5.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/65


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013)

(2005/C 164/08)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cultura 2007 (2007-2013) (COM(2004) 469 def. — 2004/0150 (COD)),

vista la decisione della Commissione europea, del 15 luglio 2004, di consultarlo in materia, a norma dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Presidente, del 27 gennaio 2004, di incaricare la commissione Cultura e istruzione di elaborare un parere sull'argomento,

visto l'articolo III-280 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

vista la comunicazione della Commissione Far sì che la cittadinanza diventi effettiva: promuovere la cultura e la diversità europee mediante programmi nei settori della gioventù, della cultura, dell'audiovisivo e della partecipazione civica (COM(2004) 154 def.),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Costruire il nostro avvenire comune — Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013 (COM(2004) 101 def.),

visto il proprio parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 1419/1999/CE riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019 (CdR 393/2003 fin) (1),

visto il proprio progetto di parere (CdR 259/2004 riv. 1) adottato il 7 dicembre 2004 dalla commissione Cultura e istruzione, (relatrice: Rosemary BUTLER, membro dell'assemblea nazionale del Galles (UK/PSE)),

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 23 febbraio 2005, nel corso della 58a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.1

afferma l'importanza di un programma di cooperazione culturale europea e ritiene che esso abbia più che mai una grande rilevanza politica, vista la crescente necessità di promuovere la comprensione e la tolleranza sia all'interno dell'UE che con i nostri vicini;

1.2

condivide l'impostazione generale della proposta della Commissione basata su tre obiettivi specifici e su tre linee d'azione. Il Comitato apprezza grandemente questa nuova struttura che dovrebbe rendere il programma più coerente e più mirato e plaude alla scelta di abbandonare l'approccio settoriale;

1.3

ritiene che la Commissione europea dovrebbe impegnarsi al massimo per promuovere i progetti transettoriali e sostiene che i criteri di selezione dovrebbero favorire i progetti che sono per natura innovativi, rischiosi o pilota, fermo restando che l'innovazione è un concetto relativo e dipende dal contesto locale e regionale;

1.4

spera che l'integrazione delle tre linee d'azione in un unico programma produca sinergie fra di esse e accresca la coerenza del programma. Il CdR chiede al comitato di gestione di monitorare se tali sinergie si verifichino effettivamente;

1.5

appoggia i tre obiettivi specifici alla base del programma, ovvero la mobilità degli artisti, la circolazione delle opere artistiche e culturali e il dialogo interculturale;

1.6

accoglie con favore la semplificazione amministrativa, finanziaria e giuridica che tiene conto della specificità del settore culturale e si traduce in moduli più semplici, in finanziamenti forfettari per voci di bilancio ben identificabili, in migliori informazioni ai richiedenti e in un alleggerimento delle prescrizioni in materia di verifica delle capacità finanziarie degli organismi beneficiari in caso di sovvenzioni di modesto importo. Il CdR si rammarica tuttavia che tali miglioramenti non siano stati inclusi nel testo giuridico del regolamento, ma solo nella motivazione. Ritiene anche che tale processo di semplificazione dovrebbe essere sviluppato ulteriormente adottando un approccio più flessibile al finanziamento in natura e una maggiore proporzionalità, grazie alla quale i requisiti burocratici richiesti ai promotori del progetto siano proporzionali all'entità del bilancio del progetto;

1.7

ricorda che i piccoli operatori culturali tendono ad avere risorse limitate sia dal punto di vista umano che finanziario e hanno più difficoltà rispetto agli operatori di maggiori dimensioni a elaborare le richieste di finanziamento. Tenendo conto di ciò, il Comitato chiede che i costi di elaborazione dei progetti siano ammissibili al finanziamento a titolo del programma. In linea più generale, le pubbliche autorità degli Stati membri dovrebbero considerare l'opportunità di creare un piccolo fondo di capitale di avviamento per sostenere i piccoli operatori negli studi di fattibilità e nella preparazione dell'offerta;

1.8

ritiene che la proposta della Commissione potrebbe scoraggiare la partecipazione di piccoli operatori e la presentazione di progetti «piccoli per dimensioni ma di elevata qualità». Gli operatori più piccoli devono essere rassicurati circa il carattere inclusivo del programma ed essere attivamente incoraggiati a parteciparvi;

1.9

sottolinea che l'ampia dimensione di un programma non significa necessariamente elevata qualità, creatività e innovazione e che la massa critica dipende dal contesto geografico. Nelle aree rurali con scarsa densità di popolazione un progetto di piccole dimensioni può avere un'indiscutibile massa critica e un innegabile impatto;

1.10

prende atto dell'intenzione della Commissione di garantire che il nuovo programma completi i programmi comunitari nel campo della gioventù, dell'istruzione, dello sport, dell'informatica, ecc., ma si chiede come ciò verrà realizzato e come quest'obiettivo verrà controllato. Il Comitato ritiene che nei nuovi programmi per la gioventù e l'apprendimento permanente (2007-2013) andrebbero accentuate maggiormente le attività culturali;

1.11

accoglie con favore il fatto che l'articolo III-280 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sancisca che, nel campo della cultura, la procedura di codecisione con il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio si applichi alla procedura legislativa impiegata per adottare leggi o leggi quadro europee che stabiliscono azioni di incentivazione' ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

1.12

sottolinea che la diversità culturale è una delle peculiarità dell'Unione europea ed è notevolmente aumentata con l'adesione di dieci nuovi Stati membri. Di conseguenza, il Comitato chiede che nel testo vengano rafforzati i riferimenti a questo principio fondamentale e reputa che Cultura 2007 dovrebbe comprendere tutte le manifestazioni locali, regionali e nazionali della diversità sia culturale che linguistica. Inoltre, per riflettere la diversità all'interno degli Stati membri e le tendenze migratorie, il Comitato ritiene che il programma dovrebbe dedicare una particolare attenzione al sostegno di progetti destinati alle minoranze stesse o intesi a ridurre il divario fra cultura di minoranza e cultura di maggioranza nell'intento di promuovere la comprensione reciproca;

1.13

crede che Cultura 2007 debba operare per proteggere e promuovere la diversità linguistica e chiede che nel testo venga incluso un riferimento a tale obiettivo, in linea con l'articolo 3 del progetto di Costituzione per l'Europa e con il piano d'azione della Commissione europea sull'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica;

1.14

propone di rafforzare il riferimento al ruolo chiave degli enti locali e regionali nel promuovere e valorizzare la cultura delle loro comunità, e chiede che Cultura 2007 promuova la partecipazione degli enti locali e regionali al programma. Le attività dovrebbero essere incentrate sul livello locale e regionale più che su grandi progetti su larga scala;

1.15

accoglie con favore la dotazione finanziaria proposta per Cultura 2007 che rappresenta un aumento rispetto a Cultura 2000. Nel quadro del più ampio dibattito sul finanziamento dell'UE per il periodo 2007-2013, il Comitato confida che verrà trovato un compromesso accettabile. In particolare spera che, nella decisione finale sulle prospettive finanziarie, verrà mantenuto un adeguato livello di finanziamento della cooperazione culturale europea. Ciò è importante, se si considerano gli obiettivi del programma e il fatto che l'adesione di dieci nuovi Stati membri ha aumentato la popolazione dell'UE del 20 %;

1.16

vorrebbe che il nuovo programma mettesse in luce i vantaggi socioeconomici che la cultura può apportare e in particolare il contributo che essa può dare al conseguimento degli obiettivi di Lisbona dell'UE. Il Comitato ritiene, per esempio, che occorrerebbe evidenziare la parità di accesso alla cultura — per evitare che il programma diventi elitista — e i vantaggi in termini di rinascita e di coesione territoriale che la cultura può apportare;

1.17

si chiede se vi sia margine per aumentare il coordinamento fra l'Unione europea e le politiche culturali negli Stati membri rispettando il principio di sussidiarietà, per massimizzare l'effetto di ogni sovvenzione concessa nel quadro del programma comunitario Cultura;

1.18

esprime preoccupazione per le proposte avanzate dalla Commissione in merito alla durata dei progetti, all'aumento del numero dei co-organizzatori e alle regole sugli importi minimi e massimi. Il Comitato ritiene che gli elementi cruciali del programma Cultura dovrebbero essere la qualità e la flessibilità e non criteri di selezione meccanici e regole inflessibili.

Osservazioni particolari

I poli di cooperazione

1.19

auspica che vengano chiarite le modalità di funzionamento della degressività del sostegno comunitario per quanto riguarda i poli di cooperazione;

1.20

nutre dei dubbi sul fatto che sia realistico aspettarsi che tutti i poli di cooperazione diventino permanenti e autonomi finanziariamente una volta giunto a termine il sostegno comunitario.

Studi e analisi

1.21

accoglie con favore la proposta di destinare 8,56 milioni di euro a studi e analisi, dato che vi è un reale bisogno di informazioni più complete sul settore culturale in Europa in generale e sulla cooperazione culturale europea in particolare. Lo sviluppo di indicatori chiave aiuterebbe inoltre gli enti locali e regionali a effettuare un'analisi comparativa delle proprie attività, per fornire una migliore informazione sulle politiche di successo nel settore culturale e consentire una loro eventuale diffusione;

Raccolta e diffusione di informazioni

1.22

chiede che venga motivata la necessità di destinare 3,43 milioni di euro ad un portale Internet per il settore, dato che il costo del progetto pilota quadriennale per il Laboratorio culturale europeo inteso a creare tale portale Internet è stato valutato a 1,5 milioni di euro. Il Comitato fa notare inoltre che esiste già un portale della cultura.

1.23

suggerisce di inserire nel «sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni» (secondo aspetto) anche la tutela dei siti che commemorano le atrocità commesse dal regime totalitario dell'ex-Unione sovietica.

Articolo 8 — Attuazione

1.24

ricorda l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione per migliorare il funzionamento del programma Cultura 2000, per esempio per affrontare la questione dei ritardi nel lancio degli inviti a presentare proposte che aveva inciso negativamente sull'attuale programma al suo nascere. Per migliorare ulteriormente il funzionamento del programma il Comitato chiede anche che la Commissione continui ad operare per garantire, da un lato, che le sovvenzioni vengano pagate rapidamente al fine di ridurre i problemi di cash-flow degli operatori culturali e, dall'altro, che i promotori il cui progetto non è stato accolto vengano adeguatamente informati della ragione del rifiuto;

1.25

chiede che si faccia il possibile per garantire che le competenze dei membri della giuria siano il più possibile adeguate ai progetti da giudicare, garantendo in tal modo che la valutazione sia efficace e convincente, il che risulta particolarmente importante dopo l'abbandono dell'approccio settoriale. Nel caso di progetti transettoriali potrebbe essere necessario ricorrere a più di un giudice per valutare un singolo progetto.

Articolo 10 — Punti di contatto Cultura

1.26

chiede che venga sviluppato il lavoro dei punti di contatto Cultura nel promuovere lo scambio delle migliori pratiche e la cooperazione.

Articolo 11 — Disposizioni finanziarie

1.27

ritiene che, nei primi anni del nuovo programma, il comitato di gestione dovrebbe impegnarsi al massimo per promuovere il coinvolgimento degli operatori culturali, compresi gli enti locali e regionali, provenienti dai nuovi Stati membri. Il CdR ritiene per esempio che il contributo finanziario minimo del 5 % potrebbe essere dimezzato al 2,5 % per i primi due anni del programma, dato che un contributo del 5 % rappresenta di più in termini reali nei nuovi Stati membri — dove il reddito medio è più basso — che nei vecchi Stati membri. La regola del 2,5 % dovrebbe essere applicata anche ad altri eventuali nuovi Stati che aderissero all'Unione europea dopo l'inizio del programma e la sua validità dovrebbe essere estesa nel caso in cui i livelli di partecipazione dei nuovi Stati membri fossero modesti.

