94/987/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CE (IV/32.948 - IV/34.590: Tretorn ed altri) (I testi in lingua inglese, francese, tedesca, italiana e olandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1994 pag. 0045 - 0053
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994 relativa ad un procedimento in forza dell'articolo 85 del trattato CE (IV/32.948 - IV/34.590: Tretorn ed altri) (I testi in lingua danese, tedesca, inglese, francese, italiana e olandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/987/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2, vista la decisione della Commissione, del 14 maggio 1993, di avviare il procedimento, dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di manifestare il proprio punto di vista relativamente agli addebiti sollevati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (2), sentito il comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti, considerando quanto segue: A. I FATTI I. LE PARTI (1) La Tretorn AB è una società industriale svedese. Essa opera nella CE sul mercato delle palle da tennis tramite la sua consociata irlandese Tretorn Sport Ltd. Nel 1991 il fatturato della Tretorn AB ammontava a circa 16,5 Mio di ECU. (2) La Tretorn Sport Ltd, denominata in appresso «Tretorn», è un'impresa controllata dalla Tretorn AB che produce palle da tennis. Nel 1992 il fatturato della Tretorn ammontava a circa [. . .] (3) ECU. (3) La Formula Sport International Ltd, denominata in appresso «Formula», è stata fino al 1989 il distributore esclusivo della Tretorn nel Regno Unito. (4) La Fabra SpA, denominata in appresso «Fabra», era il distributore esclusivo della Tretorn in Italia fino al primo trimestre 1993. (5) La Tenimport SA, denominata in appresso «Tenimport», era il distributore esclusivo della Tretorn in Belgio. (6) La Zuercher AG, denominata in appresso «Zuercher», è il distributore esclusivo della Tretorn in Svizzera. (7) La Van Megen Tennis BV, denominata in appresso «Van Megen», è il distributore esclusivo della Tretorn nei Paesi Bassi. II. IL MERCATO DELLE PALLE DA TENNIS (8) Questo mercato presenta una struttura oligopolistica: quattro produttori detengono una quota preponderante (l'80 % circa) del mercato comunitario delle palle da tennis di prima qualità: - Dunlop Slazenger International: 39 % (Dunlop 28 %, Slazenger 11 %), - Dunlop France: 19 %, - Penn: 16 %, - Tretorn: 11 % Queste percentuali corrispondono a stime della Dunlop Slazenger International e si riferiscono al 1986 (vedi decisione 92/261/CEE della Commissione) (4). La Commissione non ha nessun motivo per ritenere che un cambiamento significativo sia intervenuto nel frattempo. La Tretorn orienta le proprie vendite soprattutto verso il mercato europeo. (9) I produttori ritengono che non vi siano seri ostacoli di natura tecnologica all'accesso al mercato. Gli ostacoli esistenti sono piuttosto di carattere economico e riguardano i volumi produttivi necessari per garantire la redditività e la presenza sul mercato di un numero ridotto di solide imprese, con un notevole grado di fedeltà alla marca, grazie anche al patrocinio di importanti manifestazioni sportive e alla pratica delle associazioni nazionali di attribuire ai prodotti di determinate marche la qualifica di «palla da tennis ufficiale». (10) Sebbene le diverse «palle da tennis di prima qualità» siano perfettamente fungibili, la fedeltà alla marca fa sì che il livello di sostituzione risulti molto inferiore al previsto. Inoltre, l'elasticità della domanda rispetto al prezzo è scarsa. III. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO TRETORN (11) La Tretorn AB si avvale delle proprie controllate per provvedere alla distribuzione in Germania ed in Danimarca; negli altri Stati membri la Tretorn AB o le sue controllate hanno organizzato una rete di distributori esclusivi. IV. FONDAMENTO DEGLI ADDEBITI (12) Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha effettuato indagini negli uffici di diverse società produttrici di palle da tennis, tra cui quelli della Tretorn. Da tali indagini sono emersi documenti e corripondenza comprovanti che la Tretorn ha ostacolato attivamente le importazioni parallele dei suoi prodotti nella Comunità. V. DIVIETO GENERALE DI ESPORTARE ED OSTACOLI FRAPPOSTI DALLA TRETORN ALLE IMPORTAZIONI PARALLELE (13) A decorrere almeno dal 1987, la Tretorn ha introdotto, di concerto con i suoi distributori esclusivi all'interno e all'esterno della Comunità, un divieto all'esportazione nel suo sistema di distribuzione esclusivo ed ha predisposto una serie di meccanismi intesi a dare attuazione ed a rafforzare tale divieto. (14) Tali meccanismi consistono in relazioni ed indagini sistematiche sui casi di importazione parallela; la marcatura di prodotti per identificare l'origine delle importazioni parallele; la sospensione delle forniture a specifici mercati per prevenire reali o potenziali importazioni parallele. (15) Sul piano generale, l'intento della Tretorn di attuare tutti i provvedimenti di cui sopra è provato da un telefax inviato dalla Tretorn AB alla Zuercher, suo distributore svizzero, il 6 giugno 1989, in cui la Tretorn AB afferma: «. . . la nostra politica è quella di proteggere ciascuno dei nostri distributori dalle importazioni provenienti dal mercato grigio. Per ridurre al minimo questi scambi sul mercato grigio noi abbiamo anche . . . attuato diversi controlli, ideato nuovi imballaggi, rifiutato diversi ordinativi, ecc. . . . siamo sempre disposti ad ascoltare nuove idee e proposte circa possibili metodi per porre un freno a questi scambi.» 