Bay<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>A tal riguardo il governo spagnolo richiama l'art. 8, n. 1 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (convenzione di Montego Bay), del <DATE ISO="19821210">10 dicembre 1982</DATE>, ratificata il <DATE ISO="19961220">20 dicembre 1996</DATE> (BOE n. 39 del <DATE ISO="19970214">14 febbraio 1997</DATE>, pag. 4966).</P></NOTE>, possono essere equiparate alle <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>acque interne<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>. Del resto, continua il governo spagnolo, che il regolamento non abbia voluto liberalizzare i trasporti in tali acque sarebbe del tutto logico, dato che si tratta di spazi assai limitati, che non potrebbero sopportare l'intenso traffico marittimo legato all'apertura dei mercati.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Ma quelli nella ria di Vigo, ad avviso del governo spagnolo, non potrebbero neppure essere considerati servizi di trasporto <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>tra porti<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>. Certamente non lo sarebbero quelli effettuati tra le città che si trovano sulle rive della ria (Vigo, Cangas e Moana) che, secondo la legge spagnola<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decr. Min. del <DATE ISO="19661223">23.12.1966</DATE> (BOE del <DATE ISO="19670123">23 gennaio 1967</DATE>).</P></NOTE>, danno vita ad un'unica zona portuale gestita dall'autorità portuaria di Vigo (la <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>zona dei servizi del porto di Vigo<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>). Ma neppure lo sarebbero quelli svolti verso le isole Cíes, le quali non disporrebbero di un vero e proprio <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>porto<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>, inteso come una struttura marittima dotata di macchinari, spazi e infrastrutture di adeguate dimensioni, ma solo di un piccolo scalo per lo sbarco dei passeggeri, caratterizzato da limitate capacità d'approdo e anch'esso per lo più gestito dall'autorità portuaria di Vigo.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>A mio avviso tali argomenti non possono essere accolti.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Ricordo anzitutto che il regolamento garantisce <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> (<QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>il cabotaggio marittimo<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, appunto), incluso, tra l'altro, il <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>cabotaggio continentale<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> e il <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>cabotaggio con le isole<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> (art. 1).</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento, per <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>cabotaggio continentale<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/> si intende <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>il trasporto via mare di passeggeri o merci fra i porti situati sul continente o sul territorio principale di un solo e medesimo Stato membro (...)<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/> (lett. a), mentre per <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>cabotaggio con le isole<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> si intende <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>il trasporto via mare di passeggeri o merci fra (...) porti situati sul continente e su una o più isole (...)<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/> o fra <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>porti situati sulle isole di un solo e medesimo Stato membro<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> (lett. c).</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Ciò premesso, dico subito che a mio avviso ha ragione la Commissione quando afferma che i servizi di trasporto effettuati nella ria di Vigo sono servizi di <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>cabotaggio marittimo<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>, cioè servizi di trasporto effettuati <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>via mare<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>. Non c'è dubbio infatti, che le acque della ria di Vigo siano acque di mare e tanto basta, secondo la lettera delle disposizioni citate, per considerare i trasporti su di esse praticati come trasporti, appunto, <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>via mare<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2171"?><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>A nulla rileva, sotto questo profilo, che dal punto di vista del diritto internazionale tali acque non siano qualificate <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>mare territoriale<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/>, ma vengano piuttosto equiparate alle <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>acque interne<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>. In effetti, la possibilità riconosciuta agli Stati dalla convenzione di Montego Bay di tracciare il confine intemo del mare territoriale (ed. linea di base) chiudendo i punti naturali d'entrata delle baie e di equiparare, quindi, le acque di queste a quelle interne<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. art. 10, nn. 4 e 5, della convenzione di Montego Bay.</P></NOTE> , rileva esclusivamente ai fini della definizione dei poteri dello Stato costiero, che sono ovviamente maggiori nelle acque interne rispetto a quelle territoriali<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Solo nel mare territoriale, e non anche nelle acque interne le navi straniere godono del ed. diritto di passaggio inoffensivo (artt. 17 e segg. della convenzione); inoltre, solo ne! mare territoriale lo Stato costiero non può esercitare la giurisdizione penale in ordine ai fatti puramente interni alla nave straniera (art. 27 della convenzione).</P></NOTE>. Tale possibilità (e la distinzione tra mare territoriale e acque interne ad essa connessa) non gioca invece alcun ruolo nel sistema del regolamento, il quale, come si è detto, persegue la finalità del tutto diversa di garantire <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>la libera prestazione di servizi di trasporto marittimo<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> (art. 1) e per questo motivo di quella distinzione non ha ragione di tener conto.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>La tesi del governo spagnolo non trova quindi su questo punto alcun appiglio testuale. D'altra parte, essa appare altresì contraria proprio all'indicata finalità del regolamento. Infatti, qualora le acque marittime dei fiordi, degli estuari e delle rías potessero essere in via generale sottratte al campo di applicazione del regolamento, si correrebbe il rischio di escludere dalla liberalizzazione zone di mare, come quelle della ria di Vigo, in cui il traffico marittimo è particolarmente intenso e in cui ancor maggiore è quindi l'esigenza di evitare restrizioni ingiustificate che alterino le corrette condizioni di concorrenza<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>In più punti delle sue osservazioni il governo spagnolo ha sostenuto che il porto di Vigo e il più importante della Galizia in termini di traffico e di cifra d'affari e che nella tia di Vigo ogni anno più di <FT TYPE="NUMBER">1300000</FT> passeggeri utilizzano il servizio di trasporlo marittimo (v. punti 7 e 56c della comparsa di risposta).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Ma ugualmente priva di fondamento mi sembra anche la tesi del governo spagnolo secondo cui quelli prestati nella ria di Vigo non sarebbero servizi di trasporto <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>tra porti<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>, in quanto gli approdi presenti nella ria costituiscono, ai sensi del diritto nazionale, un'unica zona portuale e quello di cui dispongono le isole Cíes è caratterizzato da strutture limitate che ne riducono fortemente la capacità di approdo.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>A tal riguardo, rilevo che il regolamento n. 3577/92 non definisce la nozione di <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>porto<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>. Per il fatto però del suo inserimento nel regolamento essa resta pur sempre una nozione comunitaria. Come tale, ed in assenza di un espresso richiamo del regolamento al diritto degli Stati membri, essa non può essere definita sulla base delle disposizioni di una legislazione nazionale. Al<?PAGE NO="I-2172"?> contrario, conformemente ad una consolidata giurisprudenza comunitaria, deve ricevere <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>un'interpretazione autonoma ed uniforme<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>, che tenga conto del <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>contesto<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/> e dello <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>scopo perseguito<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/> dalla normativa in cui la nozione controversa si colloca<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. sentenze <DATE ISO="19840118">18 gennaio 1984</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="327/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="107">327/82, Ekro (Racc. pag. 107, punto 11)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20000919">19 settembre 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-287/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-6917">C-287/98, Linster (Racc. pag. I-6917, punto 43)</REF.DOC.ECR>; sentenza <DATE ISO="20040107">7 gennaio 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-201/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-723">C-201/02, Wells (Racc. pag. I-723, punto 37)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20041012">12 ottobre 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-55/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-9387">C-55/02, Commissione/Portogallo (Racc, pag, I-9387. punto 45)</REF.DOC.ECR>; e <DATE ISO="20050127">27 gennaio 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-188/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-885">C-188/03, Junk (Racc. pag. I-885, punto 29)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Ora, a me sembra che proprio dal contesto e dalle finalità del regolamento n. 3577/92 emerga che, ai fini di quest'ultimo, si deve intendere per <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>porto<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> qualsiasi struttura che, indipendentemente, dalle dimensioni delle infrastrutture di cui dispone, permetta di imbarcare e sbarcare merci e passeggeri da trasportare via mare. Segnalo infatti che il termine <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>porto<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> è utilizzato dal regolamento nell'ambito della definizione di cabotaggio (<QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>continentale<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> e <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>con le isole<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>), e che quest'ultimo viene per l'appunto definito come quel servizio di <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>trasporto via mare di passeggeri e merci<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/> effettuato <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>tra porti<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/> (art. 2, lett. a e b).</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Diversamente quindi da quanto sostiene il governo spagnolo, non è tanto la dimensione della struttura a contraddistinguere la nozione in esame, ma piuttosto la funzione della stessa, cioè la sua idoneità a consentire, attraverso l'imbarco e lo sbarco, il trasporto via mare di merci o di passeggeri.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Di tali strutture, sia pure di diversa grandezza, sono munite sia le città che si affacciano sulla ria (Vigo, Cangas e Moana), sia le isole Cíes. I servizi di trasporto merci e passeggeri prestati tra gli approdi di dette città e isole devono pertanto essere considerati servizi di cabotaggio (rispettivamente, continentale e insulare), ai quali si applica il regolamento n. 3577/92.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Riconosciuta dunque l'applicabilità del regolamento al caso di specie, passo ora ad esaminare analiticamente, ma riordinandole per esigenze espositive, le singole censure mosse dalla Commissione al governo spagnolo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sugli articoli 1 e 4</P></TI></TITLE><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Le censure principali riguardano la violazione degli artt. 1 e 4 del regolamento, i quali, rispettivamente, applicano <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>il principio della libera prestazione dei servizi (...) ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/>, e fissano le condizioni alle quali tale principio può essere limitato attraverso <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>l'istituzione di pubblici servizi<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/> necessari a garantire agli utenti <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>adeguati servizi di trasporto<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/> (v. quarto e nono <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="2019"/>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-2173"?><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, la Spagna avrebbe violato le disposizioni citate in quanto ha mantenuto in vigore una legge (la 4/1999) che:</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>ammette l'imposizione di obblighi di servizio pubblico per rotte continentali e insulari stagionali, diverse da quelle contemplate dall'art. 4, n. 1, del regolamento (seconda censura);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>utilizza un criterio discriminatorio per l'assegnazione della concessione esclusiva del servizio pubblico (seconda parte della prima censura);</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>prevede una durata della concessione esclusiva eccessivamente lunga (prima parte della prima censura).</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Passo quindi ad esaminare dette censure.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>Sull'imposizione di obblighi di servizio pubblico al di fuori delle ipotesi ammesse dall'art. 4, n. 1 (seconda censura)</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>La Commissione contesta anzitutto alla Spagna di aver violato l'art. 4, n. 1, il quale consente ad uno Stato membro di assoggettare ad obblighi di servizio pubblico soltanto i trasporti marittimi <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/><HT TYPE="ITALIC">regolari</HT> da, tra e verso <HT TYPE="ITALIC">le isole</HT><QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>. La legge 4/1999, obietta la Commissione, prevede invece l'imposizione di obblighi per tutto il trasporto passeggeri della ria di Vigo, assegnando ad un unico operatore sia il trasporto regolare tra le città della ria, quindi su rotte continentali e non insulari, sia quello stagionale di tipo turistico con le isole Cíes, che riguarda sì rotte insulari, ma non regolari.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Da parte sua, il governo spagnolo riconosce che le rotte tra le città di Vigo, Cangas e Moana sono rotte continentali e che quelle verso le isole Cíes non sono rotte regolari, venendo coperte soltanto una parte dell'anno per il trasporto dei turisti. Esso ammette quindi che l'imposizione di obblighi di servizio pubblico sia per le città della ria sia verso le isole contrasta con la lettera dell'art. 4, n. 1, ma ritiene che ciò nonostante la normativa contestata resterebbe compatibile con il regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>35. a)</NO.P><TXT>Secondo quel governo, infatti, ai fini dell'imposizione di obblighi di pubblico servizio, l'art. 4 del regolamento consentirebbe di assimilare alle isole le città collocate sulle rive delle rías, in quanto anche le rotte<?PAGE NO="I-2174"?> fra tali città collegano, come quelle insulari, <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>zone isolate<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/>, per le quali un collegamento terrestre o non esiste o è molto difficile. Ben poteva quindi la legge spagnola assoggettare ad un regime di servizio pubblico i trasporti tra le città che si affacciano sulla ria di Vigo, dato che i collegamenti stradali, che pur esistono per tali trasporti, sarebbero più costosi e richiederebbero molto più tempo dello spostamento via mare.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>In ogni caso, il regolamento consentirebbe sempre l'imposizione di obblighi di servizio pubblico qualora sussistano giustificate esigenze di interesse generale. Ora, è proprio in vista di simili esigenze che la Spagna avrebbe assoggettato ad un regime di servizio pubblico tutto il trasporto marittimo passeggeri nella ria di Vigo. Si trattava infatti di garantire che i servizi di cabotaggio vengano prestati in condizioni redditizie e di preservare l'equilibrio ambientale di zone protette.</TXT></NP><NP><NO.P>37. b)</NO.P><TXT>Per il primo aspetto, risulterebbe da un apposito studio commissionato dal governo regionale della Galizia<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si tratta dell'Estudio sobre la Viabilidad Económica de la Explotación de los Servicios de Transporte de la Ría de Vigo y de las Islas Cíes prodisposto dalla KPMG Auditores SL (v. allegato 6 al ricorso della Commissione, pagg. 137 e segg.).</P></NOTE> che il trasporto passeggeri via mare tra le città della ria non sarebbe economicamente redditizio e dovrebbe pertanto essere riservato — unitamente a quello verso le isole Cíes, contraddistinto, invece, da un tasso accettabile di redditività — ad un unico operatore concessionario del servizio.</TXT></NP><NP><NO.P>38. c)</NO.P><TXT>A tale esigenza economica si aggiungerebbe poi la segnalata motivazione di natura ambientale. In effetti, per preservare l'habitat naturale delle isole Cíes, la legge spagnola ha fissato dei limiti massimi di accesso per i turisti. Secondo il governo spagnolo, per controllare il rispetto di tali limiti l'unico strumento efficace sarebbe stato l'istituzione di un servizio pubblico per tutta la ria e la sua assegnazione ad un unico operatore incaricato appunto di tale controllo.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Per parte mia, dico subito che convengo con la Commissione quando obietta alle riferite argomentazioni del governo spagnolo: a) che le città della ria di Vigo non possono essere assimilate ad isole ai fini dell'imposizione di obblighi di pubblico servizio; b) che nel caso di specie non sono state dimostrate esigenze economiche che giustificherebbero, addirittura al di là di ogni previsione del regolamento, tali obblighi; e) e che le esigenze ambientali invocate non presuppongono l'imposizione degli stessi.</TXT></NP><NP><NO.P>40. a)</NO.P><TXT>Per quanto riguarda l'assimilazione delle città della ria alle isole, condivido in via di principio la tesi del governo spagnolo secondo cui la possibilità di imporre obblighi di servizio pubblico (riservata dall'art. 4, n. 1, ai <QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>servizi regolari da, tra e verso le isole<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/>) può essere estesa anche ai servizi da, tra e verso le città situate sulle rive di lunghi fiordi<?PAGE NO="I-2175"?> o estuari che non dispongono di collegamenti stradali diretti<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tale posizione viene accolta anche dalla Commissione nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) [COM(2003) 595]. In questa comunicazione, infatti, dopo aver ricordato che <QUOT.START ID="QS0062" REF.END="QE0062" CODE="00AB"/>[s]econdo l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, i collegamenti di servizio pubblico devono concernere rotte da, tra e verso le isole<QUOT.END ID="QE0062" REF.START="QS0062" CODE="00BB"/>, la Commissione sostiene che <QUOT.START ID="QS0063" REF.END="QE0063" CODE="00AB"/>[i] lunghi estuari o i fiordi che comportano deviazioni di circa 100 km su strada possono essere equiparati alle isolo ai fini della presente sezione in quanto possono causare un problema analogo poichć isolano le conurbazioni l'ima dall'altra<QUOT.END ID="QE0063" REF.START="QS0063" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>In effetti, a me sembra che queste città si trovino in una situazione analoga a quella delle isole. Come le isole, infatti, anche tali città possono essere raggiunte soltanto via mare. Anche per queste si pone quindi, l'esigenza di garantire <QUOT.START ID="QS0064" REF.END="QE0064" CODE="00AB"/>adeguati servizi di trasporto<QUOT.END ID="QE0064" REF.START="QS0064" CODE="00BB"/> marittimo verso zone altrimenti non accessibili, l'unica che, nell'ottica del regolamento, giustifichi <QUOT.START ID="QS0065" REF.END="QE0065" CODE="00AB"/>l'istituzione di pubblici servizi<QUOT.END ID="QE0065" REF.START="QS0065" CODE="00BB"/> (v. nono <QUOT.START ID="QS0066" REF.END="QE0066" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0066" REF.START="QS0066" CODE="2019"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Il punto è che non ritengo che la situazione oggetto del presente caso sia assimilabile a quelle, sopra indicate, cui può estendersi in via di analogia l'applicazione dell'art. 4, n. 1.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Come risulta infatti dai documenti allegati al fascicolo, oltre ai collegamenti via mare, le città di Vigo, Cangas e Moana dispongono di una rete stradale e autostradale che le collega direttamente e che consente agevoli spostamenti sia in auto che in bus. È vero che, come sostiene il governo spagnolo, il mezzo più rapido ed economico per attraversare la ria resta pur sempre la nave<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dagli alti di causa e dallo studio prodotto nel corso della fase precontenziosa dal governo spagnolo, citato alla nota 13, emerge che Vigo è raggiungibile da Cangas e Moana: i) via mare, percorrendo in nave circa 6 km, il che richiede mediamente 20 minuti e il pagamento di 1,75 euro; ii) per autostrada, percorrendo 20-25 km, con tempi e costi che vanno da 32 minuti e 6 euro (in auto) a 60 minuti e 2,30 euro (in bus); iii) per strada, percorrendo circa 59 km.