Articolo 13 — Monitoraggio e valutazione

1.28

ritiene che il feedback ricevuto dai promotori e dai beneficiari debba essere integrato nel processo di valutazione mediante ad esempio i punti di contatto Cultura;

1.29

propone che il programma Cultura 2007 venga valutato in base agli obiettivi fissati nella decisione, allo scopo di garantire che tali obiettivi vengano conseguiti e fornire dati probanti per lo sviluppo di futuri programmi relativi alla cultura.

Allegato II — Gestione del programma

1.30

teme che la concentrazione di risorse in un'unica «superagenzia» esecutiva condivisa da altri programmi di finanziamento dell'Unione europea, come quelli destinati alla gioventù e all'apprendimento permanente, possa comportare una perdita di competenze, di conoscenze specializzate e di sensibilità al settore culturale che deve essere invece evitata a tutti i costi.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Raccomandazione 1

Considerando 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La cultura dovrebbe contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea mediante la valorizzazione della sua diversità culturale e dei tratti comuni delle sue culture.

La cultura dovrebbe contribuire a migliorare la visibilità esterna dell'Unione europea mediante la valorizzazione della sua diversità culturale e dei tratti comuni delle sue culture. Una particolare attenzione va dedicata alla salvaguardia della posizione delle culture minoritarie e delle lingue meno diffuse in Europa.

Motivazione

Nel testo della proposta relativa a Cultura 2007 andrebbe inserito un riferimento alla salvaguardia della posizione delle culture minoritarie e delle lingue meno diffuse in Europa come era avvenuto nella decisione relativa a Cultura 2000. La scomparsa di tale riferimento invia un segnale negativo ai promotori di progetti provenienti da tali comunità, che al contrario vanno rassicurati sul fatto che il nuovo programma è aperto loro.

Raccomandazione 2

Considerando 13

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della suddetta decisione n. 792/2004/CE per garantire una protezione europea ed internazionale dei siti dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici.

Occorre anche proseguire l'azione intrapresa dall'Unione europea nel quadro della suddetta decisione n. 792/2004/CE per garantire una protezione europea ed internazionale dei siti dei campi di concentramento nazisti come monumenti storici. Il programma dovrebbe coprire anche le iniziative connesse con le deportazioni, i campi di concentramento e la commemorazione delle vittime del regime totalitario sovietico.

Motivazione

Si propone questa formulazione del considerando 13 del Preambolo in quanto si ritiene che il programma dovrebbe fornire sostegno anche alle azioni destinate a preservare e commemorare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni e gli ex-campi di concentramento, nonché alle iniziative destinate a mantenere vivo il ricordo delle vittime del regime totalitario sovietico. Se si tiene conto della storia d'Europa durante la Seconda guerra mondiale e nel dopoguerra, il programma non dovrebbe limitarsi alle azioni volte a preservare e tutelare i principali siti e archivi connessi con le deportazioni operate dal regime nazista, nonché a commemorare le vittime di tale regime, ma anche estendersi ad azioni in memoria delle vittime del regime totalitario sovietico che tanto ha oppresso l'Europa orientale. Come sostengono gli storici lettoni, il regime sovietico, di impostazione totalitaria, ha avuto un forte impatto sui paesi europei che formavano al tempo il cosiddetto «blocco socialista», con danni e sofferenze non minori di quelli prodotti dal regime nazista.

Merita inoltre ricordare che gli ex-campi di concentramento sotto il regime sovietico sono considerati campi di lavoro forzato, alla stessa stregua di quelli nazisti, e andrebbero pertanto preservati in quanto monumenti storici.

Raccomandazione 3

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.

L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali , e le istituzioni culturali e gli enti locali e regionali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea e promuovere la diversità sia linguistica che culturale.