1. Divieto d'esportazione (16) Da vari documenti risulta l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra la Tretorn ed il suo distributore britannico, per impedire l'approvigionamento di rivenditori che avrebbero potuto alimentare le esportazioni parallele. (17) In un telescritto datato 13 febbraio 1987, inviato a Formula, la Tretorn l'ha espressamente diffidata dal rifornire la Newitt Ltd (in appresso «Newitt») di York. La Tretorn informava inoltre la Formula che la Dunlop Slazenger International Ltd (in appresso «DSI») aveva già cessato di approvvigionare la Newitt ed aveva ridotto le proprie forniture alla JJB (un altro potenziale esportatore parallelo di dimensioni più modeste). (18) La Newitt e la JJB erano state nuovamente evocate in una riunione tra la Tretorn, e la Formula, svoltasi a Wellebourne il 18 febbraio 1987, in cui la Tretorn dichiarava che le relazioni tra la Formula e la Tretorn sarebbero state compromesse se le palle fornite alla Formula fossero apparse in altri mercati europei in seguito ad importazioni parallele. La Formula assicurava che non avrebbe rifornito nessun cliente che intendesse esportare. (19) Con un telefax del 17 aprile 1987 la Tretorn informava la Formula che in certi punti di vendita al dettaglio svizzeri erano apparse palle a basso prezzo provenienti da esportazioni parallele. Dai codici di data risultava che esse erano state fornite tutte alla Formula. Con lettera del 6 maggio 1987 la Formula assicurava la Tretorn che le forniture tramite la Newitt non avrebbero più costituito un problema. (20) Il fatto che il divieto generale di esportazione era frutto di un accordo tra la Tretorn ed il suo distributore e non di un'azione unilaterale della Tretorn è provato in parte dalla seguente corrispondenza: lettera del 7 novembre 1986 inviata dalla Formula alla Newitt, telex del 20 gennaio 1987 inviato dalla Formula alla Newitt, lettere del 6 e dell'11 maggio 1987 inviate dalla Formula alla Tretorn. Con lettera del 7 novembre 1986 la Formula informava la Newitt che la sua «preoccupazione immediata è quella di riuscire ad affermarsi sul mercato britannico e non quella di promuovere attivamente le vendite destinate ai mercati esteri, poiché indubbiamente ciò potrebbe intralciare la rete già esistente della Tretorn». Con il telescritto del 20 gennaio 1987 la Formula informava la Newitt che il suo accordo di distribuzione con la Tretorn AB vietava le esportazioni in «determinati paesi europei» e suggeriva alla Newitt di «fornire chiarimenti circa ogni vendita potenzialmente destinata all'esportazione», in tali casi la Formula avrebbe provveduto «all'occorrenza, ad inviare direttamente i beni nei paesi che non danno luogo a conflitti d'interesse con la rete di distribuzione organizzata dalla Tretorn.» Nella lettera inviata alla Tretorn l'11 maggio 1987 la Formula dichiarava che un ordine della Newitt era stato accettato a condizione che le palle potessero esser rivendute unicamente sul mercato britannico. La fattura della Formula recava la dicitura «Destinate alla rivendita unicamente nel territorio del Regno Unito». Nella stessa lettera la Formula s'impegnava a cessare di rifornire la Newitt. (21) Anche dopo aver ricevuto queste assicurazioni dalla Formula, che dimostrano chiaramente la sua partecipazione all'accordo relativo al divieto di esportazione, la Tretorn non aveva la certezza che la Formula non avrebbe più rifornito la Newitt e provvedeva pertanto a sostituire il distributore per il Regno Unito (nota interna della Tretorn dell'11 maggio 1987). 