64/502/CEE: Decisione della Commissione, del 30 luglio 1964, relativa ad una domanda di attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00095) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. 136 del 26/08/1964 pag. 2287 - 2289
INTESE E POSIZIONI DOMINANTI (Articoli 85-90 del Trattato che istituisce la C.E.E.) DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1964 relativa ad una domanda di attestazione negativa presentata in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/A-00095) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (64/502/CEE) LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 85, Visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 (1), ed in particolare l'articolo 2, Vista la domanda di attestazione negativa, presentata dalla «Société Anonyme Nicholas Frères», av. du Maréchal Foch 131, Chatou (Seine-et-Oise), Francia, ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ed avente come scopo l'accertamento, da parte della Commissione, di non esservi motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato, nei riguardi del contratto stipulato l'11 luglio 1962 tra la parte richiedente e la società Vitapro Ltd. (U.K.), Regina House, Marylebone Road, Londra, Inghilterra, Sentito, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti, I Considerando che l'impresa francese Nicholas, che fabbrica e vende soprattutto prodotti cosmetici, aveva acquistato il 12 gennaio 1961 l'azienda della «Laboratoires Vitapointe», società anonima con sede a Villeurbanne (Rhône) ; che la Vitapointe possedeva, nel settore dei prodotti per capelli, diversi brevetti, marchi e disegni depositati a proprio nome in più paesi ; che detta società aveva stipulato, per la distribuzione dei prodotti Vitapointe in Gran Bretagna ed in altri territori al di fuori del Mercato comune, un accordo di licenza e di concessione esclusiva con l'impresa inglese Vitapro; Considerando che, con il contratto dell'11 luglio 1962, oggetto della domanda di attestazione negativa, la Nicholas ha venduto alla Vitapro una parte dell'azienda acquistata dalla Vitapointe, e precisamente la clientela della società Vitapointe negli Stati non membri della C.E.E., espressamente nominati nel contratto (e soprattutto negli Stati del Commonwealth britannico), il diritto di utilizzare la ditta «Vitapointe» in detti Stati, nonché diversi brevetti, marchi e disegni depositati in detti Stati terzi a nome della società Vitapointe o dei suoi rappresentanti, ed il diritto di far uso in questi Stati di vari processi di fabbricazione, formule, cognizioni e metodi tecnici (know-how) ; che la società Vitapro s'impegna con tale contratto a non (1) GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. utilizzare e a non permettere l'utilizzazione, al di fuori di questi Stati terzi, nè della ditta «Vitapointe», nè dei marchi menzionati nel contratto e ceduti dalla Nicholas, per designare i prodotti che essa fabbrica o vende ; che, in contropartita, la società Nicholas si impegna a non utilizzare e a non permettere l'utilizzazione, in questi Stati terzi, nè della ditta «Vitapointe», nè di detti marchi depositati a suo nome nel territorio del Mercato comune, per designare i prodotti che essa fabbrica o vende ; che inoltre ciascuna delle due parti si impegna, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 1961, a non fabbricare e a non vendere, né a far fabbricare o vendere, nei territori rispettivamente riservati all'altra parte, altri prodotti per capelli, anche se non muniti dei marchi in questione, a meno che si tratti di prodotti acquistati mediante compravendita o facenti oggetto di un contratto di licenza ; che tuttavia la Vitapro è autorizzata a rifornire il Naval Army and Air Force Institute (N.A.A.F.I.), nonchè i magazzini di rifornimento delle navi britanniche (ships' stores) ; che per lo stesso periodo di cinque anni le parti hanno convenuto di far beneficiare reciprocamente delle rispettive esperienze la controparte; Considerando che la società Nicholas ha notificato tale contratto alla Commissione il 3 ottobre 1962 su modulo B ; che al punto IV di tale modulo essa chiede a favore di detto contratto il beneficio dell'attestazione negativa previsto dall'articolo 2 del regolamento n. 17 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E. ; che nel caso in cui tale domanda venga respinta, essa desidera avvalersi delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la C.E.E.; II Considerando che, dal punto di vista formale, è bensí vero che la società Nicholas non ha fatto uso del modulo A, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 27 della Commissione, per presentare la sua richiesta di attestazione negativa, ma che essa ha fornito, sul modulo B, nei punti I, II, III e IV, tutte le informazioni previste nel mudolo A ; che, d'altra parte, essa ha chiaramente specificato, nel punto IV, di chiedere in via principale la