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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/2248

13.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2248 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2026

che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2026 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 106, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Lo sforzo di pesca nel Mediterraneo occidentale per il 2025 e 2026 è stato fissato, rispettivamente, dai regolamenti (UE) 2025/219 (2) e (UE) 2026/266 (3) del Consiglio.

(2)

A norma dell’articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato lo sforzo di pesca ad esso assegnato, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro interessato, procede a detrazioni dallo sforzo di pesca futuro di tale Stato membro.

(3)

L’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati nello stesso paragrafo.

(4)

Dopo aver valutato l’utilizzo eccessivo delle possibilità di pesca da parte dell’Italia conformemente all’articolo 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione (4) e, se del caso, ai fattori di moltiplicazione di cui all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione ha concluso che l’Italia ha superato lo sforzo di pesca massimo consentito ad essa assegnato per il 2025 come indicato di seguito:

—

414 giorni di pesca per i pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri (EFF/MED3_OTB_TR2) adibiti alla pesca della triglia di fango, del nasello, del gambero rosa mediterraneo e dello scampo nelle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, corrispondenti a una detrazione dello 0,7 % dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato all’Italia nel 2026 per le zone di pesca e le attività di pesca interessate;

—

396 giorni di pesca per i pescherecci a sfogliara di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri (EFF/MED3_TBB_TR2) adibiti alla pesca della sogliola nella GSA 17, con una detrazione totale di 475,200 giorni di pesca dopo l’applicazione di un fattore moltiplicatore di 1,2 a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, a causa di un livello del superamento compreso tra il 10 e il 20 %, corrispondenti a una detrazione del 12,7 % dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato all’Italia nel 2026 per le zone di pesca e le attività di pesca interessate;

—

101 giorni di pesca per i pescherecci a sfogliara di lunghezza pari o superiore a 24 metri (EFF/MED3_TBB_TR3) adibiti alla pesca della sogliola nella GSA 17, corrispondenti a una detrazione del 2,7 % dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato all’Italia nel 2026 per le zone di pesca e le attività di pesca interessate;

—

189,890 giorni di pesca per i pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 18 e 24 metri (EFF1/MED2_TR3) adibiti alla pesca della triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; del nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; del gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; e dello scampo nelle GSA 9 e 10, corrispondenti a una detrazione dell’1,6 % dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato all’Italia nel 2026 per le zone di pesca e le attività di pesca interessate.

(5)

L’Italia è stata consultata dalla Commissione con messaggio di posta elettronica registrato trasmesso il 15 giugno 2026 per quanto riguarda le detrazioni, compresi, se del caso, i quantitativi risultanti dal fattore moltiplicatore applicabile da detrarre dallo sforzo di pesca assegnato all’Italia nel 2026, conformemente all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, a causa dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2025. Il 9 luglio 2026 l’Italia ha accettato le detrazioni e ha chiesto alla Commissione, senza fornire giustificazioni, di valutare la possibilità di ripartire equamente le detrazioni su un periodo di due anni per tutti i segmenti di flotta interessati.

(6)

Le detrazioni dovute rappresentano, per le zone di pesca e le attività di pesca interessate: lo 0,7 % di EFF/MED3_OTB_TR2, il 12,7 % di EFF/MED3_TBB_TR2, il 2,7 % di EFF/MED3_TBB_TR3 e l’1,6 % di EFF1/MED2_TR3. Poiché i quantitativi da detrarre costituiscono una percentuale esigua dello sforzo di pesca massimo consentito assegnato nel 2026 per le zone di pesca e le attività di pesca interessate, le detrazioni possono quindi essere applicate integralmente nel 2026 senza che ciò impedisca ai segmenti di flotta interessati di proseguire le rispettive attività. La Commissione ha pertanto deciso di non ripartire le detrazioni per l’Italia su due anni. L’Italia è stata informata con messaggio di posta elettronica registrato inviato il 28 settembre 2026.

(7)

È pertanto opportuno applicare detrazioni dallo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2026, tenuto conto del superamento di tale sforzo nelle zone e nelle attività di pesca interessate.

(8)

Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero ancora aver luogo a seguito dell’individuazione, per l’esercizio di detrazione in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati dichiarati dall’Italia a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 in relazione allo sforzo di pesca messo in atto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo sforzo di pesca stabilito per il 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 è ridotto applicando le detrazioni di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L 2025/219, 4.2.2025, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio, del 26 gennaio 2026, che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (GU L 2026/266, 30.1.2026, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/266/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 della Commissione, del 17 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio per quanto riguarda l’accesso alle acque e alle risorse, il controllo della pesca, la sorveglianza, l’ispezione e l’esecuzione, le detrazioni dai contingenti e dagli sforzi di pesca, i dati e le informazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (GU L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).


ALLEGATO

DETRAZIONI DALLO SFORZO DI PESCA RELATIVO AL 2026 PER GLI STOCK OGGETTO DEL SUPERAMENTO

Stato membro

Codice del gruppo di sforzo di pesca

Gruppo di stock

Lunghezza del peschereccio

Tipo di peschereccio

Sforzo di pesca inizialmente assegnato per il 2025

(in giorni di pesca)

Adeguamento dello sforzo di pesca per il 2025 (1)

(in giorni di pesca)

Sforzo di pesca totale utilizzato nel 2025

(in giorni di pesca)

Sforzo di pesca reale nel 2025

(in %)

Superamento rispetto allo sforzo di pesca adeguato nel 2025

(in giorni di pesca)

Fattore moltiplicatore (2)

Detrazione da applicare sullo sforzo di pesca assegnato per il 2026

(in giorni di pesca)

IT

EFF/MED3_OTB_TR2

Triglia di fango, nasello, gambero rosa mediterraneo e scampo nelle sottozone geografiche (GSA) 17 e 18 della CGPM

≥ 12 m e < 24 m

Pescherecci da traino

64 737

73 761

74 175

100,56  %

414

1,0

414

IT

EFF/MED3_TBB_TR2

Sogliola nella sottozona geografica 17 della GCFM

≥ 12 m e < 24 m

Pescherecci a sfogliara

3 635

3 635

4 031

110,89  %

396

1,2

475,200

IT

EFF/MED3_TBB_TR3

Sogliola nella sottozona geografica 17 della GCFM

≥ 24 m

Pescherecci a sfogliara

3 614

3 614

3 715

102,79  %

101

1,0

101

IT

EFF1/MED2_TR3 comprese le assegnazioni supplementari nell’ambito di EFF1/MED2_TR3_AA (3)

Triglia di fango nelle GSA 8, 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10

≥ 18 m e < 24 m

Pescherecci da traino

12 148

19 139,109

19 329

100,99  %

189,890

1,0

189,890

(1)  Sforzo a disposizione di uno Stato membro a norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca, tenuto conto di eventuali giorni di pesca supplementari conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che stabilisce, per il 2025, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici, l’eventuale trasferimento di possibilità di pesca conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj), scambi delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj), come pure detrazione dalle possibilità di pesca conformemente all’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto dall’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(3)  Come previsto dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2248/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)