2. Relazione ed indagini sulle importazioni parallele (22) La Tretorn stessa o la sua rete di distribuzione segnalavano i nomi dei responsabili ogniqualvolta risultava provata un'importazione parallela. (23) Si rinvia rispettivamente ai telefax del 6 giugno 1989 e del 17 aprile 1987, citati ai precedenti considerandi 15 e 19. (24) Nel luglio 1987 la Van Megen informava la Tretorn che le palle Tretorn «stavano ricomparendo» nei Paesi Bassi. La Tretorn chiedeva alla Van Megen di trasmetterle il numero di codice, per consentirle di scoprire «il paese di provenienza dell'invio» (telefax inviato dalla Tretorn alla Tretorn AB in data 16 luglio 1987). (25) In una nota interna della Tretorn, datata 20 giugno 1988, si affermava che la Van Megen doveva far fronte ad importazioni parallele provenienti da due fonti differenti, per le quali sperava di avere i codici di data. (26) Con un telefax datato 15 novembre 1988 la Fabra informava la Tretorn di avere individuato un importatore parallelo in Italia; la Fabra aveva effettivamente ottenuto una fattura da un cliente il quale aveva acquistato uno scatolone di palle da detto importatore parallelo e chiedeva alla Tretorn il suo parere. La Tretorn rispondeva con un telefax datato 21 novembre 1988, nel quale si richiedevano informazioni circa il tipo di imballaggio e la fornitura iniziale, che la Fabra forniva con telescritto datato 24 novembre 1988. (27) Con un telex datato 5 dicembre 1988 la Fabra forniva alla Tretorn il nome di un altro importatore parallelo italiano. (28) In un telefax datato 10 gennaio 1989 la controllata tedesca della Tretorn riferiva che un «esportatore tedesco» aveva cercato di acquistare le palle Tretorn. Di fronte al rifiuto di vendita della controllata l'esportatore aveva manifestato l'intenzione di acquistare palle Tretorn direttamente negli Stati Uniti d'America. La Tretorn tedesca ne informava pertanto la Tretorn AB, chiedendole di trasmettere l'informazione alla Tretorn negli Stati Uniti d'America, per impedire qualsiasi vendita a tale presunto esportatore parallelo. (29) In una riunione tenutasi il 22 febbraio 1989 tra la Fabra e la Tretorn, come risulta dal verbale, la Fabra si dichiarava preoccupata per l'annullamento di ordini provocati dalle importazioni parallele. In tale circostanza veniva deciso che la Fabra avrebbe informato immediatamente la Tretorn di qualsiasi peggioramento della situazione. (30) Con un telefax datato 27 febbraio 1989 la Tenimport informava la Tretorn dell'esistenza di esportazioni parallele di palle destinate all'Italia attraverso il Belgio e manifestava la propria preoccupazione per i prezzi notevolmente più bassi offerti dalla Tretorn agli altri distributori. (31) In seguito al telefax della Tenimport datato 27 febbraio 1989 la Tretorn domandava alla Fabra (con un telex datato 28 febbraio 1989) informazioni relative all'importatore parallelo. Nel telex si affermava che la Tretorn stava controllando attivamente la situazione per garantire che l'operatore in questione non ricevesse alcuna importazione parallela. Con un telefax inviato dalla Fabra alla Tretorn lo stesso giorno la Fabra rispondeva di non essere stata in grado di rintracciare l'importatore parallelo e domandava pertanto maggiori informazioni. (32) In un telefax datato 21 marzo 1989 la Fabra identificava il cosiddetto «parallelo» in Francia, fornendone anche l'indirizzo, e domandava un'indagine. (33) Dal verbale di una riunione tenutasi il 5 aprile 1989 risulta che la Tretorn si era accordata con la Fabra per spartire i costi di un'indagine che consentisse di stabilire quale dei suoi clienti francesi stesse esportando in Italia, essendo «entrambe le parti interessate» alla cosa. (34) In un telefax datato 6 giugno 1989 la Tretorn AB si lamentava con la Tretorn tedesca che palle destinate all'esercito statunitense in Germania fossero finite in Svizzera, provocando «seri problemi» alla Tretorn ed al suo distributore svizzero. Nell'informare la Tretorn tedesca che la Tretorn AB annullava il proprio contributo alla commercializzazione di queste palle, quest'ultima chiedeva d'indagare per stabilire «come ciò fosse potuto succedere» e di decidere quali provvedimenti si dovessero prendere. 3. Marcatura dei prodotti (35) Dalla prove in possesso della Commissione risulta chiaramente che la Tretorn marcava le proprie palle da tennis con codici di data tali da consentire d'identificare l'origine delle importazioni parallele. Nella corrispondenza della Tretorn si riscontrano numerosi riferimenti a questi codici ed al loro impiego. La Tretorn, inoltre, riconosce di aver utilizzato imballaggi diversi allo scopo di rendere meno allettanti le esportazioni parallele. (36) Con una lettera datata 13 aprile 1987 la Zuercher informava la Tretorn dell'esistenza d'importazioni parallele in Svizzera e forniva specifici codici di data, richiedendo l'intervento della Tretorn. (37) In un telefax inviato alla Formula in data 17 aprile 1987 la Tretorn rilevava che i codici di data riportati sulle palle importate parallelamente in Svizzera indicavano la loro provenienza da una fornitura fatta alla Formula. (38) Con un telefax datato 15 maggio 1987 la Tretorn informava la Formula che i codici di data dimostravano chiaramente che le palle fornite alla Formula finivano in Svizzera nell'ambito di importazioni parallele e concludeva che la Formula era colpevole di aver venduto alla Newitt. (39) Dal verbale di una riunione tra la Tretorn e la Fabra, tenutasi il 6 ottobre 1988, risulta che la Tretorn era d'accordo per preparare un autoadesivo da apporre sugli imballaggi contenenti le palle per indicare che la Fabra era il distributore