concessione della attestazione negativa prevista dall'articolo 2 del regolamento n. 17, e di aver presentato, soltanto per il caso in cui tale richiesta fosse respinta, una notificazione a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 17, al fine di ottenere il beneficio di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la C.E.E.; Considerando che, di conseguenza, l'uso del modulo B non rappresenta nella fattispecie un motivo d'irricevibilità ; che la richiesta di attestazione negativa deve quindi essere considerata come regolarmente presentata e formalmente ricevibile ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 17; Considerando che, dal punto di vista sostanziale, l'attestazione negativa richiesta può essere concessa, ai termini dell'articolo 2 del regolamento n. 17, nel caso che la Commissione accerti che, in base agli elementi a sua conoscenza, essa non ha motivo di intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E., nei riguardi del contratto stipulato tra la Nicholas e la Vitapro; Considerando che, per accertare se la Commissione abbia o non abbia motivo d'intervenire nei riguardi di detto contratto, è opportuno tener conto specialmente della sua natura e dei suoi aspetti particolari, nonché della situazione concorrenziale esistente, in base agli elementi a conoscenza della Commissione, per i prodotti per capelli contemplati nel contratto; Considerando che il contratto tra la Nicholas e la Vitapro ha per oggetto la cessione di elementi attivi, che appartenevano alla Nicholas a seguito dell'acquisto dall'impresa Vitapointe, negli Stati terzi indicati nel contratto ; che la Vitapro, mediante tale contratto, ha acquistato in particolare il diritto di utilizzare e di permettere l'utilizzazione al di fuori del Mercato comune dei marchi compresi in tali elementi attivi; Considerando che tale contratto contiene due clausole concernenti la concorrenza nel Mercato comune; Considerando infatti che la prima di tali clausole fa divieto alla Vitapro, per un periodo di cinque anni, di fabbricare e di vendere, e di permettere la fabbricazione o la vendita di prodotti per capelli nel Mercato comune, con la conseguenza che la società inglese non può far concorrenza alla società francese in detto territorio e durante questo periodo; Considerando, tuttavia, che tale clausola è stata stipulata soltanto per un breve periodo iniziale che scade il 12 gennaio 1966, e che essa non si applica ai prodotti che l'impresa inglese acquista da terzi o che fabbrica o vende sulla base di un contratto di licenza concluso con terzi; Considerando, d'altra parte, che la seconda clausola fa divieto alla Vitapro, senza limiti di tempo, di utilizzare e di permettere l'utilizzazione, nel Mercato comune, dei marchi ceduti; Considerando, tuttavia, che questa clausola è stata stipulata in occasione della ripartizione dell'impresa Vitapointe ; che tale ripartizione è stata effettuata in modo che la Nicholas conservi tutti gli elementi attivi collegati al territorio del Mercato comune, e specialmente i marchi ivi depositati, cedendo alla Vitapro tutti gli elementi attivi della Vitapointe nei diversi Stati terzi, in modo che il Mercato comune non si trovi diviso in zone separate; Considerando che il divieto fatto alla Vitapro ha l'effetto di impedire che vengano venduti con lo stesso marchio, nel Mercato comune, dei prodotti fabbricati sia da un'impresa che oramai ha ivi la sua sede, sia da un'impresa la cui sede si trova in uno Stato terzo; Considerando inoltre, per quanto riguarda ciascuna delle due clausole contrattuali summenzionate, che i prodotti per capelli cui esse si riferiscono sono in concorrenza con un grandissimo numero di prodotti simili, disponibili nel Mercato comune ; che, sulla base degli elementi a conoscenza della Commissione, la Nicholas non fa parte delle imprese di maggiori dimensioni di tale settore, e si trova in attiva concorrenza con numerose imprese che fabbricano o vendono prodotti per capelli nel Mercato comune; Considerando, infine, che a seguito della pubblicazione, effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, del contenuto sostanziale della domanda di attestazione negativa sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (n. 102 del 4 luglio 1963, pagg. 1853 e 1854), gli ambienti degli acquirenti eventualmente interessati non hanno manifestato alcuna opposizione; Considerando che, tenuto conto di tutte le circostanze esposte, la Commissione è in grado di concedere l'attestazione negativa richiesta, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, d'intervenire, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato che istituisce la C.E.E., nei riguardi dell'accordo concluso l'11 luglio 1962 tra le società Nicholas e Vitapro. Articolo 2 La presente decisione è destinata alla società Nicholas a Chatou. Bruxelles, il 30 luglio 1964. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN