31997D0612

97/612/CE: Decisione della Commissione del 16 aprile 1997 relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 11/09/1997 pag. 0027 - 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 1997 relativa ad aiuti concessi dalla Regione Sardegna (Italia) nel settore agricolo (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (97/612/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni (1), conformemente all'articolo 93, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 1° settembre 1992, l'Italia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, la legge regionale n. 17 del 27 agosto 1992 della Regione Sardegna (qui di seguito: «legge n. 17/92»).

L'articolo 12 di detta legge regionale modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 13 dicembre 1988 della stessa regione (qui di seguito: «legge n. 44/88»), che non aveva mai formato oggetto di esame in base agli articoli 92 e 93 del trattato. Né avevano formato oggetto di un tale esame le disposizioni d'applicazione di detto articolo adottate dalla Giunta regionale.

L'articolo 5 della legge n. 44/88 istituisce un regime di aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per favorire la ricostituzione della liquidità delle aziende agricole la cui situazione finanziaria ha subito un pregiudizio per effetto di circostanze avverse. Detti mutui, della durata massima di 15 anni (compreso il periodo di preammortamento triennale), devono essere impiegati per consolidare le passività a breve termine.

Spetta alla Giunta regionale determinare, con un'apposita delibera per ciascun caso, le modalità pratiche di concessione dei mutui e in particolare le circostanze avverse che giustificano il provvedimento, il o i settori di intervento, l'importo dell'aiuto rispetto all'indebitamento, la durata del mutuo.

Stando alle informazioni comunicate dalle autorità italiane, l'articolo 5 della legge n. 44/88 è stato applicato quattro volte dal 1988.

(1) Delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1988 (crisi di mercato nel settore della produzione in serra)

La circostanza avversa che ha determinato la situazione di crisi è costituita dal tracollo dei prezzi dei prodotti agricoli coltivati in serra, che ha impedito alle aziende di coprire i costi di produzione. In questo primo caso d'applicazione, l'unica condizione di ammissibilità posta dalle autorità regionali era che l'indebitamento a breve termine dell'azienda beneficiaria fosse superiore al 75 % del valore della sua produzione lorda nell'anno considerato.

(2) Delibera della Giunta regionale del 27 giugno 1990 (aziende forestali)

Nel 1990 l'amministrazione regionale decise di concedere gli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge n. 44/88 alle aziende silvicole proprietarie di piantagioni non ancora pronte per un taglio redditizio, al fine di sanare e/o consolidare i debiti scaduti prima del 30 giugno 1990, contratti per la realizzazione di investimenti e per la gestione degli impianti, gli scoperti bancari esistenti a questa data, nonché i debiti esigibili da parte dei dipendenti (per il pagamento delle retribuzioni), da parte dei proprietari dei terreni (per i canoni d'affitto) e da parte dei fornitori (per il pagamento delle merci).

Anche in questo caso, l'ammontare complessivo del debito a breve termine doveva essere pari o superiore al 75 % della produzione lorda. La durata dei crediti fu fissata a 13 anni (con 3 anni di preammortamento).

(3) Delibera della Giunta regionale del 20 novembre 1990 (cunicoltori)

In questo caso l'aiuto è stato concesso agli allevatori di conigli che avessero perduto almeno il 20 % dei capi in conseguenza di un'epizoozia che aveva imperversato nella regione nella primavera del 1990.

I mutui a tasso agevolato di durata quindicennale (con 3 anni di preammortamento) potevano coprire due annualità (o quattro semestri) di prestiti a lungo termine già contratti, più un importo equivalente al fabbisogno finanziario delle aziende durante un anno.

(4) Delibera della Giunta regionale del 26 giugno 1992 (aziende agricole indebitate)

Nel 1992, l'aiuto è stato esteso a tutti gli operatori agricoli per le condizioni di mercato sempre più sfavorevoli e per le difficoltà conseguenti ad avversità climatiche.

In questo caso l'indebitamento a breve termine delle aziende beneficiarie doveva essere almeno pari al 51 % della produzione lorda dell'anno considerato (1991); la durata delle operazioni di finanziamento era la massima consentita dalla legge di base (15 anni di cui 3 di preammortamento).

L'ammontare del debito a breve termine era calcolato tenendo conto dei prestiti di durata inferiore a 12 mesi esistenti nel 1991 (a tasso agevolato o al tasso di mercato, anche se rimborsati) e delle rate dei finanziamenti pluriennali (a tasso agevolato o al tasso di mercato) scadute o pagate nel 1991, oppure scadute negli anni precedenti e non pagate.