Motivazione

Andrebbero inseriti dei riferimenti agli enti locali e regionali, considerato il loro ruolo nel promuovere la cultura delle loro comunità mediante ad esempio l'organizzazione di festival, la salvaguardia del patrimonio culturale e delle opere artistiche, la realizzazione di progetti radicati nel territorio e di partenariati con gli operatori culturali.

Nella decisione relativa a Cultura 2007 andrebbero inoltre rafforzati i riferimenti al duplice obiettivo della diversità culturale e linguistica dell'Unione europea. Ciò contribuirebbe a rassicurare i promotori dei progetti provenienti da comunità che parlano lingue meno diffuse, regionali o minoritarie sul fatto che il programma Cultura 2007 persegue l'obiettivo di integrare i progetti di queste comunità nei programmi di finanziamento principali.

Raccomandazione 4

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

b) Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale, sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, e sostegno ad iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti.

b) Sostegno ad organismi attivi a livello europeo nel settore culturale, sostegno ad iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, e sostegno ad iniziative volte a conservare la memoria delle vittime delle vittime degli stermini di massa, del martirio e delle deportazioni di massa e ad iniziative dirette alla conservazione dei luoghi principali, dei monumenti, compresi gli ex campi di concentramento, che testimoniano tali avvenimenti allo scopo di tener viva la memoria delle vittime in tali siti.

Motivazione

Inserendo la commemorazione delle vittime del regime totalitario sovietico nella memoria storica comune dell'Europa si allarga la percezione della storia strutturata e basata sul consenso del continente europeo. Ignorare argomenti politicamente «delicati» come questo ridurrebbe notevolmente la fiducia nell'Unione, in particolare agli occhi di quei cittadini per i quali tali argomenti e la loro memoria costituiscono una realtà recente e dolorosa.

È anche difficile ignorare il fatto che la verità storica della seconda guerra mondiale e le sue conseguenze raccontano una storia chiara, e senza ambiguità possibili, di innumerevoli destini umani distrutti dal terrore sovietico in quelli che sono adesso i nuovi Stati membri dell'Unione europea.

Raccomandazione 5

Articolo 4, paragrafo 3 (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

Gli operatori saranno liberi di proporre i progetti che corrispondono ai loro interessi e alle loro aspirazioni, siano essi settoriali o transettoriali, purché si tratti di progetti che perseguono almeno due degli obiettivi fissati sopra. Nessun aspetto dell'attività artistica e culturale verrà pertanto escluso a priori.

Motivazione

Il fatto che tutti i settori siano ammissibili dovrebbe essere indicato esplicitamente nel testo legislativo. È importante che il testo della decisione sia il più possibile chiaro, semplice e privo di ambiguità, in modo da garantire che tutti i potenziali promotori di progetti comprendano il testo e siano consapevoli del fatto che, per esempio, le traduzioni letterarie saranno ammissibili ad un sostegno comunitario a titolo del programma Cultura 2007.

Raccomandazione 6

Allegato, punto 1.1, modifica del titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.1

I poli di cooperazione

1.1

I poli di cooperazione I centri di creatività

Motivazione

Il termine «poli di cooperazione» (in inglese Co-operation Focal Point) andrebbe modificato in quanto è troppo simile al termine «punti di contatto cultura» (in inglese Cultural Contact Point) e ciò può dare adito a confusione. Il termine proposto, «centri di creatività» (in inglese Creativity hubs), descrive sinteticamente l'obiettivo di questo aspetto. La parola «cooperazione» è superflua dato che tutti i progetti finanziati dal programma di cooperazione culturale europeo devono essere cooperativi.

Raccomandazione 7

Allegato, punto 1.1, secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ciascun polo deve essere costituito da almeno 6 operatori di 6 paesi diversi partecipanti al programma e può riunire operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, di natura settoriale o transettoriale, che perseguano un obiettivo comune.

Ciascun polo deve essere costituito da almeno 6 5 operatori di 6 5 paesi diversi partecipanti al programma e può riunire operatori di uno o più settori attorno a diverse attività o progetti pluriennali, di natura settoriale o transettoriale, che perseguano un obiettivo comune.