della Tretorn. Nel verbale si afferma parimenti che questo dispositivo avrebbe consentito ai venditori della Fabra d'individuare le importazioni parallele presso i rivenditori. (40) In una lettera datata 17 marzo 1989 la Fabra forniva alla Tretorn precisazioni circa i codici riportati sugli imballaggi di palle vendute da importatori paralleli, con la chiara intenzione che questi dati servissero ad individuare l'origine delle palle da tennis. (41) In un comunicato interno della Tretorn datato 17 aprile 1989 si dichiara che il colore dell'imballaggio Tretorn destinato al mercato americano era stato cambiato per differenziare tali imballaggi da quelli delle palle destinate al mercato europeo. Tretorn, tuttavia, non crede che ciò possa «porre rimedio al problema» delle riesportazioni delle palle dagli Stati Uniti d'America verso l'Europa, acuitosi in «misura mai verificatasi prima, nonostante tutti gli sforzi fatti dai nostri colleghi statunitensi per controllare/bloccare tali riesportazioni». (42) Nel telefax del 6 giugno 1989, già citato al considerando 15, si fa riferimento alla progettazione di nuovi imballaggi come provvedimento per impedire le importazioni parallele. (43) Analogamente, in una rassegna di mercato non datata (presumibilmente risalente all'inizio del 1988), la Tretorn dichiarava che uno dei suoi tipi di palle da tennis sarebbe stato venduto in tubi in Italia allo scopo di combattere le importazioni parallele provenienti dalla Francia. In un memorandum interno datato 23 agosto 1988 la Tretorn suggeriva anche di esaminare la possibilità di cambiare i nomi delle palle esportate negli Stati Uniti per renderne più difficile la riesportazione in Europa, «anche se, a giudicare dall'esperienza fatta in Svizzera, ciò non garantisce una soluzione del problema». 4. Sospensione delle forniture per impedire le importazioni parallele (44) Dalle dichiarazioni della Tretorn contenute nel telefax del 6 giugno 1989 già menzionato al considerando 15 risulta chiaro che la Tretorn o i suoi distributori hanno sospeso le forniture a vari mercati per impedire le importazioni parallele. (45) Si rimanda alle lettere del 6 e dell'11 maggio 1987, menzionate ai considerandi 19 e 20, nonché al telefax del 10 gennaio 1989 già menzionato al considerando 28. (46) In un comunicato interno della Tretorn datato 23 agosto 1988 si raccomandava la sospensione delle forniture al mercato statunitense a causa dell'impossibilità per la Tretorn statunitense d'impedire le riesportazioni e della conseguente comparsa di palle inviate negli USA sul mercato olandese e su quello svizzero a seguito d'importazioni parallele. Il prezzo di queste palle statunitensi risultava pari alla metà di quello delle palle commercializzate in Svizzera dalla Zuercher, distributore della Tretorn. (47) In un comunicato interno del 2 novembre 1988 la Tretorn statunitense dichiarava che avrebbe fatto il possibile per impedire le esportazioni parallele dagli Stati Uniti. Essa informava la Tretorn di aver bloccato un invio a San Diego la settimana precedente. (48) Nello stesso comunicato del 2 novembre 1988 la Tretorn dichiarava che era stata presa la decisione di sospendere le forniture al mercato statunitense qualora nella primavera del 1989 le importazioni parallele dessero origine a «seri problemi». (49) In un telefax datato 6 febbraio 1989, inviato dalla Tretorn alla Fabra, che riporta il verbale di un incontro tra le due parti, si afferma che la Fabra ha incontrato alcuni problemi a causa di «importazioni grigie» provenienti dalla Francia e che la Tretorn farà tutto il possibile per arrestare tali importazioni. Il comunicato inviato dalla Tretorn alla Fabra, datato 22 febbraio 1989, evidenzia che le forniture alla Francia sono state effettivamente sospese per i mesi di febbraio e marzo 1989, mentre si conducevano indagini sulle importazioni parallele. La Tretorn affermava in tale occasione che questa sospensione garantiva che non ci sarebbero più state importazioni parallele. (50) In un comunicato interno datato 17 aprile 1989 la Tretorn suggeriva di sospendere immediatamente le forniture a tutte le società di vendita per corrispondenza e a determinate grandi catene di negozi statunitensi per cercare di impedire le importazioni parallele in Europa. B. VALUTAZIONE GIURIDICA I. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 1 (51) Il divieto generale di esportazione e gli ostacoli sopra descritti posti dalla Tretorn (1) alle importazioni parallele dei propri prodotti non vanno considerati il risultato di un'iniziativa unilaterale della Tretorn, quanto piuttosto una parte integrante, seppur non scritta, dei suoi accordi di distribuzione o di vendita ovvero il risultato di un'azione concertata della Tretorn e dei suoi distributori. L'oggetto e l'effetto diretto del divieto generale di esportazione e di questi ostacoli era quello di restringere la concorrenza, influenzare i flussi commerciali tra gli Stati membri e suddividere il mercato comune. Ciò costituisce di fatto un ostacolo al conseguimento di un obiettivo fondamentale del trattato e cioè l'integrazione del mercato comune, ed inoltre consente alla Tretorn ed ai suoi distributori di praticare una politica di prezzi differenziati. A. Accordi e pratiche concordate: restrizioni della concorrenza 1. Divieto generale di esportare (considerando 15 e considerandi da 16 a 21). (52) Il telefax datato 6 giugno 1989 inviato dalla Tretorn alla Zuercher e la corrispondenza tra la Tretorn e la Formula dimostrano che la Tretorn, di concerto con il suo distributore esclusivo nel Regno Unito, ha instaurato un sistema di distribuzione che assicura una protezione territoriale totale e quindi è inteso ad impedire qualsiasi flusso di scambio parallelo. Ciò dimostra: - che gli accordi di distribuzione in esclusiva della Tretorn contengono una clausola non scritta con la quale la Tretorn s'impegna a dare ai suoi distributori una protezione territoriale assoluta; - che gli accordi di vendita tra la Tretorn ed i suoi rivenditori e distributori contengono una condizione di vendita non scritta che proibisce loro di esportare i prodotti Tretorn e di fornirli a qualsiasi società che verosimilmente intenda esportarli. (53) Nel telefax del 6 giugno 1989 si dichiara che l'accordo o la pratica concertata sono intesi «a proteggere ciascuno dei distributori dalle importazioni». Come si è già visto vi è un distributore esclusivo Tretorn per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Germania e della Danimarca, paesi nei quali la Tretorn utilizza le proprie controllate in funzione di distributori. (54) La determinazione della Tretorn di attuare questo accordo o pratica concordata è dimostrata dai verbali di una riunione tra la Tretorn e la Formula Sport, tenutasi il 18 febbraio 1987 (vedi considerando 18). (55) È indubbio che l'accordo o pratica concordata erano attuati non soltanto dalla Tretorn, ma anche in particolare dal suo distributore britannico (vedi considerando 20). (56) Gli accordi o le pratiche concordate tra la Tretorn ed i suoi distributori in esclusiva per impedire le importazioni ed esportazioni parallele e per controllare il rispetto del divieto sono specificamente vietati dall'articolo 85, paragrafo 1. 2. Relazioni ed indagini sulle importazioni parallele (considerando 15 e considerandi da 22 a 34) (57) La politica della Tretorn d'impedire le importazioni parallele veniva attuata anche dai suoi distributori i quali riferivano alla Tretorn i casi d'importazioni parallele. (58) Questo sistema di relazioni ed indagini volte ad identificare gli importatori paralleli e ad impedire che essi vengano riforniti, ha chiaramente alla fonte un accordo o una pratica concordata tra la Tretorn ed i suoi distributori e rafforza il divieto di esportazioni parallele di violazione dell'articolo 85, paragrafo 1. 3. Marcatura dei prodotti (considerando 15 e considerandi da 35 a 43) (59) La marcatura dei prodotti ha costituito uno tra i principali mezzi di cui si è avvalsa la Tretorn per attuare la propria politica volta ad impedire le importazioni parallele. Le palle erano marcate con codici di data e/o autoadesivi del distributore in esclusiva, con il preciso scopo d'individuare le fonti delle importazioni parallele. (60) I distributori della Tretorn hanno chiaramente sfruttato questo sistema di marcatura per le relazioni sugli importatori paralleli. (61) Anche questo sistema di marcatura di prodotti costituisce un accordo o una pratica concordata per dare attuazione e rafforzare il divieto di scambi paralleli e di conseguenza per proteggere i distributori della Tretorn, in violazione dell'articolo 85, paragrafo 1. 4. Sospensione delle forniture (considerando 15 e considerandi da 44 a 50) (62) Come indicato nei considerandi da 44 a 50, la Tretorn ha manifestamente sospeso le forniture a diversi mercati per impedire le importazioni parallele. (63) Questa sospensione delle forniture è stata chiaramente effettuata di concerto con i distributori della Tretorn, i quali hanno richiesto un intervento della Tretorn all'apparire d'importazioni parallele sui rispettivi mercati. Tali interventi costituiscono chiari esempi di pratiche concordate contrarie all'articolo 85, paragrafo 1. B. Effetti sugli scambi tra gli Stati membri (64) Il divieto di esportare contenuto negli accordi di distribuzione Tretorn ha per oggetto di ostacolare gli scambi tra gli Stati membri. Il divieto ha carattere generale ed influenza gli scambi commerciali nell'intera Comunità, poiché la Tretorn ha un distributore od una controllata in quasi tutti gli Stati membri. Ciò determina una spartizione del mercato comune. (65) Il divieto della Tretorn di esportazioni parallele dalla Comunità verso la Svizzera significa che soltanto Tretorn poteva proporre i suoi prodotti sul mercato svizzero tramite il proprio distributore Zuercher, mentre gli altri esportatori nella Comunità non potevano farlo. Il fatto che la Tretorn ostacolasse le esportazioni parallele dalla Comunità verso la Svizzera ha influenzato gli scambi commerciali tra Stati membri, in quanto i rivenditori svizzeri non potevano comprare da uno Stato membro e riesportate in un secondo Stato membro. La Tretorn sostiene, nelle sue osservazioni, che le riesportazioni sono estremamente improbabili perchè il prezzo delle palle da tennis in Svizzera è superiore del 15-20 % a quello praticato nella Comunità. Questa argomentazione viene respinta, in parte in quanto si ritiene che i rivenditori svizzeri possano comprare da tennis ai prezzi più bassi praticati nella Comunità e rivenderle, senza spedirle fisicamente in Svizzera, negli Stati membri in cui i prezzi sono più elevati. L'effetto di tale pratiche restrittive è quindi di mantenere le differenze di prezzo esistenti fra gli Stati membri. (66) Il fatto che la Tretorn impedisse le esportazioni parallele dagli Stati Uniti ed in Svizzera ha anch'esso determinato sensibili ripercussioni sugli scambi commerciali tra Stati membri, poiché le differenze della struttura dei prezzi in Europa e negli Stati Uniti sono tali da rendere altamente probabili le riesportazioni nella Comunità. C. Principali elementi della posizione della Tretorn e dei suoi distributori (67) Soltanto la Tretorn, la Tenimport e la Van Megen hanno risposto alla comunicazione degli addebiti. La Formula è fallita, la Zuercher ha comunicato di non ritenere che il trattato fosse d'applicazione e la Fabra non ha risposto. Si è tenuta un'audizione il 16 novembre 1993. (68) Nelle risposte scritte ed orali alla comunicazione degli addebiti, la Tretorn nega, sul piano generale, di aver avuto l'intenzione di impedire le importazioni e le esportazioni parallele o di adottare provvedimenti che potessero avere tale effetto. La Tretorn sostiene che, anche se da alcuni dei documenti può risultare che la Tretorn impediva le importazioni parallele, tali documenti erano stati concepiti «per rispetto puramente verbale» verso i distributori e che non sono mai stati presi provvedimenti effettivi. La Tretorn, inoltre, sostiene che siano stati i suoi distributori a prendere le iniziative che hanno portato ai comportamenti contestati. Questa argomentazione non può essere accettata. In primo luogo, i documenti citati ai considerandi da 13 a 50 dimostrano che la Tretorn ed i suoi distributori hanno preso diverse misure per creare ostacoli in modo da impedire le importazioni e le esportazioni parallele, e che la Tretorn ha addirittura inflitto sanzioni ad uno dei suoi distributori per aver rifornito un esportatore parallelo. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Tretorn, il contenuto della corrispondenza dei distributori della Tretorn e dei documenti interni della Tretorn stessa smentiscono la conclusione che la Tretorn abbia adottato provvedimenti soltanto per accondiscendere alle richieste dei suoi distributori. Anche supponendo che la Tretorn non abbia adottato provvedimenti intesi ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele, il sistema di distribuzione instaurato con i suoi distributori ha avuto come effetto una compartimentazione del mercato per le palle da tennis Tretorn e gli ostacoli creati hanno incoraggiato i distributori ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele. Questo è ammesso dalla Tretorn stessa nella sua risposta. La Tretorn sostiene inoltre che per quanto riguarda la Formula, i motivi per i quali le si impediva di vendere agli esportatori paralleli risiedevano esclusivamente nei suoi pessimi risultati sul territorio britannico. Supposto che sia vero, ciò non potrebbe comunque costituire una motivazione valida. D'altro canto non spetta alla Commissione valutare le capacità dei distributori della Tretorn. Dalla corrispondenza tra la Tretorn e la Formula (vedi considerandi da 16 a 21) risulta chiaramente che l'obiettivo di impedire le esportazioni parallele era quello di evitare che fosse intaccato il sistema di distribuzione chiuso della Tretorn in altri paesi. Infine, la Tretorn sostiene di aver effettuato essa stessa direttamente le consegne ai rivenditori che sapeva essere importatori paralleli. Anche se fosse vero, questo non modificherebbe il fatto che gli altri ostacoli alle importazioni/esportazioni parallele creati dalla Tretorn costituiscono un'infrazione. Tenimport (69) La Tenimport afferma che il telefax a cui la Commissione fa riferimento (vedi considerando 30) deve essere considerato nel suo contesto. La Tenimport ritiene che la Tretorn le applicasse i prezzi più elevati e sostiene che l'oggetto del succitato telefax non era quello di impedire le importazioni parallele, ma quello di chiedere alla Tretorn di motivare il fatto che alcuni rivenditori potessero usufruire di prezzi molto più bassi. Anche se questa interpretazione fosse esatta, resta il fatto che l'informazione fornita dalla Tenimport ha dato luogo a provvedimenti della Tretorn e della Fabra diretti ad eliminare tale fonte di importazioni parallele (vedi considerando 31). Avendo avuto l'effetto, anche se non intenzionale, di restringere la concorrenza e di frammentare il mercato comune, il comportamento della Tenimport costituisce un'infrazione dell'articolo 85, paragrafo 1. Van Megen (70) La Van Megen sostiene che il proprio intento nel segnalare i codici di data alla Tretorn non era quello di impedire le importazioni parallele, ma quello di controllare se la Tretorn fornisse direttamente il suo territorio. La Van Megen stessa dichiara di rifornire imprese che effettuano esportazioni parallele. Anche se l'interpretazione fornita dalla Van Megen fosse esatta, resta il fatto che l'informazione è stata data nel contesto di un divieto di esportazioni parallele di cui la Van Megen era ben consapevole ed essa ha partecipato attivamente all'individuazione delle fonti di importazioni parallele, con lo scopo di eliminarle (vedi considerandi 24 e 25). II. REGOLAMENTO (CEE) N. 1983/83 (71) L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1983/83 della Commissione (1) dispone che le norme dell'articolo 85, sono dichiarate inapplicabile agli accordi di distribuzione esclusiva, conformemente alle condizioni previste nel regolamento stesso. Il sistema di distribuzione esclusiva stipulati dalla Tretorn, tuttavia, non può usufruire di questa esenzione per categoria in quanto contengono una clausola tacita che fornisce ai distributori della Tretorn una protezione territoriale assoluta. L'attuazione di tale sistema ha inoltre comportato, come si è già visto, pratiche concordate volte ad impedire le importazioni parallele. Per entrambe queste ragioni detto sistema rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1983/83. III. ARTICOLO 85, PARAGRAFO 3 (72) Gli accordi di distribuzione della Tretorn non sono stati notificati alla Commissione e non possono pertanto usufruire di un'esenzione individuale. Anche qualora si fosse provveduto a notificarli, tali accordi non avrebbero peraltro potuto usufruire dell'esenzione a causa del divieto di esportare che essi implicano, che non risulta indispensabile all'efficacia del sistema di distribuzione della Tretorn. IV. ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17 (73) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento n. 17 la Commissione, qualora constati un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, può obbligare mediante decisione le imprese interessate a por fine all'infrazione constatata. (74) Alla Tretorn viene pertanto richiesto di porre termine, se non l'abbia ancora fatto, al divieto di esportare contenuto nei suoi accordi di vendita ed alla protezione territoriale assoluta prevista dal suo sistema di distribuzione in esclusiva. Alla Tretorn e ai suoi già citati distributori esclusivi ancora in attività, cioè Fabra, Tenimport, Zuercher e Van Megen andrebbe anche richiesto di porre fine agli accordi od alle diverse pratiche concordate descritte ai considerandi da 13 a 50. V. ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO N. 17 (75) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende che variano da un minimo di 1 000 ECU ad un massimo di 1 Mio di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente, alle imprese le quali, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85. Nel determinare l'importo dell'ammenda si dovrà tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. (76) Era impossibile che la Tretorn non fosse consapevole del fatto che la proibizione di esportare implicita negli accordi di distribuzione e nelle sue condizioni di vendita violava le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 e che la prassi amministrativa della Commissione e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno sempre considerato che siffatte proibizioni configurano violazioni di natura particolarmente grave. Era parimenti impossibile che la Tretorn ed i suoi distributori non fossero consapevoli del fatto che questo valeva anche per le diverse pratiche concordate dirette ad impedire le importazioni parallele. In conseguenza un'ammenda deve essere inflitta alla Tretorn ed ai suoi distributori (eccetto Tenimport). I documenti in possesso della Commissione dimostrano che un'infrazione è stata commessa fra Tretorn e le sue controllate, in particolare Tretorn Sport, ed è quindi giustificato infliggere l'ammenda alla Tretorn AB e alla Tretorn Sport, in solido. (77) Le infrazioni commesse dalla Tretorn e dai suoi distributori risalgono almeno al 1987 (vedi considerandi da 13 a 50). Non vi è motivo di ritenere che le prassi sotto accusa non siano tuttora seguite. Tuttavia, ai fini dell'ammenda viene considerato soltanto il periodo 1987-1989. Va segnalato infine che nel corso dell'audizione la Tenimport ha confermato l'esistenza di un divieto non scritto, ma reale, di esportare. Essa ritiene che il recente annullamento del suo accordo di distribuzione con la Tretorn possa essere compreso soltanto alla luce del fatto che la Tenimport non ha rispettato tale divieto. (78) Nello stabilire l'importo dell'ammenda, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i distributori della Tretorn hanno partecipato attivamente alle azioni volte ad impedire le importazioni parallele, ma ha considerato altresì il fatto che tale partecipazione è stata piuttosto limitata e s'iscriveva nel contesto della politica generale della Tretorn di proibire qualsiasi esportazione dei suoi prodotti. Tuttavia il ruolo svolto da Tenimport era meno determinante e ciò ha giustificato la non imposizione di una ammenda, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Tretorn Sport Ltd e la Tretorn AB hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, imponendo un divieto generale di esportazione ai propri distributori di palle da tennis, eseguito mediante controlli e sanzioni, relazioni ed indagini sulle importazioni parallele di palle da tennis, marcatura delle palle da tennis, sospensione delle forniture, al fine di impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis. La Formula Sport International Ltd ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione nel Regno Unito del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa a impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis. La Fabra SpA ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando in Italia all'esecuzione del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture mediante relazioni e indagine sulle importazioni parallele di palle da tennis, marcatura di palle da tennis e alla sospensione delle consegne per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis. La Tenimport SA ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando al divieto di esportazione e alla sospensione delle forniture, mediante relazioni alla Tretorn sulle importazioni parallele, con la conseguenza che la Tretorn ed il suo distributore italiano in esclusiva hanno adottato misure intese ad eliminare tali importazioni. La Zuercher AG ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione del divieto di esportazione e della sospensione delle forniture in Svizzera mediante relazioni e indagini sulle importazioni parallele di palle da tennis e marcatura di palle da tennis, per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis. La Van Megen Tennis BV ha violato l'articolo 85, paragrafo 1, partecipando all'esecuzione nei Paesi Bassi di azioni di relazione e di indagine sulle importazioni parallele per attuare la politica della Tretorn Sport Ltd intesa ad impedire le importazioni e le esportazioni parallele di palle da tennis. Articolo 2 Viene comminata un'ammenda di 600 000 ECU alla Tretorn Sport Limited e alla Tretorn AB, in solido e, ammende di 10 000 ECU ciascuna: alla Formula Sport International Ltd, alla Fabra SpA, Zuercher AG e alla Van Megen Tennis VB per le violazioni di cui all'articolo 1. Le ammende devono essere versate in ecu alla Commissione delle Comunità europee, sul conto n. 310-0933000-43, della Banca Bruxelles Lambert, Agence Européenne, Rond Point Schuman 5, 1040 Bruxelles, entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione. Dopo la scadenza di tale termine dovranno essere automaticamente pagati gli interessi, al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu il primo giorno feriale del mese in cui la decisione è stata adottata, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo. Articolo 3 La Tretorn Sport Ltd, la Tretorn AB, la Fabra SpA, la Tenimport SA, la Zuercher AG e la Van Megen Tennis VB, se ancora non l'hanno fatto, devono porre termine alle violazioni di cui all'articolo 1. Esse si astengono dall'adottare qualsiasi altra misura che abbia effetto equivalente. Articolo 4 Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione: Tretorn Sport Ltd Industrial Estate Portlaoise IRL-County Laois Tretorn AB Roenowsweg 10 Box 931 S-25100 Helsingborg Formula Sport International Limited c/o Arthur Andersen PO Box 55 1 Surrey Street UK-London WC 2R 2NT Fabra SpA Via Sansovino 243/60 I-10151 Torino Tenimport SA Rue des Cottages 73 B-1180 Bruxelles Zuercher AG Gewerbestr. 18 CH-8800 Thalwil Van Megen Tennis VB Parmentierweg 5 NL-5657 EH-Eindhoven La presente decisione costituisce titolo esecutivo, conformemente all'articolo 192 del trattato CE. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1994. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62. (2) GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63. (3) [. . .]: Omissis in forza dell'articolo 21 del regolamento n. 17, relativo al segreto d'affari. (4) GU n. L 131 del 16. 5. 1992, pag. 32. (1) In questa parte della decisione si designa con il termine «Tretorn» sia la Tretorn Sport Ltd che la Tretorn AB. (1) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.