Il finanziamento concesso poteva essere utilizzato per coprire: i mutui di gestione a tasso agevolato, i debiti relativi a prestiti a medio termine (esclusi quelli contratti per l'acquisto di macchinari agricoli) e le rate non ancora pagate di mutui pluriennali a tasso agevolato concessi dalla regione in seguito a calamità naturali.

Per il finanziamento di cui all'articolo 5 della legge n. 44/88, il massimale di spesa era di 5 miliardi di ITL per il 1988; per il triennio 1992, 1993 e 1994 esso ammontava a 40 miliardi di ITL.

L'articolo 12 della legge n. 17/92 prevede modalità tecniche di esecuzione delle operazioni finanziarie realizzate in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/88 e delle delibere succitate.

II

Con lettera del 1° agosto 1994, la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti previsti dall'articolo 5 della legge n. 44/88 e dalle quattro summenzionate delibere della Giunta regionale.

Con tale lettera, la Commissione ha informato il governo italiano che le misure in questione apparivano incompatibili con il mercato comune in quanto non rispettavano i criteri qui di seguito elencati, da essa generalmente applicati agli aiuti nazionali a favore delle aziende agricole in difficoltà:

a) l'aiuto deve coprire gli oneri finanziari dei mutui contratti per finanziare investimenti già realizzati;

b) l'equivalente sovvenzione cumulato degli eventuali aiuti concessi al momento dell'accensione dei mutui e degli aiuti di cui trattasi non può superare i tassi generalmente ammessi dalla Commissione (ossia, 55 %-75 % nelle regioni dell'obiettivo 1) per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, e 35 % [75 % nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (3)] per il settore della produzione primaria;

c) l'aiuto deve essere conseguente ad un riaggiustamento dei tassi dei nuovi mutui, inteso a compensare le variazioni del costo del denaro (l'importo dell'aiuto deve essere inferiore o uguale alla variazione del tasso dei nuovi mutui) oppure deve essere assegnato ad aziende agricole che offrano sufficienti garanzie di ripresa economica, soprattutto qualora gli oneri finanziari derivanti dai prestiti contratti siano tali da mettere in pericolo l'azienda e portarla eventualmente al fallimento.

(Nel prosieguo tali criteri sono denominati «prassi specifica della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà»).

La Commissione, avendo constatato che non solo il testo dell'articolo 5 della legge n. 44/88 non tiene conto di queste tre condizioni, ma che, inoltre, esse non risultano rispettate in nessuno dei quattro casi di applicazione di detto articolo 5, ha ritenuto che gli aiuti in questione fossero atti a falsare la concorrenza ed alterare gli scambi tra gli Stati membri e che essi presentassero gli estremi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato senza peraltro poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

La Commissione ha invitato l'Italia a presentare le proprie osservazioni; essa ha altresì invitato gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere le loro osservazioni.

III

L'Italia ha presentato osservazioni con lettere del 30 gennaio, del 25 agosto e del 1° dicembre 1995.

Nelle sue lettere l'Italia adduce i seguenti argomenti:

1) In termini generali, l'Italia sottolinea l'estrema precarietà delle condizioni sociali ed economiche che caratterizzano l'agricoltura e l'economia della Sardegna. Nel secondo semestre del 1992, il volume globale di indebitamento delle aziende agricole sarde ammontava a 1 613 miliardi di lire, pari al 91 % del valore della produzione lorda regionale di prodotti agricoli, contro una media nazionale del 19 % (di tale importo complessivo, circa 350 miliardi di lire corrispondevano a mutui a tasso agevolato concessi a seguito di calamità naturali).

Secondo l'Italia, il rifiuto dell'amministrazione regionale di concedere i mutui di consolidamento avrebbe determinato, in siffatte condizioni, conseguenze sociali molto gravi e ripercussioni negative per la pubblica sicurezza.

2) La decisione dell'amministrazione regionale di concedere un abbuono parziale del tasso di interesse sui mutui di consolidamento (decisione adottata in base ai criteri previsti in ognuna delle quattro delibere «ad hoc») non ha pregiudicato l'esame cui le banche hanno sottoposto ciascuna domanda di finanziamento presentata. Le banche potevano infatti respingere la domanda di consolidamento delle passività qualora non fossero esistite, nemmeno con l'intervento regionale, garanzie sufficienti circa il rimborso del mutuo. Da questo, secondo l'Italia, si potrebbe dedurre che le aziende beneficiarie dei mutui avevano possibilità di ripresa economica.

3) La forma dell'aiuto (mutui per il consolidamento delle passività) non prevede la concessione di nuovi finanziamenti, ma consiste nella rateazione delle medesime passività su un più lungo periodo.

4) Per quanto riguarda gli aiuti del 1988 e del 1992 (rispettivamente destinati alle colture in serra e all'insieme delle aziende agricole indebitate), l'Italia segnala che la loro concessione era stata decisa dalla regione in considerazione dello stato di crisi delle aziende agricole sarde, che avevano realizzato investimenti contraendo obblighi finanziari cui non erano in grado di ottemperare a causa di diversi fattori negativi (siccità prolungata, crisi di mercato, mancanza di organizzazione nella fase di commercializzazione dei prodotti, tassi di interesse elevati).

Il fatto che la regione Sardegna abbia ricevuto 7 500 domande di finanziamento dimostrerebbe l'entità della crisi in questione. Secondo le autorità italiane, in tutti i casi di cui trattasi, un fenomeno così generalizzato non può essere imputabile alla scorretta gestione delle aziende beneficiarie, ma, al contrario, deve derivare da cause oggettive che hanno portato all'eccessivo indebitamento delle aziende.

5) Quanto agli aiuti concessi nel 1990 alle aziende del settore forestale, l'Italia ritiene che essi debbano essere considerati separatamente per diverse ragioni.

In primo luogo, al momento della concessione del mutuo di consolidamento, le aziende in questione avevano già effettuato alcuni investimenti e stavano realizzandone altri. Secondariamente, le piantagioni realizzate in passato non erano pronte per un taglio redditizio, il che pregiudicava la possibilità delle aziende di rimborsare i debiti contratti.

Affinché sia redditizio, il taglio richiede diversi anni di attesa (fino a 18-20). Secondo le autorità italiane, tutti gli interventi finanziari effettuati in tali aziende nel periodo precedente il taglio devono considerarsi finalizzati alla realizzazione di investimenti.

6) Per quanto concerne gli aiuti ai cunicoltori, l'Italia segnala che talune delle aziende beneficiarie avevano perso la totalità dei loro capi.

IV

L'Italia è venuta meno all'obbligo sancito dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, in primo luogo omettendo di notificare le misure di aiuto nella fase di progetto e, in secondo luogo, mettendole in esecuzione senza che la Commissione avesse potuto pronunciarsi in proposito. Tali inadempienze danno luogo ad una situazione particolarmente grave, in quanto gli aiuti in questione sono, per loro natura e per le ragioni qui di seguito esposte, incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato.

Al momento dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (4) (qui di seguito: «Orientamenti») non erano ancora entrati in vigore. Pertanto al caso in questione erano applicabili unicamente le norme costituenti la «prassi specifica della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà». I suddetti orientamenti hanno conferito agli Stati membri la possibilità di far valere, in alternativa a detta prassi specifica, i criteri di valutazione stabiliti per gli altri settori di produzione (punto 2.2 degli orientamenti).

L'Italia non ha chiesto, a seguito dell'entrata in vigore degli orientamenti, che fossero applicati i criteri ivi contemplati.

Essa non ha neppure presentato argomenti intesi a contestare l'applicabilità della «prassi specifica per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà», sulla quale la Commissione ha fondato la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, né argomenti atti a dimostrare che i casi considerati soddisfano le condizioni poste da detta prassi affinché un aiuto al risanamento possa essere considerato compatibile con il mercato comune.

La Commissione constata comunque che non sono rispettate le condizioni previste dagli orientamenti del 1994. Gli aiuti di cui trattasi non possono essere considerati come aiuti per il salvataggio nel senso stabilito da tale disciplina, in quanto misure di questo tipo devono consistere in mutui a tasso di mercato (o garanzie) la cui durata e il cui ammontare siano limitati a quanto strettamente necessario per il riassestamento delle condizioni dell'azienda (vedere il punto 3.1 degli orientamenti).

Gli aiuti in questione non soddisfano neppure le condizioni di ammissibilità previste dai medesimi orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione. La concessione degli aiuti al risanamento da parte dell'amministrazione regionale è stata effettuata sulla base della mera constatazione dell'esistenza di passività superiori ad una determinata percentuale della produzione lorda dell'azienda beneficiaria, e non in base ad un piano di ristrutturazione inteso a ripristinare la redditività dell'impresa senza alterare le condizioni di concorrenza in misura contraria all'interesse comune (vedere il punto 3.2 degli orientamenti).

L'analisi effettuata dagli istituti finanziari prima di concedere il mutuo di consolidamento non può sostituire l'esame inteso a verificare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa ai sensi degli orientamenti o della «prassi specifica per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà». L'analisi condotta dalle banche dopo che era stato autorizzato il concorso negli interessi sui mutui da parte della regione era infatti unicamente diretta, come hanno ammesso le autorità italiane, a verificare che la situazione finanziaria consentisse di presumere che il mutuo sarà regolarmente rimborsato.

L'osservazione dell'Italia, in base alla quale la Commissione dovrebbe tenere conto del fatto che non sono stati erogati nuovi finanziamenti, ma che è semplicemente stata concessa una rateazione nel lungo periodo di passività preesistenti (con assunzione da parte della regione di una parte del costo finanziario dell'operazione di ristrutturazione del debito) non è pertinente ai fini della determinazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune.

Stando alle affermazioni delle autorità italiane, alcune delle aziende beneficiarie avrebbero realizzato investimenti nel periodo precedente la concessione degli aiuti in parola. In questi casi specifici, quindi, sarebbe soddisfatto il primo dei tre criteri applicato dalla Commissione per la valutazione degli aiuti alle aziende agricole in difficoltà. Tale criterio è tuttavia cumulativo rispetto agli altri due stabiliti dalle succitate disposizioni specifiche: il fatto che l'azienda ammessa a beneficiare di aiuti al risanamento abbia realizzato investimenti in passato non è di per sé sufficiente per determinare la compatibilità degli aiuti. La Commissione deve inoltre constatare che in nessuno dei casi di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/88, il fatto di aver realizzato investimenti ha costituito una condizione per la connessione del beneficio.

L'Italia adduce una serie di altre «cause oggettive» che avrebbero determinato l'eccessivo indebitamento delle aziende beneficiarie: siccità, crisi di mercato, tassi di interesse elevati mancanza di organizzazione nella fase di commercializzazione. A parte quest'ultimo fattore, che non può essere considerato esterno all'azienda, talune di queste cause, benché indiscutibilmente «esterne» rispetto all'azienda considerata individualmente (crisi di mercato), sono tuttavia espressione delle forze di mercato cui deve confrontarsi qualsiasi imprenditore.

Per quanto riguarda i fattori climatici (siccità) che possono aver contribuito allo stato di crisi finanziaria di talune aziende beneficiarie, occorre in primo luogo segnalare che le condizioni per la concessione degli aiuti di cui trattasi non contengono alcun riferimento a fenomeni di questo tipo (in altre parole, l'evento climatico non è il motivo - o uno dei motivi - degli aiuti concessi).

Eventi di questo tipo possono, peraltro, legittimamente essere considerati come motivo di un aiuto di Stato inteso a risarcire le imprese dei danni subiti solo se sono soddisfatte determinate condizioni specifiche, da cui risulti che l'evento climatico ha raggiunto un livello minimo di intensità, al di sotto del quale i suoi effetti rientrano nei normali rischi connessi con l'attività di un'azienda agricola.

La «prassi specifica della Commissione per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà» tiene conto dell'aumento dei tassi di interesse relativi a mutui destinati a finanziare gli investimenti realizzati in passato dall'azienda in difficoltà: in questo caso l'aiuto deve essere limitato a quanto necessario per coprire la differenza tra il tasso negoziato e quello attuale, più elevato.

Per quanto riguarda le argomentazioni specifiche avanzate dall'Italia a proposito delle aziende forestali, è vero che la redditività dell'investimento-piantagione in questo settore risulta, per ragioni evidenti, notevolmente differita nel tempo rispetto a quella di altre colture agricole. La Commissione non condivide tuttavia l'opinione espressa dalle autorità italiane circa la necessità di considerare come spese d'investimento tutti gli interventi effettuati in un'azienda forestale nel periodo compreso tra la piantagione e il taglio. L'aiuto concesso dalla regione Sardegna a dette aziende è servito, tra l'altro, a coprire i debiti relativi alla normale gestione dell'azienda, agli oneri sociali e alle retribuzioni del personale, agli affitti e alle forniture.

Anche per quanto riguarda i debiti derivanti da investimenti, l'Italia non ha comunque dimostrato di aver rispettato gli altri criteri stabiliti dalla «prassi specifica per gli aiuti alle aziende agricole in difficoltà» o dalle disposizioni degli orientamenti affinché un aiuto nazionale possa essere ritenuto compatibile con il mercato comune.

Per quanto riguarda l'aiuto concesso nel 1990 ai cunicoltori, l'Italia sostiene che talune aziende beneficiarie avevano perduto la totalità dei loro capi a seguito di un'epizoozia virale. Va tuttavia segnalato che la misura in questione non era riservata a tali produttori (la delibera con cui la Giunta regionale ha autorizzato la concessione dell'aiuto fissava infatti, quale criterio di ammissibilità alla misura, un limite minimo di perdite dovute all'epizoozia pari al 20 % dei capi detenuti nell'azienda).

Peraltro, la prassi costante della Commissione in materia di danni provocati da epizoozie esige che, per essere dichiarati compatibili con il mercato comune, gli aiuti per il risarcimento soddisfino determinate condizioni. Tali condizioni prevedono, in particolare, che l'epizoozia sia oggetto di un programma di eradicazione imposto dalla pubblica autorità nel pubblico interesse e che gli aiuti non superino l'ammontare delle perdite provocate dall'epizoozia stessa (aiuti di compensazione).

Le autorità italiane non hanno fornito informazioni atte a dimostrare che tali condizioni sono state rispettive.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non può accogliere gli argomenti addotti dall'Italia.

È sempre teoricamente possibile che una disposizione di legge, la quale sia stata applicata senza che la Commissione abbia avuto la possibilità di verificarne preventivamente la compatibilità con le norme in materia di concorrenza e sia stata redatta in termini generali, che non garantiscono il rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria affinché un aiuto di Stato possa essere dichiarato compatibile con il mercato comune, abbia dato luogo ad applicazioni che, a livello pratico, soddisfino tali condizioni. In siffatta ipotesi, se le informazioni disponibili lo avessero consentito, la Commissione avrebbe potuto effettuare l'accertamento a posteriori della compatibilità dei casi specifici di applicazione.

Nella fattispecie, tuttavia, le giustificazioni avanzate a posteriori dall'Italia (calamità naturali, epizoozie, investimenti), che sembrano fare riferimento a tale possibilità, non sono documentate da dati precisi che consentano di verificare l'esistenza di casi concreti suscettibili di detto accertamento di compatibilità.

V

Gli aiuti di cui trattasi presentano gli estremi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato, senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di detti articoli.

Essi hanno infatti un effetto diretto sui costi di produzione dei beneficiari, cui è stato pertanto conferito un vantaggio rispetto ai produttori agricoli, italiani o di altri Stati membri, che non sono stati ammessi a beneficiare di aiuti analoghi.

Tali misure sono atte ad alterare le condizioni degli scambi intracomunitari dei prodotti agricoli, scambi sui quali incide qualsiasi aiuto concesso a favore della produzione nazionale.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce che gli aiuti i quali presentano gli estremi ivi enunciati sono in linea di principio incompatibili con il mercato comune. Possibili deroghe sono previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettere a) e c) sono manifestamente inapplicabili. L'Italia non ha fornito elementi d'informazione che consentano di applicare la deroga di cui al paragrafo 2, lettera b) dello stesso articolo nel caso di specie.

Per l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, è necessaria l'esistenza di obiettivi perseguiti nell'interesse comune anziché del semplice interesse di taluni settori particolari dell'economia nazionale. Tali deroghe, da interpretarsi in senso restrittivo, possono segnatamente essere applicate solo nel caso in cui la Commissione possa accertare che gli aiuti sono necessari per la realizzazione di uno degli obiettivi contemplati dalle disposizioni che le prevedono. Applicare tali deroghe ad aiuti che non comportino una siffatta contropartita significherebbe avallare alterazioni degli scambi tra Stati membri e distorsioni della concorrenza non giustificate da motivi di interesse comunitario e, conseguentemente, vantaggi indebiti per gli operatori di taluni Stati membri.

Nella fattispecie, le condizioni per la concessione degli aiuti non consentono di constatare l'esistenza di tale contropartita. L'Italia, infatti, non ha fornito, né la Commissione ha rilevato, alcuna giustificazione atta a dimostrare che gli aiuti di cui trattasi soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato (5).

Le misure in questione non sono intese a promuovere la realizzazione di un progetto importante di interesse comune europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b). Al contrario, a causa degli effetti che ne possono derivare per gli scambi, esse contrastano con l'interesse comune.

Esse non sono neppure destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro, ai sensi della stessa disposizione, né si tratta di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lettera d).

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) concernenti gli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività, la Commissione ritiene, alla luce dell'analisi che precede e delle norme comunitarie applicabili, che, per la loro natura di aiuti al funzionamento, i provvedimenti di cui trattasi non sono idonei a produrre un miglioramento duraturo delle condizioni del settore e della regione di cui trattasi.

Detti aiuti non possono quindi beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Essi sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

VI

Gli aiuti in questione avrebbero dovuto essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Non avendo l'Italia ottemperato a quest'obbligo, la Commissione non ha potuto pronunciarsi sugli aiuti previsti prima della loro entrata in vigore e della loro concessione.

Data la tassatività delle norme di procedura definite dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto l'effetto diretto, tra l'altro, nelle sue sentenze del 19 giugno 1973 (causa 77/72) (6) e del 21 novembre 1991 (causa 354/90) (7), non è possibile sanare a posteriori l'illegalità dell'aiuto.

In caso di incompatibilità di un aiuto con il mercato comune, la Commissione deve valersi della facoltà riconosciutale dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973 nella causa 70/72 (8), confermata dalle sentenze del 24 febbraio 1987 (causa 310/85) (9) e del 20 settembre 1990 (causa C-5/89) (10), ed obbligare lo Stato membro a recuperare presso i beneficiari l'importo dell'aiuto illegittimamente concesso.

Nel caso di specie di rimborso è necessario al fine di ripristinare, per quanto possibile, la situazione preesistente, eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui le aziende beneficiarie degli aiuti illegittimamente concessi hanno indebitamente fruito dalla data del versamento di detti aiuti.

Tenuto conto di quanto precede, gli aiuti concessi dalla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 5 della legge n. 44/88 (delibere della giunta regionale del 30 dicembre 1988, del 27 giugno 1990, del 20 novembre 1990 e del 26 giugno 1992) devono essere restituiti.

Trattandosi di aiuti concessi sotto forma di concorso negli interessi, il vantaggio finanziario indebitamente percepito è rappresentato dalla differenza tra il costo finanziario di mercato relativo a mutui bancari di consolidamento delle passività e il costo finanziario sostenuto dai beneficiari dei mutui di consolidamento che hanno fruito dell'intervento regionale previsto dall'articolo 5 della legge n. 44/88.

Il rimborso, da effettuarsi secondo le procedure stabilite dalla legislazione italiana, deve comprendere gli aiuti illegittimamente concessi e i relativi interessi con decorrenza dalla data in cui sono stati versati. Il tasso di interesse applicabile è costituito dal tasso di riferimento utilizzato per determinare l'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale (11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi dalla regione Sardegna in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 44/88 e delle delibere della Giunta regionale del 30 dicembre 1988, del 27 giugno 1990, del 20 novembre 1990 e del 26 giugno 1992 sono illegali, in quanto concessi senza che la Commissione abbia potuto pronunciarsi al loro riguardo in fase di progetto. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non rispondono alle condizioni di deroga previste dai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Articolo 2

1. L'Italia è tenuta ad abolire gli aiuti di cui all'articolo 1 entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

2. Entro il termine di 6 mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, l'Italia è tenuta ad adottare le misure necessarie al fine di recuperare, tramite rimborso, gli aiuti di cui all'articolo 1.

3. Il rimborso è effettuato secondo le procedure previste dalla legislazione italiana; gli interessi decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati versati. Il tasso di interesse applicabile è costituito dal tasso di riferimento utilizzato per determinare l'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

1. L'Italia informa regolarmente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione. La prima comunicazione ha luogo entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'Italia comunica alla Commissione le informazioni che consentano a questa di verificare, senza ulteriori indagini, che l'obbligo del recupero è stato assolto.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU C 271 del 29. 9. 1994, pag. 14.

(2) GU L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(3) GU L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(4) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

(5) Sentenza del Tribunale di prima istanza dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 Siemens contro Commissione delle Comunità europee. Raccolta 1995, pag. II-1675.

(6) Racc. 1973, pag. 611.

(7) Racc. 1991, pag. I-5505.

(8) Racc. 1973, pag. 813.

(9) Racc. 1987, pag. 901.

(10) Racc. 1990, pag. I-3437.

(11) GU C 232 del 10. 8. 1996, pag. 10.