Motivazione

La presenza di 5 co-organizzatori dimostra chiaramente il valore aggiunto europeo e i promotori dei progetti non dovrebbero essere obbligati a cercare 6 co-organizzatori a partire dal 2007. Ciò che conta è l'impegno dei progetti per un lavoro comune e la qualità dei progetti stessi.

Raccomandazione 8

Allegato, punto 1.1, terzo capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ciascun polo è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali.

Ciascun polo è inteso a realizzare numerose attività culturali strutturate e pluriennali e a fungere da organo intermediario per l'erogazione delle sovvenzioni.

Motivazione

I poli di cooperazione dovrebbero fungere da organi intermediari per l'erogazione delle sovvenzioni. In questo modo essi potrebbero fornire finanziamenti «con procedura rapida» (che comportano una limitata burocrazia) a piccoli progetti di cooperazione culturale innovativa. Questo sistema ha funzionato bene nel quadro dei fondi strutturali e dovrebbe essere adottato anche per il programma Cultura 2007.

Raccomandazione 9

Allegato, punto 1.1, sesto capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un periodo di 5 anni.

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e ha carattere decrescente. Non può essere superiore a 500 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un periodo che va da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni.

Motivazione

Andrebbe consentita una maggiore flessibilità per quanto riguarda la durata del progetto, dato che non tutti i promotori di progetto avranno la volontà — o la necessità — di gestire un progetto della durata di 5 anni. Inoltre molti operatori incontreranno probabilmente delle difficoltà nel trovare un cofinanziamento per l'intero periodo di 5 anni.

Raccomandazione 10

Allegato, punto 1.2, modifica del titolo

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.2

Le azioni di cooperazione

1.2

Le azioni di cooperazione Le azioni creative

Motivazione

Il termine «azioni di cooperazione» è troppo tecnocratico, mentre il termine «azioni creative» sottolinea il fatto che, nella selezione dei progetti, la priorità verrà data alla creatività.

Raccomandazione 11

Allegato, punto 1.2, secondo capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno 4 operatori culturali di 3 paesi partecipanti diversi; gli operatori possono essere di uno o di più settori.

Ogni azione deve essere concepita e realizzata in partenariato da almeno 4 3 operatori culturali di 3 paesi partecipanti diversi; gli operatori possono essere di uno o di più settori.

Motivazione

La presenza di 3 co-organizzatori è ampiamente sufficiente per dimostrare il valore aggiunto europeo. Come già osservato a proposito dei poli di cooperazione europei, i progetti dovrebbero essere valutati in base alla loro qualità intrinseca e non in base a criteri di selezione meccanici.

Raccomandazione 12

Allegato, punto 1.2, quarto capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 60 000 euro l'anno né superiore a 200 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per dodici mesi al massimo.

Il sostegno comunitario non può superare il 50% del bilancio del progetto e non può essere né inferiore a 60 000 euro l'anno né superiore a 200 000 euro l'anno. Il sostegno è concesso per un minimo di dodici mesi al massimo e un massimo di ventiquattro mesi.

Motivazione

Ci dovrebbe essere maggiore flessibilità per quanto riguarda il livello minimo del sostegno comunitario previsto (ovvero 60 000 euro l'anno che equivalgono a una dimensione minima del progetto di 120 000 euro l'anno), dato che alcuni progetti hanno un certo impatto e una massa critica, pur non necessitando, o non essendo in grado di assorbire, tale importo.

Si dovrebbe inoltre consentire ai progetti di avere una durata massima di due anni, rendendo così il programma più flessibile e di più facile utilizzo per i promotori dei progetti.

Raccomandazione 13

Allegato, punto 1.3, quarto capoverso

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

In tale contesto sarà accordato un sostegno significativo anche alle «Capitali europee della cultura» per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

In tale contesto il 90% del bilancio destinato alle «azioni speciali» sarà accordato un sostegno significativo anche alle «Capitali europee della cultura» per contribuire all'attuazione di attività che mettano l'accento sulla visibilità europea e sulla cooperazione culturale transeuropea.

Motivazione

Il fulcro delle azioni speciali dovrebbe essere costituito dall'iniziativa «Capitali europee della cultura». Il finanziamento comunitario per le «Capitali europee della cultura» dovrebbe aumentare, dato che, per riflettere il recente allargamento dell'Unione europea, a partire dal 2009, vi saranno probabilmente due capitali europee della cultura all'anno. Il maggiore sostegno dovrebbe per esempio essere utilizzato per aiutare le autorità cittadine e gli operatori culturali a lavorare con partner in altri Stati membri promovendo così la mobilità transnazionale e il dialogo interculturale. Inoltre dedicare il 90 % del bilancio delle azioni speciali all'iniziativa «Capitali europee della cultura» aumenta la trasparenza di questa voce che in passato è stata criticata per una certa opacità. Il restante 10 % dovrebbe essere utilizzato per premi quali il premio «Europa nostra» e il premio dell'Unione europea per l'architettura contemporanea (premio Mies van der Rohe).

Raccomandazione 14

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

Il programma è altresì aperto alla cooperazione con altri paesi terzi, fra cui prioritariamente i nostri vicini, conformemente alla politica di vicinato europea., che abbiano concluso con la Comunità europea accordi d'associazione o di cooperazione contenenti clausole culturali, sulla base di stanziamenti supplementari e di modalità specifiche da definire.

Motivazione

Il programma dovrebbe dare la priorità ai paesi inclusi nella politica di vicinato europea. Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza del dialogo fra civiltà e del libero scambio di idee fra culture, religioni, tradizioni. Progetti comuni in campo culturale possono aiutare a conseguire i principali obiettivi della politica di vicinato europea, ovvero creare contatti fra le persone e promuovere la comprensione reciproca della cultura, della storia, degli atteggiamenti e dei valori di ciascuno, eliminando così percezioni distorte.

Raccomandazione 15

Articolo 9, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, un rappresentante del Comitato delle regioni e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Motivazione

Dato che in molti Stati membri è spesso il livello infranazionale ad essere competente in materia di politica culturale, il Comitato delle regioni dovrebbe essere autorizzato a nominare un proprio rappresentante in tale comitato. Inoltre le delegazioni degli Stati membri all'interno del comitato dovrebbero includere, laddove opportuno, rappresentanti locali e regionali.

Raccomandazione 16

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma a livello nazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

I punti di contatto Cultura, quali definiti al punto I.3.3 dell'allegato, operano come organi d'attuazione per la diffusione di informazioni sul programma sia a livello nazionale che a livello infranazionale, salvo il rispetto dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione 14 del progetto di parere. I punti di contatto Cultura devono poter agire anche a livello regionale per raggiungere meglio gli operatori culturali e adattarsi alle loro peculiarità. Si dovrebbe pertanto agevolare la creazione, sempre volontaria, di punti di contatto Cultura, o delegazioni di tali punti, presso gli enti territoriali.

Raccomandazione 17

Articolo 10, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.

I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

2.

I punti di contatto Cultura devono possedere i seguenti requisiti:

—

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

—

disporre di personale sufficiente dotato sia di qualificazioni professionali attinenti alle loro funzioni, sia di qualificazioni linguistiche adeguate al lavoro in un ambiente di cooperazione internazionale;

—

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

—

disporre di infrastrutture adeguate, in particolare per quanto riguarda le attrezzature informatiche e i mezzi di comunicazione;

—

operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati e di evitare conflitti d'interesse.

—

operare in un contesto amministrativo che permetta loro di adempiere correttamente i compiti ad essi affidati — laddove opportuno per esempio a livello infranazionale — e di evitare conflitti d'interesse.

Motivazione

Si dovrebbero incoraggiare i punti di contatto Cultura ad operare a livello infranazionale per essere più vicini ai cittadini e agli operatori culturali sul campo. Il sistema francese dei «poli regionali» creato dal punto di contatto Cultura francese è un esempio di buona pratica che dovrebbe essere imitato in altri Stati membri.