</P></NOTE>. Ciò che qui conta, però, non è valutare la maggior o minor convenienza del trasporto marittimo rispetto a quello stradale, quanto piuttosto verificare se le città in questione si trovino o meno in una situazione analoga a quelle delle isole e possano pertanto godere dello stesso trattamento speciale a quelle riservato.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Ora, come ho detto, a me sembra che le città della ria di Vigo si trovino in una situazione decisamente diversa, in quanto esse possono essere facilmente raggiunte sia via mare, per nave, che via terra, utilizzando i collegamenti stradali diretti esistenti.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>Ritengo pertanto che debba essere esclusa l'estensione alle rotte verso tali città del regime previsto dall'art. 4 perché essa non solo è contraria alla lettera di tale disposizione, ma non è neppure giustificata<?PAGE NO="I-2176"?> alla luce della speciale esigenza da quella perseguita.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Come si è visto, però, il governo spagnolo avanza ulteriori motivazioni di natura economica e ambientale che a suo avviso consentirebbero, anche al di fuori delle situazioni considerate dal regolamento, l'istituzione di un servizio pubblico, quale quello esistente nella ria di Vigo.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Ora, a me sembra che la prospettazione di tali motivazioni non consenta di generalizzare l'applicazione di un regime che l'art. 4 riserva a ipotesi ben individuate. In effetti, oltre a non trovare alcun appiglio testuale nel regolamento, l'estensione ipotizzata finirebbe con l'alterare il bilanciamento, tra il principio di libera prestazione dei servizi e la necessità di garantire adeguati servizi di trasporto marittimo, che ha condotto il legislatore comunitario ad ammettere l'imposizione di obblighi di servizio pubblico, ma soltanto per quelle ipotesi speciali (isole e situazioni assimilabili) in cui questi si rivelano assolutamente necessari.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>In più, rilevo che le motivazioni ulteriori addotte dal governo spagnolo appaiono poco convincenti.</TXT></NP><NP><NO.P>49. b)</NO.P><TXT>In particolare, per quanto riguarda le esigenze economiche richiamate, a me sembra che il governo resistente non abbia provato che i servizi di trasporto passeggeri tra le rive della ria non siano sufficientemente redditizi e debbano quindi essere oggetto di una concessione pubblica assegnata ad un unico operatore. Infatti, lo stesso governo spagnolo ha riconosciuto che lo studio a tal fine prodotto (v. supra, paragrafo 37) era basato su informazioni incomplete<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. punti 20 e 70 della comparsa di risposta del governo spagnolo e pag. 4 dello studio (pag. 143 degli allegati al ricorso della Commissione).</P></NOTE>. Non solo, ma nelle sue memorie esso ha più volte indicato che il traffico sulle rotte in questione è particolarmente intenso, il che indurrebbe semmai a concludere che quelle rotte possono effettivamente consentire un margine di redditività<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il traffico passeggeri ammonta a <FT TYPE="NUMBER">1300000</FT> unità all'anno.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>50. c)</NO.P><TXT>Con riguardo infine alle esigenze ambientali, la Spagna ha sostenuto che l'istituzione nella ria di Vigo di un servizio pubblico sarebbe giustificata dalla necessità di garantire il rispetto dei limiti di accesso alle isole Cíes fissati dalla legge spagnola al fine di preservarne l'habitat naturale. Convengo tuttavia con la Commissione quando sostiene che di tutti gli strumenti disponibili per tale controllo, quello scelto dalla Spagna (la concessione ventennale esclusiva ad un unico operatore dell'intero traffico passeggeri della ria) è in assoluto il più restrittivo e che lo stesso controllo potrebbe essere facilmente operato, anche in un regime<?PAGE NO="I-2177"?> aperto a più operatori, con altri mezzi, quale ad esempio la predisposizione di un sistema di prenotazione e vendita degli ingressi disponibili.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Per tutte le ragioni sopra esposte ritengo pertanto che la seconda censura della Commissione debba essere accolta.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>Sull'utilizzo di un criterio discriminatorio per l'assegnazione della concessione esclusiva del servizio pubblico (seconda parte della prima censura)</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>La Commissione ritiene che la Spagna abbia violato gli artt. 1 e 4 del regolamento anche perché, per la selezione del concessionario del servizio pubblico nella ria di Vigo, la legge 4/1999 utilizza il criterio dell'esperienza maturata nel trasporto passeggeri in detta ria, il che evidentemente rischia di discriminare gli operatori comunitari a vantaggio di quello già operante nell'area.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>Sul punto il governo spagnolo si difende sostenendo che tale condizione non sarebbe stata determinante nella selezione dell'attuale operatore, perché questo avrebbe ottenuto l'assegnazione del servizio messo a gara anche solo sulla base degli altri criteri indicati dalla legge. Nella sua memoria di controreplica, comunque, il governo spagnolo ha segnalato che il criterio contestato è stato abrogato dalla legge 9/2003, del <DATE ISO="20031223">23 dicembre 2003</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Su quest'ultimo punto, mi limito a ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in particolare, sentenze <DATE ISO="20010315">15 marzo 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-147/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-2387">C-147/00, Commissione/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 26)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20020704">4 luglio 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-173/01" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6129">C-173/01, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-6129, punto 7)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20030410">10 aprile 2003</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-114/02" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-3783">CI 14/02, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3783, punto 9)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Ai fini della presente procedura non può pertanto venir in rilievo la legge da ultimo citata, visto che essa ha abrogato la norma contestata dalla Commissione solo dopo quella scadenza.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Nel merito, poi, ricordo che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3577/92, <QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari<QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Discriminatorio invece, come ha sottolineato la Commissione, appare proprio il requisito dell'esperienza nella ria di Vigo, in quanto esso può venir soddisfatto soltanto<?PAGE NO="I-2178"?> dagli armatori che hanno già operato in questa ria e non anche dagli altri armatori comunitari.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Né rileva che detto criterio non sia risultato determinante nell'aggiudicazione dello specifico servizio in questione e non abbia concretamente prodotto danni ad altri operatori. Infatti, poiché <QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>l'accertamento dell'inadempimento di uno Stato membro non è connesso a quello dell'esistenza di un danno conseguente<QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/>, lo Stato inadempiente non può giustificarsi — come fa la Spagna — eccependo che dall'infrazione non sarebbe derivato alcun danno per i privati o per altri Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V., in tal senso, sentenze <DATE ISO="19971218">18 dicembre 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-263/96" YEAR="1997" PAGE.ECR="I-7453">C-263/93, Commissione/Belgio (Race. pag. I-7453, punto 30)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19980305">5 marzo 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-175/97" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-963">C-175/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I-963, punto 14)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Per le ragioni sopra esposte, ritengo che la seconda parte della prima censura debba essere accolta.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>iii)</NO.P><TXT>Sulla eccessiva durata della concessione esclusiva del servizio pubblico</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>La Commissione ritiene infine che la Spagna abbia violato gli artt. 1 e 4 del regolamento, in quanto la concessione esclusiva del servizio di trasporto marittimo passeggeri nella ria di Vigo avrebbe una durata (venti anni, prorogabili di altri dieci) eccessivamente lunga, tale da paralizzare per tutto quel periodo la libera prestazione dei servizi di cabotaggio in quella ria.</TXT></NP><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Il governo spagnolo respinge la censura, sostenendo che tale durata sarebbe giustificata dalla necessità di ammortizzare gli importanti investimenti che il concessionario dovrebbe effettuare per prestare il servizio richiesto, in particolare quelli legati all'acquisto delle navi da impiegare nella ria.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Tale argomento non mi pare però convincente.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>È vero che il regolamento non fissa alcuna durata massima per la concessione di un servizio pubblico di cabotaggio. Tuttavia, ciò non significa che gli Stati membri godano sul punto di un'assoluta discrezionalità e possano pertanto fissare a piacimento la durata di tali concessioni. Al contrario, limiti in tal senso discendono da una lettura sistematica degli artt. 1 e 4 del regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Ricordo in proposito che, come la Corte ha chiarito nella sentenza Analir<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20010220">20 febbraio 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-205/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-1271">C-205/99, Analir (Racc, pag. I-1271)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico limita il principio generale della libera prestazione<?PAGE NO="I-2179"?> dei servizi perseguito, nel settore del cabotaggio marittimo, dall'art. 1. Ne consegue che la regolamentazione statale di tale servizio, oltre a dover essere giustificata dallo scopo di garantire adeguati servizi di trasporto marittimo verso zone non altrimenti raggiungibili, deve rispettare anche il principio di proporzionalità, e quindi non deve andare al di là di quanto <QUOT.START ID="QS0070" REF.END="QE0070" CODE="00AB"/>è necessario e proporzionato<QUOT.END ID="QE0070" REF.START="QS0070" CODE="00BB"/> a conseguire tale scopo<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza Analir, cit., punto 25. In tal senso v. anche sentenze <DATE ISO="19910725">25 luglio 1991</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-76/90" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-4221">C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 15)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="19930331">31 marzo 1993</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-19/92" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-1163">C-19/92, Kraus (Racc, pag. I-1663, punto 32)</REF.DOC.ECR>: <DATE ISO="19951130">30 novembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-55/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4165">C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165, punto 37)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19960328">28 marzo 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-272/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-1905">C-272/94, Guiot (Racc. pag. I-1905, punti 11 e 13)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Ora, a me sembra che tale limite sia stato oltrepassato dalla legge 4/1999.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>In effetti, anche a voler ammettere che la prestazione di un adeguato servizio di trasporto nella ria di Vigo esiga investimenti eccezionali (in particolare, l'acquisto di navi con apposite configurazioni), i quali richiedono un lungo periodo di ammortamento, ritengo che la fornitura di tale servizio possa essere comunque garantita ricorrendo a misure meno restrittive di una concessione (per di più esclusiva) di durata ventennale, quale potrebbe essere ad esempio l'introduzione dell'obbligo per i nuovi aggiudicatari del servizio di riprendere o affittare dal precedente operatore le navi già utilizzate<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>In tal senso vedi il punto 5.3.2.1 della comunicazione della Commissione citata alla nota 14.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Per tale motivo, propongo di accogliere anche la prima parte della prima censura della Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Tirando allora le fila delle considerazioni sin qui svolte, ritengo che la Spagna abbia violato gli artt. 1 e 4 del regolamento e che pertanto sia la prima sia la seconda censura della Commissione debbano essere accolte.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla violazione dell'art. 7</P></TI></TITLE><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>Con la terza censura la Commissione contesta alla Spagna di aver violato l'art. 7 in quanto, contrariamente a quanto disposto da tale norma, con la legge 4/1999 ha introdotto regole più restrittive di quelle applicabili prima dell'entrata in vigore del regolamento (<DATE ISO="19930101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1993</DATE>).</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Devo rilevare preliminarmente che, avendo già proposto di dichiarare quelle regole contrarie agli artt. 1 e 4 del regolamento, non avrei motivo di esaminare questa censura, tanto più che essa non è stata contestata dal governo convenuto. Per completezza dell'indagine, tuttavia, procedo ugualmente a tale esame.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2180"?><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>Come ho appena notato, la Spagna ammette che la legge 4/1999 ha disciplinato la prestazione dei servizi di cabotaggio marittimo nella ria di Vigo in maniera più restrittiva della precedente decisione dell'<DATE ISO="19840611">11 giugno 1984</DATE>. Essa riconosce infatti che, a differenza della legge 4/1999, quest'ultima decisione non prevedeva alcun diritto di esclusiva per la fornitura dei servizi in questione, ma subordinava soltanto la prestazione degli stessi al rilascio di un'autorizzazione per un periodo di dieci anni (e non di venti) prorogabili.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>Malgrado quanto precede, peraltro, mi chiedo se la censura della Commissione meriti di essere accolta.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>A sostegno della sua posizione la Commissione invoca l'art. 7 del regolamento, il quale si limita a disporre che <QUOT.START ID="QS0071" REF.END="QE0071" CODE="00AB"/>alle materie disciplinate dal presente regolamento si applica l'articolo 62 del trattato<QUOT.END ID="QE0071" REF.START="QS0071" CODE="00BB"/>. Quest'ultima disposizione, a sua volta, imponeva agli Stati membri di <QUOT.START ID="QS0072" REF.END="QE0072" CODE="00AB"/>non introd[urre] nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la libera prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo<QUOT.END ID="QE0072" REF.START="QS0072" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>Nella sua comunicazione relativa all'interpretazione del regolamento n. 3577/92, la Commissione ha poi ricordato che la norma del Trattato cui l'art. 7 rinvia è stata abrogata dal Trattato di Amsterdam. Ciononostante, a suo avviso, <QUOT.START ID="QS0073" REF.END="QE0073" CODE="00AB"/>la clausola di <HT TYPE="ITALIC">stand-stili</HT> di cui all'articolo 7 del regolamento (...) resta [ancora] valid[a]<QUOT.END ID="QE0073" REF.START="QS0073" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>V. punto 2.1 della comunicazione della Commissione citata alla nota 14.</P></NOTE>. Tale posizione è stata ribadita dalla Commissione in udienza.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>A mio avviso, però, la sua fondatezza mi pare discutibile, e ciò anche a prescindere dal dibattito sui riflessi che l'abrogazione dell'art. 62 del Trattato può aver avuto al riguardo. Seppure infatti si voglia prescindere da tale abrogazione per sostenere che il principio sottostante alla disposizione sopravvive alla sua soppressione, gioca qui a mio avviso un'altra considerazione.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>A me pare in effetti che le clausole c.d. di <HT TYPE="ITALIC">stand-stili</HT> abbiano un senso quando, nel contesto di una liberalizzazione graduale, agli Stati membri viene riconosciuta la possibilità di mantenere durante un periodo transitorio le restrizioni esistenti; a tale possibilità viene infatti di solito affiancato lo stretto divieto di introdurre nuove restrizioni (appunto, l'obbligo c.d. di <HT TYPE="ITALIC">stand-stili</HT>)<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ad esempio, prima del Trattato di Amsterdam, l'art. 59 del Trattato si limitava a disporre che <QUOT.START ID="QS0074" REF.END="QE0074" CODE="00AB"/>[n]el quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione<QUOT.END ID="QE0074" REF.START="QS0074" CODE="00BB"/> (il corsivo è mio). In questo contesto, l'art 62 disponeva che <QUOT.START ID="QS0075" REF.END="QE0075" CODE="00AB"/>[g]li Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo<QUOT.END ID="QE0075" REF.START="QS0075" CODE="00BB"/> (il corsivo è mio).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-2181"?><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Altro è a dire, invece, quando in una materia interviene un puntuale quadro normativo di riferimento (com'è ora, nel settore della libera prestazione dei servizi, quello previsto dagli artt. 49-55 CE e, nel campo specifico del cabotaggio marittimo, quello stabilito dal regolamento<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>A partire dal <DATE ISO="19990101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 1999</DATE>, la disciplina prevista dal regolamento si applica a tutti i servizi di cabotaggio marittimo in tutti gli Stati membri, con la sola eccezione della Grecia, in cui la completa liberalizzazione si è compiuta soltanto a partire dal <DATE ISO="20040101">1<HT TYPE="SUP">o</HT> gennaio 2004</DATE> (v. art. 6).</P></NOTE>) che provvede a precisare quali restrizioni sono vietate e quali consentite. In questi casi, a me pare che le predette clausole perdano la loro funzione, e non abbiano quindi ragione di sopravvivere, perché la legittimità della pertinente normativa nazionale non si misura più in rapporto alla situazione preesistente, ma in rapporto alla sopravvenuta regolamentazione comunitaria.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Per meglio intenderci, ritengo che nella presente procedura alla Spagna non si possa contestare di aver violato l'art. 7 del regolamento, che è divenuto ormai, con la sopravvenuta regolamentazione del cabotaggio, privo di un'utile funzione; ciò che le si può invece contestare è che gli obblighi di servizio pubblico da essa imposti, <HT TYPE="ITALIC">indipendentemente dall'essere più o meno restrittivi rispetto alla precedente legislazione,</HT> contrastano con le condizioni fissate dagli artt. 1 e 4 di quello.</TXT></NP><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Per tale motivo, ed in questo specifico senso, ritengo che la censura in esame non possa essere accolta.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sulla violazione dell'art. 9</P></TI></TITLE><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Con la quarta censura la Commissione contesta alla Spagna di aver violato l'art. 9 del regolamento n. 3577/92 per non aver consultato la Commissione prima di adottare la legge 4/1999.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Tale norma richiede infatti che gli Stati membri, prima di adottare le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative attuative del regolamento, interpellino la Commissione e comunichino poi a quest'ultima le disposizioni adottate.</TXT></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Sul punto, il governo spagnolo si era difeso unicamente adducendo l'inapplicabilità del regolamento, e quindi anche dell'art. 9, ai servizi di trasporto prestati nella ria di Vigo.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Poiché, come si è visto sopra (v. paragrafi 18 e segg.), ritengo che il regolamento n. 3577/92 sia invece applicabile a detti servizi, ne consegue che la Spagna era tenuta a consultare la Commissione prima di approvare la legge 4/1999. Non avendolo fatto, essa ha violato l'art. 9 del regolamento.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Ritengo quindi che quest'ultima censura debba essere accolta.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-2182"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Sulle spese</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, che è risultato sostanzialmente soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusioni</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0076" REF.END="QE0076" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Avendo mantenuto in vigore una normativa che:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>consente di concedere i servizi di trasporto marittimo nella ria di Vigo ad un solo operatore per un periodo di venti anni, ed include come criterio di assegnazione l'esperienza nel settore dei trasporti nella ria di Vigo, il che favorisce l'operatore esistente;</P></ITEM><ITEM><P>consente di assoggettare ad obblighi di servizio pubblico i servizi di trasporto stagionali con le isole o i servizi di trasporto regolari fra porti continentali;</P></ITEM><?PAGE NO="I-2183"?><ITEM><P>non è mai stata oggetto di consultazioni con la Commissione prima della sua approvazione,</P></ITEM></LIST></P><P>il Regno di Spagna ha violato gli artt. 1, 4, e 9 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del <DATE ISO="19921207">7 dicembre 1992</DATE>, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo).</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Per il resto il ricorso è respinto.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>Il Regno di Spagna è condannato alle spese<QUOT.END ID="QE0076" REF.START="QS0076" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>