Raccomandazione 18

Articolo 12, lettera d) (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

 

d)

promuovendo la diversità linguistica dell'UE.

Motivazione

Per le ragioni esposte precedentemente (raccomandazioni 1 e 2), nel testo si dovrebbero rafforzare i riferimenti all'obiettivo della diversità linguistica.

Raccomandazione 19

Allegato V RIPARTIZIONE DEL BILANCIO GLOBALE

Aspetto 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

Ripartizione indicativa del bilancio annuale del programma

Percentuale del bilancio

Percentuale del bilancio

Aspetto 1 (sostegno ai progetti) circa il 77%

—

poli di cooperazione circa il 36%

—

azioni di cooperazione circa il 24%

—

azioni speciali circa il 17%

Aspetto 1 (sostegno ai progetti) circa il 77%

—

poli di cooperazione circa il 36% 30%

—

azioni di cooperazione circa il 24% 30%

—

azioni speciali circa il 17%

Motivazione

Sia i poli di cooperazione che le azioni di cooperazione dovrebbero ricevere il 30 % del bilancio totale invece delle percentuali previste, pari rispettivamente al 36 % e al 24 %. Il Comitato ritiene che l'attuale ripartizione del bilancio potrebbe discriminare gli operatori più piccoli — che sono spesso i più sperimentali e i più innovativi — in quanto questi ultimi hanno meno probabilità, rispetto agli operatori più grandi, di assicurarsi un finanziamento per cinque anni e di essere in grado di compiere l'ampio lavoro di sviluppo richiesto.

Raccomandazione 20

Allegato, punto 2.2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Possono essere sostenute iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, nonché iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti.

Possono essere sostenute iniziative volte a preservare i principali siti ed archivi connessi con le deportazioni, in memoria delle quali sono stati eretti monumenti negli ex campi di concentramento ed in altri luoghi di martirio e di sterminio su larga scala di civili, nonché iniziative volte a conservare la memoria delle vittime in tali siti vittime delle vittime degli stermini di massa, del martirio e delle deportazioni di massa e iniziative dirette alla conservazione dei luoghi principali, dei monumenti, compresi gli ex campi di concentramento, che testimoniano tali avvenimenti allo scopo di tener viva la memoria delle vittime.

Motivazione

Inserendo la commemorazione delle vittime del regime totalitario sovietico nella memoria storica comune dell'Europa si allarga la percezione della storia strutturata e basata sul consenso del continente europeo. Ignorare argomenti politicamente «delicati» come questo ridurrebbe notevolmente la fiducia nell'Unione, in particolare agli occhi di quei cittadini per i quali tali argomenti e la loro memoria costituiscono una realtà recente e dolorosa.

È anche difficile ignorare il fatto che la verità storica della seconda guerra mondiale e le sue conseguenze raccontano una storia chiara, e senza ambiguità possibili, di innumerevoli destini umani distrutti dal terrore sovietico in quelli che sono adesso i nuovi Stati membri dell'Unione europea.

Raccomandazione 21

Allegato, punto 3.3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di «punti di contatto Cultura» vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano a livello nazionale, sono istituiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e su base volontaria.

Per garantire una diffusione mirata ed efficace di informazioni pratiche riguardanti il programma, quest'ultimo prevede il sostegno di «punti di contatto Cultura» vicini ai beneficiari. Questi organi, che operano possono operare sia a livello nazionale che a livello infranazionale, sono istituiti dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri o i loro enti regionali e su base volontaria.

Motivazione

L'emendamento è in linea con la raccomandazione 14 del progetto di parere. I punti di contatto Cultura devono poter agire anche a livello regionale per raggiungere meglio gli operatori culturali e adattarsi alle loro peculiarità. Si dovrebbe pertanto agevolare la creazione, sempre volontaria, di punti di contatto Cultura, o delegazioni di tali punti, presso gli enti territoriali.

Bruxelles, 23 febbraio 2005

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB


(1)  GU C 121 del 30.4.2004, pag.15.